Dal 1° gennaio 2021 sono state potenziate le tutele per la non autosufficienza grazie all’avvio del nuovo progetto Fasi Non autosufficienza.

Il Fondo riconosce da sempre l’importanza di una tutela rivolta alle categorie più fragili ed è per questo motivo che ha ampliato il sistema di protezione a beneficio degli assistiti Fasi non autosufficienti, attraverso una nuova tutela con rendita vitalizia.

Un nuovo importantissimo passo di un percorso iniziato 17 anni fa, che mostra la capacità del Fasi di agire in modo fortemente innovativo e unico nel mercato.

Puoi beneficiare della nuova tutela se:

Sei iscritto/a al Fasi come dirigente in servizio con età compresa fra 18 e 75 anni

Sei iscritto/a al nucleo familiare di un/una dirigente in servizio iscritto al Fasi e con un’età compresa tra i 18 e i 75 anni

Sei iscritto/a al Fasi come dirigente in servizio al 1.1.2021 e acquisisci lo stato di quiescenza successivamente a tale data e con un’età compresa tra i 18 e 75 anni

Il requisito per accedere alla nuova tutela, per tutte le categorie indicate, consiste nel non essere in grado di compiere almeno 3 delle 6 attività elementari della vita quotidiana e di trovarsi in uno stato di non autosufficienza successivamente al 31.12.2020.

Cosa prevede la nuova tutela?

L’erogazione di una rendita vitalizia anticipata, rivalutabile, con rata annuale frazionabile mensilmente, pari a 7.200,00€.

LA TUTELA VALE INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DI SALUTE DEGLI ASSISTITI

Come attivare la tutela?

Chiamando il Contact Center del Fasi al numero 06.518911 opzione 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Il Fasi non ti abbandona mai

Rimaniamo al tuo fianco, in caso di non autosufficienza, mantenendo attiva la tutela per l’assistenza professionale domiciliare che si rivolge a:

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Gli assistiti Fasi che alla data del 31/12/2020 hanno certificato uno stato di non autosufficienza

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I dirigenti pensionati alla data del 1/1/2021 e i componenti del loro nucleo familiare

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Gli assistiti minorenni alla data del 31/12/2020 o che diventino maggiorenni entro la data del 31/12/2023, per tutte le categorie

Il requisito per accedere a questa tutela, per tutte le categorie indicate, consiste nel non essere in grado di compiere almeno 3 delle 6 attività elementari della vita quotidiana, in conseguenza di un infortunio o di una malattia.

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L’indennizzo forfettario di questa tutela è passato da 750,00 a 800,00 €, sempre per un massimo di 270 giorni per evento/anno/assicurato

Anche per quanto riguarda l’assistenza medica, infermieristica e professionale, rimarrà attiva la tutela secondo quanto indicato nelle Avvertenze del Nomenclatore Tariffario Fasi, nella relativa sezione.

FAQ

Si considera non autosufficiente il soggetto che, a causa di una lesione, una malattia o la perdita delle forze, si trovi in uno stato tale da aver bisogno quotidianamente dell’assistenza di un’altra persona nel compiere almeno 3 delle seguenti azioni consuete della vita quotidiana:

    • Muoversi nella stanza: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito, nonostante l’utilizzo di stampelle o una sedia a rotelle, necessiti dell’aiuto di un’altra persona;
    • Alzarsi e mettersi a letto: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito non sia in grado di recarsi a letto o di lasciare il letto senza l’aiuto di un’altra persona;
    • Vestirsi e svestirsi: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito non sia in grado di vestirsi o svestirsi senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di abiti idonei;
    • Consumare cibi e bevande: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito non sia in grado di mangiare e di bere senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di posate e recipienti per bere idonei;
    • Lavarsi, pettinarsi e farsi la barba: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato debba essere lavato, pettinato e rasato da un’altra persona non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari;
    • Funzioni fisiologiche: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito non sia autonomamente in grado di espletare le normali funzioni fisiologiche e tutti gli atti di elementare igiene personale. In caso di una sola incontinenza (o dell’intestino o della vescica) compensabile con l’uso di assorbenti igienici, non sussiste lo stato di non autosufficienza di cui al presente punto.

