Le Avvertenze, così come le Premesse Specifiche di Branca, costituiscono parte integrante del Nomenclatore – Tariffario, in quanto forniscono, per alcune tipologie di prestazioni, le indicazioni ed i requisiti per la corretta richiesta dei rimborsi in forma diretta e indiretta.
Il Nomenclatore – Tariffario riporta l’elenco delle prestazioni di Medicina e Chirurgia rimborsate dal Fasi ed identificate tramite un codice progressivo e la relativa descrizione. Tale elenco è soggetto a periodici aggiornamenti, in linea con l’evoluzione delle branche medico-chirurgiche.
Il Nomenclatore – Tariffario è suddiviso in diciotto Sezioni di seguito indicate:
– SEZIONE B – visite specialistiche;
– SEZIONE C – degenze e prestazioni complementari;
– SEZIONE D – materiali e medicinali;
– SEZIONE E – presidi e protesi;
– SEZIONE F – prestazioni trasfusionali;
– SEZIONE G – uso sala operatoria e strumenti ad alto costo;
– SEZIONE H – assistenza medica in reparti di medicina;
– SEZIONE I – oncologia medica;
– SEZIONE L – medicina iperbarica;
– SEZIONE M – litotripsia;
– SEZIONE N – terapie oncologiche;
– SEZIONE O – interventi chirurgici;
– SEZIONE P – accertamenti diagnostici;
– SEZIONE Q – fisiokinesiterapia;
– SEZIONE S – tutele non autosufficienza;
– SEZIONE T – cure termali;
– SEZIONE U – ticket;
– SEZIONE V – pacchetti chirurgici.
In alcuni casi, le Sezioni possono essere precedute da Premesse Specifiche di Branca, che forniscono ulteriori chiarimenti e regolano anch’esse l’accesso al rimborso delle prestazioni.
Il Fasi rimborsa, solo in modalità diretta, prestazioni di Prevenzione riportate all’interno della Guida alle Strutture (di colore blu) e consultabile sul sito del Fasi (www.fasi.it).
Le voci non presenti nel Nomenclatore – Tariffario sono da considerarsi come non rimborsabili (indipendentemente se le prestazioni siano fruite in forma diretta o indiretta), fermo restando che, in virtù di quanto sopra indicato, il Fondo si riserva di valutarne la rimborsabilità e l’eventuale inserimento nelle successive edizioni.
Non sono ammesse autonome codifiche per similitudine delle prestazioni/cure effettuate.
– Prestazioni odontoiatriche
Per il rimborso delle prestazioni odontoiatriche, si rimanda al Nomenclatore – Tariffario Odontoiatria (Guida verde) in cui vengono esposte le regole ed i termini di accesso per tali prestazioni. Nel caso di prestazioni odontoiatriche eseguite in regime di ricovero (notturno o diurno) con anestesia generale, in Strutture Sanitarie regolarmente autorizzate dalle autorità competenti, non dovrà essere istruita la pratica odontoiatrica secondo le procedure indicate nella guida suddetta ma, dovrà essere inoltrata tutta la documentazione necessaria secondo l’iter previsto per i ricoveri.
Le tariffe massime di rimborso di riferimento, per le singole prestazioni odontoiatriche, saranno quelle esposte nel Nomenclatore – Tariffario Odontoiatria vigente nell’anno di emissione della fattura di saldo e le stesse concorreranno alla valorizzazione delle altre voci (sala operatoria ecc.). Si specifica che, poiché le prestazioni odontoiatriche possono essere eseguite ambulatorialmente (studio/presidio/servizio odontoiatrico autorizzato per l’odontoiatria e protesi dentaria), oltre quanto previsto come “obblighi” per le singole prestazioni odontoiatriche (documentazione pre e post cure, eventuale certificazione ecc.), dovrà essere allegata alla richiesta di rimborso, la copia della cartella clinica dalla quale si potranno rilevare tutte le prestazioni odontoiatriche eseguite (tipologia e sede nominale ed anatomica) ed il quadro sistemico critico per la salute del paziente che ha reso necessaria l’esecuzione delle prestazioni in regime di ricovero (qualsiasi tipologia). In tal caso, i medicinali e i materiali sanitari (ambedue ed indipendentemente se utilizzati in sala operatoria e/o in degenza) e l’anestesia di qualsiasi tipo (diversa dall’anestesia generale), si intendono compresi all’interno delle tariffe di rimborso massime previste dalle singole voci. Per l’anestesia generale (non assimilabile all’anestesia loco-regionale, alla sedazione profonda e/o alla sedazione cosciente) è previsto un apposito codice all’interno del Nomenclatore – Tariffario Odontoiatria in vigore all’atto della fatturazione a saldo.
– Cartella clinica
Per il rimborso dei ricoveri con degenza notturna e diurna, con o senza intervento chirurgico, è indispensabile trasmettere la copia completa della relativa cartella clinica, possibilmente in formato digitalizzato.
La cartella clinica dovrà riportare al suo interno la documentazione relativa alle consulenze specialistiche diverse da quella dell’équipe medico-chirurgica curante, comprendente il quesito diagnostico per il quale sono state richieste e la relativa relazione medica/referto dello specialista interpellato.
Qualora la documentazione non risultasse leggibile, il Fasi si riserva di richiedere la trascrizione della cartella clinica.
In caso di ricovero (qualsiasi tipologia) finalizzato all’esecuzione di esami/accertamenti/interventi di norma eseguibili ambulatorialmente (indipendentemente se eseguiti con eventuale sedazione profonda), ai fini del rimborso della prestazione, la cartella clinica dovrà documentare il quadro clinico dell’assistito che lo ha reso necessario. Il Fondo ne valuterà la congruità riservandosi di ammettere o meno il rimborso corrispondente al tipo di ricovero richiesto.
In caso di ricovero per riabilitazione post intervento chirurgico ortopedico o post traumatico, o comunque nei casi di ricovero in cui si siano effettuate prestazioni fisiokinesiterapiche e riabilitative, è indispensabile che la cartella clinica sia completa anche del diario giornaliero delle terapie dal quale sia rilevabile l’effettivo numero e tipo di prestazioni effettuate.
In caso di ricovero chirurgico la cartella clinica deve contenere registro e/o verbale di sala operatoria da cui risulti il tipo di intervento eseguito.
– Visite specialistiche
La documentazione di spesa deve riportare inequivocabilmente il titolo accademico di specializzazione del medico che deve essere attinente alla patologia che ha reso necessaria la visita, gli estremi anagrafici e la Partita IVA.
Nel caso in cui la visita specialistica venga fatturata da una Struttura Sanitaria, indipendentemente se convenzionata in forma diretta con il Fondo, oltre ai dati anagrafici della Struttura e la Partita IVA, dovrà comunque essere specificato il titolo accademico di specializzazione del medico che, anche in questo caso, dovrà essere attinente alla patologia che ha reso necessario la visita stessa.
Nessun rimborso è previsto dal Fasi per: visite odontoiatriche, visite senologiche, visite radiologiche, visite di medicina aerospaziale, visite di idrologia medica, prestazioni e/o visite di medicina generica (iniezioni, fleboclisi, vaccinazioni oltre quanto espressamente previsto, medicinali e/o sostanze usate per gli esami allergologici, iniezioni sclerosanti), medicina del lavoro, medicina legale, medicina preventiva (salvo i casi previsti dal Fondo in forma diretta), omeopatia e medicina alternativa, osteopatia, nutrizionista, visita fisiokinesiterapica (diversa dalla visita fisiatrica), visite mediche finalizzate al rilascio di certificazioni (patente, idoneità sportiva, ecc.), visite medico-chirurgiche finalizzate all’estetica della persona (e/o a queste riconducibili) indipendentemente se eseguite da chirurghi plastici ricostruttivi.
Non sono rimborsabili consulenze effettuate da soggetti diversi dal laureato in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritto presso l’Ordine dei Medici.
Non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa per: le visite effettuate dallo psicologo e le sedute di psicoterapia, queste ultime anche se eseguite da un medico-chirurgo specialista in neurologia o psichiatria o neuropsichiatria.
Per assistenza specialistica oncologica deve intendersi quella prestata dallo specialista durante le sedute di chemioterapia infusionale ambulatoriali, domiciliari, in day hospital, in ricovero notturno (vedi Sezione I), oppure quella prestata dallo specialista oncologo, solo durante il ricovero notturno, senza chemioterapia. L’assistenza oncologica non si somma alla visita specialistica. Nella documentazione deve essere esplicitamente dettagliato il tipo di terapia praticata ed il regime in cui è stata effettuata.
Per assistenza medica in degenza deve intendersi l’assistenza prestata giornalmente dall’intera équipe medica curante durante i ricoveri senza intervento chirurgico. L’assistenza medica in degenza non si somma alla visita specialistica ad eccezione del consulto operato da professionista con diversa specializzazione rispetto a quella per il quale è stato richiesto il ricovero.
Non è previsto alcun rimborso dell’assistenza in degenza in associazione alla retta giornaliera per riabilitazione o per forme morbose croniche (Nomenclatore – Tariffario codice 5) ed in day hospital (ricovero medico diurno).
– Degenze
Il rimborso della retta giornaliera di degenza (ad eccezione del codice 5 – Sezione C – Nomenclatore – Tariffario) è riconosciuto in caso di ricovero in reparti di strutture sanitarie pubbliche e private (accreditate e non), per la risoluzione di eventi nella fase acuta o per riabilitazione post intervento chirurgico o traumatico per un massimo di 90 giorni nell’arco dell’anno solare, intendendo per anno solare il periodo di 365 giorni precedenti ad ogni singolo giorno di ricovero.
La degenza in reparti di Terapia Intensiva, Sub-Intensiva, uso della stanza attrezzata per terapie radiometaboliche o del solo maggior comfort alberghiero (presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura accreditate) e la retta di degenza per riabilitazione, concorrono al raggiungimento dei 90 giorni massimi annui. Per la sola differenza di classe, ovvero del maggior comfort alberghiero, senza scelta del medico curante (Nomenclatore – Tariffario codice 3), è prevista una specifica tariffa massima giornaliera, sempre nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e sempre nei limiti di 90 giorni annui.
La retta di degenza in reparto di Rianimazione, Unità Coronarica e Terapia Sub-Intensiva si intende comprensiva, oltre che della retta di degenza ordinaria, anche dell’assistenza medico-infermieristica continua (24 ore) e dell’uso di apparecchiature speciali e partecipa anch’essa alla valorizzazione dei 90 giorni annui. Pertanto, in tal caso, alla retta di degenza non si somma il codice/tariffa per l’eventuale assistenza in degenza (codice 81 e 82 – Sezione H – Nomenclatore-Tariffario).