La perdita permanente di autosufficienza deve essere certificata da un medico.

Qualora l’assistito Fasi, in seguito ad infortunio o malattia, risulti non autosufficiente e necessiti di assistenza professionale domiciliare, avrà riconosciuto un indennizzo forfetario di € 800,00 per ciascun mese di assistenza e comunque per un massimo di 270 giorni per evento per anno e per assistito.

  • Gli assistiti Fasi che alla data del 31/12/2020 hanno certificato uno stato di non autosufficienza al 31/12/2020;
  • I dirigenti pensionati alla data del 1/1/2021 e i componenti del loro nucleo familiare;
  • Gli assistiti minorenni al 31/12/2020 o che diventino maggiorenni entro la data del 31/12/2023 per tutte le categorie di dirigenti.

La tutela vale per tutti gli assistiti Fasi indipendentemente dallo stato di salute al momento dell’avvio della copertura e non prevede limitazioni di età.

I servizi a favore degli assisti che ne fanno richiesta sono:

    • informazione sanitaria;
    • visita medico curante e conseguente rilascio certificato di non autosufficienza
    • trattamenti di fisiokinesiterapia e massoterapia a seguito di non autosufficienza
    • invio di un infermiere professionale post ricovero;
    • invio di medicinali urgenti all’Estero e in Italia
    • reperimento ed invio di un medico d’urgenza a domicilio
    • reperimento ed invio di un medico specialista a domicilio
    • reperimento ed invio di una ambulanza nei casi d’urgenza
    • trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
    • rientro dal centro ospedaliero attrezzato
    • rientro sanitario dall’estero
    • consulenza sanitaria per ricoveri all’estero di alta specializzazione
    • interprete a disposizione all’estero
    • consegna di farmaci a domicilio
    • tourist medical service
    • trasmissione messaggi urgenti
    • rientro anticipato per decesso di un familiare o di un contitolare dell’azienda o studio professionale

La tutela Vita LTC prevede l’erogazione di una rendita vitalizia anticipata, rivalutabile, con rata annuale frazionabile mensilmente parti a € 7.200,00.

La tutela Vita LTC è riservata ai dirigenti in servizio iscritti al FASI e/o ai loro familiari, per i quali viene certificato successivamente al 31/03/2021 lo stato di non autosufficienza

Nello specifico ne potranno fare richiesta i dirigenti Fasi in servizio e i rispettivi familiari con età compresa fra i 18 e i 75 anni, nonché tutti coloro che alla data del 1/1/2021 risultavano iscritti in qualità di dirigenti in servizio e acquisiscono lo stato di quiescenza successivamente a tale data, con età compresa fino a un massimo di 75 anni.

Vige un periodo di carenza dalla decorrenza del Piano, della durata di 90 giorni. Tuttavia, nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia determinato da infortunio improvviso, violento ed esterno, la carenza non troverà applicabilità.

La rendita vitalizia non consente valori di riscatto. È di carattere personale e pertanto non trasmissibile agli eredi.

Non può richiedere la rendita LTC chi non è iscritto al Fasi.

Sono esclusi tutti gli iscritti che al momento dell’inizio della copertura si trovino già in una condizione di non autosufficienza;

Sono esclusi tutti gli iscritti che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità o abbiano già presentato domanda di invalidità agli enti preposti;

Infine, sono esclusi gli assistiti affetti da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e dalle seguenti malattie psichiatriche: schizofrenia, disturbo dell’umore, disturbo bipolare maniacale, disturbo bipolare ossessivo-maniacale, disturbo bipolare depressivo, disturbo bipolare ciclotimico, depressione maggiore cronica, nevrosi depressiva, nevrosi fobico – ossessiva, nevrosi ossessiva – compulsiva, disturbi di personalità.