Il rimborso per il day hospital e il day surgery, che non concorrono alla valorizzazione dei 90 giorni annui, è riconosciuto solo nei casi di intervento chirurgico, di prestazioni chemioterapiche e terapia del dolore documentati da cartella clinica. È quindi tassativamente escluso nei casi di ricovero per accertamenti diagnostici o per altri motivi.
Superato il limite dei 90 giorni di degenza, viene applicata la retta giornaliera per forme morbose croniche (Nomenclatore – Tariffario codice 5).
La retta giornaliera (Nomenclatore – Tariffario codice 5) di degenza per forme morbose croniche si applica:
- ai ricoveri di lungodegenza per forme morbose croniche, ivi comprese quelle psichiatriche (rilevabili dalla documentazione sanitaria fornita con la richiesta di rimborso e da quella pregressa), fin dall’inizio della degenza e senza limitazioni di tempo, indipendentemente dalla classificazione della Struttura Sanitaria presso la quale viene effettuata la degenza stessa, con l’esclusione delle Case di Riposo (per la quale non è prevista alcuna compartecipazione);
- ai ricoveri presso Residenze Sanitarie Assistenziali dedicate a soggetti non autosufficienti (RSA), pubbliche o private accreditate, in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti (sono escluse le case di riposo private), fin dall’inizio della degenza e senza limitazioni di tempo;
- ai ricoveri per il recupero da dipendenze (alcool, farmaci, droghe e patologie alimentari) rilevabili e documentabili sul piano clinico. In tal caso, il codice 5 sarà considerato omnicomprensivo della degenza, degli accertamenti, delle terapie, dell’assistenza in degenza, delle visite specialistiche e quant’altro eseguito e fruito nel corso del ricovero. Il ricovero per il recupero da dipendenze non è riconosciuto nel caso di ludopatie e IAD (Internet Addiction Disorder) ed in tutti i casi non è riconosciuto se effettuato presso Comunità di Recupero e/o Strutture similari;
-
ai ricoveri riabilitativi non correlati a interventi chirurgici di natura ortopedica o ad eventi post traumatici, fin dall’inizio della degenza e senza limitazioni di tempo.
– Medicinali – Materiali sanitari
Sono rimborsabili, nella misura prevista, esclusivamente i medicinali utilizzati durante il ricovero (notturno o diurno) e regolarmente esposti nella fattura rilasciata dalla Struttura Sanitaria, compreso il sangue e i suoi derivati che devono essere addebitati seguendo le normative vigenti sulla materia specifica.
Sono rimborsabili, nella misura prevista, tutti i materiali sanitari utilizzati durante il ricovero (notturno o diurno) in Struttura Sanitaria e regolarmente esposti in fattura.
Qualsiasi tipologia di Presidi e/o Protesi non può essere assimilata al codice dei materiali (Nomenclatore – Tariffario codice 17).
I prezzi fatturati non possono in ogni caso superare quelli pubblicati annualmente dall’ “Informatore Farmaceutico”.
Per quanto riguarda i materiali ed i medicinali utilizzati nel corso degli interventi chirurgici di natura odontoiatrica, i costi sono inclusi nelle tariffe massime di rimborso delle prestazioni stesse e non sono liquidabili pur se esposti in fattura indipendentemente se riconducibili alla sala operatoria e/o alla eventuale degenza.
– Presidi e Protesi
È previsto il rimborso dei Presidi e/o delle Protesi solo se prescritti da un medico specializzato nella relativa patologia, oppure se utilizzati in corso di ricovero con degenza diurna o notturna dettagliatamente riportati nella cartella clinica e nella relativa fattura rilasciata dalla Struttura Sanitaria.
Il rimborso del Presidio e/o Protesi è riconosciuto nella sua interezza, sempre nei limiti temporali, laddove previsti, e nella misura massima di compartecipazione alla spesa indicata dal Nomenclatore – Tariffario vigente. Non è riconosciuto il rimborso per la sostituzione e/o riparazione di parti danneggiate o soggette ad usura.
Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere ulteriori dettagli delle voci riportate in fattura e la certificazione di conformità dei manufatti secondo quanto disciplinato dalla normativa UE.
– Interventi chirurgici
La Tariffa prevista per le singole voci, indipendentemente dalla tipologia di intervento e del regime in cui lo stesso viene eseguito, è omnicomprensiva delle prestazioni effettuate da tutti i partecipanti all’atto/agli atti chirurgico/i (operatore/i, aiuti, assistenti, anestesista, tecnici ecc.) rilevabili dal verbale della sala operatoria all’interno della cartella clinica e dell’assistenza prestata dall’intera équipe chirurgica durante il ricovero fino alle dimissioni.
Per gli interventi chirurgici eseguiti con strumenti/apparecchiature particolari, indipendentemente dalla tipologia di strumentazione e/o apparecchiatura, si intendono applicate le medesime tariffe previste per gli interventi eseguiti tradizionalmente, eventualmente maggiorate delle tariffe previste nella Sezione G (uso strumenti ad alto costo), ed esclusivamente per quelle indicate (comprensive dei materiali monouso legati alla strumentazione/apparecchiatura) solo se esplicitamente riportate nella cartella clinica/verbale di sala operatoria.
In caso di interventi chirurgici concomitanti e contemporanei, indipendentemente dalla tipologia di intervento e dal regime di esecuzione dello stesso/stessi (ricovero notturno/diurno/ambulatoriale) ed anche se la via di accesso è diversa ma eseguiti nella stessa seduta operatoria, viene applicata, nei limiti ovviamente della spesa sostenuta, la tariffa massima riferita all’intervento principale o comunque economicamente più oneroso, mentre per l’altro o per gli altri interventi la relativa tariffa massima si intende ridotta del 50%.
Pertanto, l’identificazione della fascia della sala operatoria, avverrà in base alla tariffa massima riferita all’intervento o, in caso di interventi concomitanti, in base alla somma dell’intervento principale (o più oneroso) e quella del 50% degli altri interventi (fatta eccezione per i corrispettivi concomitanti degli interventi a “pacchetto”).
In tutti i casi, il tipo di intervento eseguito deve risultare inequivocabilmente dal registro della sala operatoria presente in cartella clinica (nel caso di ricovero notturno/diurno) e/o dal verbale di sala operatoria (nel caso di intervento eseguito in sala operatoria ambulatoriale).
Per quanto riguarda gli interventi chirurgici minori eseguiti ambulatorialmente (sala ambulatoriale) è indispensabile produrre opportuna e dettagliata certificazione/relazione su carta intestata, rilasciata dal medico, circa il tipo di intervento praticato dal medesimo.
Per gli interventi di asportazione di tumori maligni, eseguiti in regime ambulatoriale, poiché la natura della neoformazione è determinabile solo tramite esame istologico, è necessario inoltrare anche il referto dell’esame in questione e laddove esplicitamente riportato nelle Premesse specifiche di Branca e/o nel codice stesso dell’intervento, anche la fotografia pre e post intervento, per ottenere il riconoscimento del rimborso previsto.
Il Fasi, per qualsiasi tipologia di intervento, si riserva comunque di richiedere documentazione aggiuntiva oltre quella prevista.
Sono tassativamente esclusi dal rimborso (salvo quanto esplicitamente riportato nel Nomenclatore – Tariffario vigente): atti chirurgici e/o terapie mediche connesse ad infertilità e/o sterilità maschile o femminile; atti chirurgici per l’impotenza maschile e frigidità femminile; tutte le cure e/o accertamenti e/o gli interventi di natura estetica e tutte le prestazioni e/o gli interventi chirurgici ad essi collegabili o conseguenti ad eventuali precedenti interventi chirurgici o cure.
– Uso sala operatoria
Il rimborso dell’uso della sala operatoria (in regime ambulatoriale, diurno e di ricovero) è ammissibile solo se correlato alla richiesta di un atto chirurgico e/o atto medico.
Pertanto, l’eventuale richiesta di rimborso del solo uso della sala, dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione, per consentirne la valutazione.
Le Tariffe per l’uso della sala operatoria, suddivise in fasce di rimborso, sono riportate all’interno della Sezione G del Nomenclatore – Tariffario vigente.
Il rimborso riconosciuto per l’uso della sala è quindi determinato in base all’importo o somma di importi riconosciuto/i per l’intervento/i, eseguiti nella medesima seduta operatoria, fermo restando quanto disciplinato per il riconoscimento degli interventi chirurgici; si somma quindi a quanto riconosciuto per l’intervento stesso e, ove previsto, anche al rimborso per l’uso di strumenti ad alto costo.
Non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte del Fondo, per l’addebito della sala ambulatoriale in caso di interventi di natura odontoiatrica.
– Accertamenti diagnostici
Per accedere ai rimborsi è necessario trasmettere, unitamente alle relative fatture, il dettaglio delle prestazioni eseguite nonché la prescrizione del medico specialista e/o medico di base curante con l’indicazione del tipo di patologia (obbligatoria) o il quesito diagnostico che ha reso indispensabile gli accertamenti stessi.
Il Fasi si riserva, comunque, di richiedere copia dei referti diagnostici, nel caso in cui emergesse la necessità di ulteriori approfondimenti.
Per alcune tipologie di esami, eseguiti nel corso della stessa seduta, le tariffe degli esami successivi al primo si intendono ridotte del 50%. Per “stessa seduta” si intende l’arco di tempo necessario per lo svolgimento di uno o più atti medici contigui erogati dallo stesso professionista o dalla stessa équipe medica. Per i casi specifici si rimanda alle Premesse Specifiche di Branca della Sezione P.
In considerazione delle diverse leggi Regionali, in caso di contemporaneo pagamento del ticket e di prestazioni private non riconosciute dal S.S.R. presenti sulla stessa ricevuta sanitaria, è necessario far indicare dalla Struttura Sanitaria quale importo (e quindi quali prestazioni) è riferito al solo ticket.
Premesso che sono esclusi i rimborsi relativi a prestazioni di medicina preventiva (salvo i Pacchetti Prevenzione previsti dal Fasi e fruibili solo in forma diretta), il Fondo si riserva di valutare di volta in volta l’attinenza degli accertamenti effettuati con la patologia dichiarata.
Tutte le analisi di laboratorio contenute nel Nomenclatore – Tariffario sono rimborsabili solo ed esclusivamente se regolarmente fatturate da laboratori di analisi autorizzati.
Si rimborsano tutti gli accertamenti esposti e nei limiti indicati nel presente Nomenclatore – Tariffario, comprese le analisi genetiche eseguite unicamente con finalità diagnostico-terapeutiche e secondo i protocolli diagnostici validati dalla medicina convenzionale.
Le analisi di laboratorio e le procedure medico-chirurgiche previste per il trattamento delle cellule staminali sono rimborsabili solo se descritte nel Nomenclatore – Tariffario e nei limiti previsti dallo stesso. Sono tassativamente escluse dal rimborso le prestazioni di medicina preventiva (predittività), sperimentale e/o di ricerca e/o alternativa.
Per gli esami radiologici e per gli accertamenti diagnostici di medicina nucleare le relative tariffe si riferiscono ad esami completi delle proiezioni e del numero di radiogrammi necessari per una indagine esaustiva.
L’eventuale assistenza anestesiologica per gli esami diagnostici e/o invasivi, laddove necessaria, è compresa nella tariffa prevista per il singolo esame, salvo quanto, eventualmente, specificatamente descritto dal Fasi.
– Biologia Molecolare
A partire dall’edizione 1.1.2019, all’interno della Sezione dedicata agli accertamenti diagnostici, è stata inserita la sottosezione dedicata alla Biologia Molecolare, comprendente:
– visita medica genetica (genetica clinica);
– test farmacogenetici;
– citogenetica pre-natale e post-natale;
– genetica molecolare.
Si ricorda che gli esami sono rimborsabili solo se:
– espressamente riportati all’interno della Sezione;
– se eseguiti esclusivamente con finalità diagnostico-terapeutiche (sono esclusi quelli imputabili alla
ricerca e/o sperimentazione clinica);
– se prescritti dai medici specialisti in genetica medica/clinica o oncologia.
Di seguito si riportano alcune specifiche per accedere al rimborso delle suddette prestazioni.
La visita medica genetica, intesa come genetica clinica, non è associabile e assimilabile alla visita specialistica di cui al codice 1 del Nomenclatore – Tariffario.
La sottosezione dei test farmacogenetici è dedicata ai pazienti oncologici. Per il rimborso delle prestazioni riportate è necessario allegare la prescrizione dello specialista in oncologia (non sono previste altre possibilità) che riporti la diagnosi e il quesito diagnostico. Nel caso del test genetico di precisione su DNA e RNA, è necessario inviare anche il referto rilasciato dal laboratorio che ha eseguito l’esame (indipendentemente se il test è stato analizzato in Italia o all’estero).
Gli esami di citogenetica pre-natale e post-natale sono rimborsabili solo se presenti nell’elenco della Sezione e comunque dietro presentazione della prescrizione del medico chirurgo specializzato in genetica medica (non sono previste altre possibilità).
Per gli esami indicati nella sottosezione di genetica molecolare, è necessario presentare la prescrizione del Medico-Chirurgo specializzato in genetica medica (genetica clinica) oppure specializzato in oncologia.
Il risultato di molti esami presenti nella Sezione della Biologia Molecolare non varia con il passare del tempo, pertanto si raccomanda la conservazione degli esiti stessi.
– Terapie fisiokinesiterapiche
Il rimborso delle spese relative alla fisiokinesiterapia è limitato al totale di 80 prestazioni (non sedute) per anno (1°gennaio/31 dicembre) per assistito per patologie neurologiche, neuromotorie e osteoarticolari indipendentemente dal tipo, dalla tecnica, dalla strumentazione, da qualsiasi distretto anatomico trattato.
Per distretto anatomico si intende l’intera colonna vertebrale o gli arti superiori o gli arti inferiori.
Sono escluse dai limiti suindicati, le prestazioni di agopuntura, manipolazioni vertebrali, onde d’urto focali e noleggio di apparecchiature che hanno propri limiti annuali, riportati nelle rispettive descrizioni nell’ambito del Tariffario.
Le tariffe sono omnicomprensive dei materiali d’uso e medicamenti.
Sono escluse dai rimborsi le terapie con finalità estetiche e/o a queste riconducibili.
Per accedere ai previsti rimborsi è necessario trasmettere, unitamente alle relative fatture, il dettaglio delle terapie eseguite (tipo delle terapie e numero) nonché la prescrizione medica con relativa diagnosi certa della patologia che le ha rese necessarie e indispensabili (da non confondere con la sintomatologia).
Deve inoltre risultare chiaramente, nel caso di terapie effettuate presso centri autorizzati ad eseguire prestazione di carattere riabilitativo (autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti), la specializzazione del centro medesimo e, in tutti i casi, l’abilitazione professionale in fisiokinesiterapia della persona che ha effettuato e fatturato le prestazioni.
Si ricorda che la qualifica professionale di fisioterapista della riabilitazione non è in possesso, ad esempio, di chinesiologi, massaggiatori estetici e/o sportivi, laureati ISEF/IUSM, operatori shiatsu, laureati in chiropratica, riflessologi, posturologi, naturopati, ecc.
Il Fasi non rimborsa le prestazioni eseguite da massaggiatori e capo bagnini degli stabilimenti idroterapici/termali.
Per le cure domiciliari valgono le stesse regole, le stesse tariffe massime e limitazioni, riportate nel Nomenclatore Tariffario in vigore all’atto della fatturazione.
Inoltre, fermo restando quanto sopra riportato relativamente ai limiti di riconoscimento annuo, al fine di salvaguardare gli assistiti affetti da gravi quadri sintomatologici e/o patologie, su esplicita richiesta dell’iscritto/assistito e subordinata all’approvazione insindacabile da parte del Fondo, la limitazione del numero di prestazioni rimborsabili (ad eccezione della limitazione per l’agopuntura, le manipolazioni vertebrali, per il noleggio di apparecchiature e per le onde d’urto focali, che rimane confermata e non superabile) non sarà applicata se le cure sono necessarie e riferite ai quadri sintomatologici e/o patologie di seguito descritte:
– paralisi completa, paralisi incompleta, paralisi di singoli nervi, paralisi progressiva del/dei muscoli;
– spasticità;
– mielopatie traumatiche (tetra, paraplegia) e non (sclerosi laterale amiotrofica, a placche, ecc.);
– cerebropatie infantili (spastici, ecc.);
– patologie intrinseche neurologiche (Corea di Hungtinton, Parkinson, ecc.);
– rieducazione degli amputati;
– patologie intrinseche del muscolo (distrofia muscolare progressiva, ecc.).
A tal fine la documentazione delle spese sostenute, fin dalla prima richiesta dell’anno e per ogni richiesta di rimborso per prestazioni fisiokinesiterapiche (indipendentemente dal regime di fruizione delle stesse) dovrà essere accompagnata da una aggiornata e dettagliata relazione del medico specialista competente per diagnosi, che evidenzi il quadro clinico e l’iter terapeutico, in particolare per quanto riferito al numero e tipo di prestazioni fisiokinesiterapiche necessarie al mantenimento/ stabilizzazione del quadro clinico stesso.
Si sottolinea che a seguito di interventi chirurgici quali:
– protesi ginocchio o tibiotarsica od omero;
– lesioni capsulo legamentose di ginocchio o caviglia o spalla;
– ernie cervicali o dorsali o lombari o stabilizzazioni vertebrali (spondilolistesi);
saranno rimborsabili le cure fisiokinesiterapiche fruite e fatturate nel corso dei 120 giorni successivi al giorno dell’intervento chirurgico indipendentemente dal limite di 80 prestazioni annue (sempre fatta eccezione per l’agopuntura, manipolazioni vertebrali, onde d’urto focali e noleggio apparecchiatura per i quali rimangono validi i limiti propri delle prestazioni).
Per derogare al limite nel predetto periodo ed indipendentemente dal regime di fruizione delle prestazioni, si deve obbligatoriamente allegare la copia della cartella clinica, anche se precedentemente inviata con altra richiesta di rimborso supportata dalla lettera di dimissioni ospedaliera, e la relazione aggiornata del medico chirurgo che ha effettuato l’intervento che confermi l’effettivo numero e tipo di terapie fisiokinesiterapiche necessarie alla risoluzione dell’evento.
Il Fasi si riserva la facoltà, sia prima che dopo l’erogazione delle prestazioni, di eseguire controlli amministrativi e sanitari anche mediante visite da parte di medici incaricati dal Fondo e/o verifiche del titolo accademico/specializzazione del professionista che ha eseguito le prestazioni, anche mediante consultazione degli elenchi registrati presso gli Ordini e/o Albi Professionali.
– Tutele Non Autosufficienza
Si rimanda alla attenta lettura del capitolo ad essa dedicato contenuto nelle presenti “Avvertenze”.
– Cure termali
Il rimborso per le cure termali viene riconosciuto solo se le stesse sono state effettuate presso stabilimenti appositamente attrezzati ed autorizzati, siti in località termali.
Le cure con fanghi e la balneoterapia sono ammesse al rimborso previsto per un massimo di 12 giorni l’anno per assistito.
Le cure idropiniche ed inalatorie sono ammesse al rimborso previsto per un massimo di 10 giorni l’anno e per non più di 3 anni per assistito.
Nel caso vengano effettuate contemporaneamente cure con fanghi o balneoterapia e cure idropiniche od inalatorie è prevista l’applicazione della sola tariffa più elevata.
Per usufruire del rimborso per cure termali è necessario inviare apposita prescrizione medica, attestante la necessità della cura stessa, con l’indicazione della patologia in atto (diversa dalla sintomatologia), nonché la documentazione di spesa per l’ingresso agli stabilimenti termali. Dai rimborsi sono tassativamente escluse le spese di soggiorno e/o altre spese accessorie.
– Ticket
Il ticket, che deve sempre riportare il dettaglio delle prestazioni eseguite, è rimborsabile, nei limiti massimi delle singole tariffe, solamente se riferito alle prestazioni specialistiche espressamente ricomprese nel Nomenclatore – Tariffario vigente, ed è soggetto alle stesse limitazioni quantitative e/o temporali previste nell’ambito di ciascuna prestazione.
A partire dal 1.1.2019, il Fondo prevede il rimborso anche per il Ticket sulla Procreazione medicalmente assistita (PMA). In considerazione delle diverse leggi Regionali, in caso di contemporaneo pagamento del ticket per la PMA e di ticket relativi ad altre prestazioni e/o di prestazioni private non riconosciute dal S.S.R., presenti sulla stessa ricevuta sanitaria, è necessario far indicare dalla Struttura Sanitaria quale importo è riferito al solo ticket per la PMA, quale quello relativo al ticket per altre prestazioni e/o quale importo è relativo a prestazioni fruite in regime privatistico.
Sempre a partire dal 1.1.2019 il Fasi ha introdotto il rimborso del Ticket su vaccini in età pediatrica (comprensivo di prestazione medica e medicinale) fino al compimento dei 16 anni di età.
– Pacchetti Chirurgici
Il Fasi, a partire dal 1.1.2019, al fine di snellire le procedure di inoltro delle richieste di rimborso, sia da parte degli assistiti sia da parte delle Strutture Sanitarie convenzionate in forma diretta, ha introdotto una nuova modalità di rimborso per alcuni interventi chirurgici.
Il Fondo ha definito come Pacchetti Chirurgici:
– intervento di Cataratta;
– intervento di Protesi totale di anca;
– intervento di Protesi totale di anca e Revisione di Protesi totale di anca nel medesimo ricovero.
A seguito del favorevole riscontro ottenuto, il Fasi ha deciso di ampliare l’offerta delle procedure a pacchetto, introducendo:
– intervento di Revisione di Protesi totale di anca eseguito in un tempo successivo al primo intervento;
– intervento di chirurgia refrattiva mono e bilaterale (tecniche PRK, Femto – Lasik, Smile) con età
compresa tra i 25 anni compiuti e i 45 anni compiuti;
– procedure gastroenterologiche diagnostiche e/o operative.
I rimborsi con modalità a pacchetto sono omnicomprensivi di: équipe medica, sala operatoria, permanenza nella struttura, materiali, medicinali, eventuale protesi (per gli interventi che le prevedono), analisi ed accertamenti relativi all’intervento stesso intra-ricovero, primi trattamenti riabilitativi post-intervento ed intra-ricovero ove previsti.
L’importo previsto per la prestazione a “pacchetto” è relativo all’intervento come fase unica, ossia, qualora l’intervento per il quale sia stata prevista la modalità a pacchetto, venga effettuato nel corso di un ricovero per altro intervento chirurgico, sarà disponibile all’interno del Nomenclatore – Tariffario una ulteriore voce di “intervento concomitante” che prevede un diverso importo (imputabile qualora l’intervento non sia la fase principale dell’atto chirurgico). In tal caso, e solo per questa tipologia di intervento, la valorizzazione ai fini del rimborso sarà al 100%.
La documentazione da allegare alla richiesta di rimborso dei Pacchetti Chirurgici è la medesima prevista per gli interventi chirurgici/procedure e/o per gli accertamenti previsti all’interno dei ricoveri.
A supporto dei pacchetti per interventi chirurgici, il Fondo ha introdotto ulteriori prestazioni, sempre a pacchetto, strettamente correlate agli stessi e dettagliati nel Nomenclatore – Tariffario nella sezione Pacchetti Chirurgici:
· Pacchetto pre-operatorio cataratta: il pacchetto, fruibile sia in forma diretta sia in forma indiretta, prevede le analisi di laboratorio pre-intervento. Il pacchetto è rimborsabile una sola volta per la medesima parte corpo. Poiché le analisi di laboratorio possono essere valide anche nell’eventualità di intervento sul controlaterale a breve distanza, il Fasi si riserva la facoltà di verificare l’effettiva ripetizione degli accertamenti stessi;
· Educazione al post operatorio: il pacchetto ha la finalità di fornire all’assistito che dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico di protesi anca le prime nozioni sui movimenti e posture da adottare nell’immediato post intervento. Tale prestazione è applicabile ai soli interventi ortopedici a pacchetto previsti dal Fondo. Il pacchetto è rimborsabile una volta per la medesima parte corpo con la particolarità che, il pacchetto di “educazione al post operatorio” per l’intervento controlaterale non può essere richiesto prima di 2 anni;
· Pacchetto esami pre-operatori ortopedici (Artroprotesi Anca – Artroprotesi Anca/Revisione Anca nel medesimo ricovero): il pacchetto prevede le analisi di laboratorio, esami radiologici, esami di diagnostica vascolare, esami cardiologici e visite specialistiche, più dettagliatamente elencati nel Nomenclatore – Tariffario alla sezione Pacchetti. Il pacchetto è rimborsabile una volta per la medesima parte corpo. Poiché le analisi di laboratorio possono essere valide anche nell’eventualità di intervento sul controlaterale a breve distanza, il Fasi si riserva la facoltà di verificare l’effettiva ripetizione degli accertamenti stessi;
· Pacchetto riabilitazione post intervento protesi ortopedica (applicabile agli interventi a pacchetto di protesi anca/revisione protesi anca) – età inferiore o uguale a 65 anni compiuti: il pacchetto rimborsa le terapie direttamente riconducibili all’intervento a pacchetto purché fruite nei 120 giorni successivi alla data dell’intervento chirurgico. Il pacchetto riabilitazione è rimborsabile una volta per la parte corpo interessata dall’atto chirurgico;
· Pacchetto riabilitazione post intervento protesi ortopedica (applicabile agli interventi a pacchetto di protesi anca/revisione protesi anca) – età uguale o superiore a 66 anni compiuti: il pacchetto rimborsa le terapie direttamente riconducibili all’intervento a pacchetto purché fruite nei 120 giorni successivi alla data dell’intervento chirurgico. Il pacchetto riabilitazione è rimborsabile una volta per la parte corpo interessata dall’atto chirurgico.
Si specifica che, successivamente all’intervento chirurgico di protesi di anca (oppure protesi anca/revisione di anca nel medesimo ricovero) per il quale è prevista la sola modalità di rimborso a pacchetto, è rimborsabile esclusivamente la riabilitazione post chirurgica secondo la relativa fascia di età. Tali pacchetti di riabilitazione devono essere fruiti entro i 120 giorni successivi alla data dell’intervento chirurgico. Alla richiesta di rimborso di tali pacchetti dovranno essere allegati:
– la documentazione clinica necessaria per verificare l’effettivo intervento eseguito e la prescrizione dei trattamenti fisiokinesiterapici (cartella clinica e/o lettera di dimissioni ospedaliera);
– il diario giornaliero delle terapie presente in cartella clinica o riabilitativa (controfirmato dall’assistito se le prestazioni sono erogate in regime ambulatoriale o domiciliare).
Si specifica che non è riconoscibile l’esenzione temporanea al superamento del limite annuo di 80 prestazioni fisioterapiche per gli interventi di protesi di anca e/o protesi anca/revisione di protesi anca nel medesimo ricovero.
Conseguentemente all’introduzione dei nuovi pacchetti, sono stati individuati ulteriori pacchetti pre operatori correlati agli interventi di chirurgia refrattiva, dettagliati sempre nella sezione pacchetti del Nomenclatore –Tariffario vigente:
· Pacchetto esami emtochimici pre operatori chirurgia refrattiva (qualsiasi tecnica – regime ambulatoriale): fruibile in età compresa tra i 25 anni compiuti ed i 45 anni compiuti; il pacchetto prevede analisi di laboratorio, più dettagliatamente elencate nel Nomenclatore – Tariffario vigente alla sezione Pacchetti. Il pacchetto è rimborsabile una volta per la medesima parte corpo. Nel caso di interventi bilaterali, il pacchetto sarà riconosciuto una sola volta. Altresì, poiché gli interventi di chirurgia refrattiva possono essere eseguiti sul controlaterale a breve distanza di tempo, il Fasi si riserva la facoltà di verificare l’effettiva ripetizione degli accertamenti stessi;
· Pacchetti accertamenti specialistici pre operatori chirurgia refrattiva (qualsiasi tecnica – regime ambulatoriale): fruibile in età compresa tra i 25 anni compiuti ed i 45 anni compiuti; il pacchetto prevede accertamenti specialistici, più dettagliatamente elencati nel Nomenclatore – Tariffario vigente alla sezione Pacchetti. Il pacchetto è rimborsabile una volta per la medesima parte corpo. Nel caso di interventi bilaterali, il pacchetto sarà riconosciuto una sola volta. Altresì, poiché gli interventi di chirurgia refrattiva possono essere eseguiti sul controlaterale a breve distanza di tempo, il Fasi si riserva la facoltà di verificare l’effettiva ripetizione degli accertamenti stessi.
Si precisa che, anche per i Pacchetti Chirurgici e per le Prestazioni a pacchetto, non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa per l’Iva che rimarrà a totale carico dell’iscritto/assistito.
– Esclusioni
Il Fasi non rimborsa:
– prestazioni non riconosciute dal Nomenclatore – Tariffario;
– prestazioni riconosciute dal Nomenclatore – Tariffario, la cui documentazione sanitaria sia stata inviata oltre i termini previsti dal Regolamento.
In particolare, si ricorda che non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa, da parte del Fondo, per: visite odontoiatriche; visite senologiche; visite radiologiche; visite di medicina nucleare; visite di medicina aerospaziale; visite di idrologia medica; le visite effettuate dallo psicologo e le sedute di psicoterapia, anche se eseguite da un medico-chirurgo specialista in neurologia o psichiatria o neuropsichiatria; visite effettuate dal medico di medicina dello sport finalizzate al rilascio di certificazioni; per prestazioni di medicina generica che comprendono, tra l’altro, le visite, le iniezioni, le fleboclisi, le vaccinazioni (oltre quanto espressamente previsto come ticket in età pediatrica), medicinali e/o sostanze usate per gli esami allergologici; atti chirurgici e/o terapie mediche connessi a infertilità e/o sterilità maschile o femminile e terapie, atti chirurgici per l’impotenza maschile e frigidità femminile e/o a queste riconducibili; emodialisi; esami termografici; fisiokinesiterapia/terapie fisiche oltre 80 prestazioni l’anno salvo particolari e non sindacabili autorizzazioni da parte del Fasi per gravi quadri sintomatologici o patologie (vedere avvertenze del Nomenclatore – Tariffario in vigore); iniezioni sclerosanti oltre quanto previsto e limitatamente a questo; prestazioni di medicina del lavoro e/o a questa riconducibili; check-up indipendentemente dalla tipologia e/o motivazione; prestazioni di medicina legale; prestazioni di medicina preventiva salvo i casi previsti dal Fondo in forma diretta (riportate nella Guida alle Strutture di colore blu); prestazioni di medicina omeopatica e/o alternativa e/o sperimentale; osteopatia; visite per certificazioni mediche e/o visite per patente e/o per idoneità (qualsiasi tipologia); qualsiasi tipo di cure e/o interventi chirurgici finalizzati ai trattamenti per la miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia, correzione della
cornea eseguiti con qualsiasi metodica ed apparecchiatura (salvo quanto espressamente previsto dal Nomenclatore – Tariffario); qualsiasi altro trattamento laser in oculistica oltre quelli indicati nell’apposita branca nel paragrafo “trattamenti laser” e/o oltre quanto esplicitamente previsto nella Sezione “pacchetti chirurgici –oculistica” e/o quanto previsto dal Nomenclatore – Tariffario; qualsiasi terapia medica svolta in day hospital e ambulatorialmente, salvo le cure oncologiche: chemioterapia, radioterapia, terapia del dolore; ricoveri in case di cura dedicate al benessere della persona; interventi chirurgici e/o terapie e/o visite mediche finalizzate all’estetica della persona e/o a questa riconducibili; terapie e/o visite mediche eseguite da chirurghi plastici ricostruttivi per finalità estetiche e/o a questa riconducibili; ricoveri in case di riposo private per anziani autosufficienti; diritti di segreteria, amministrativi, spese di magazzino dei medicinali, rilascio copia cartella clinica, rilascio copie radiografiche (qualsiasi tipo, su qualsiasi supporto), copie referti; spese di viaggio e spese per accompagnatore ove non comprese nella retta di degenza; occhiali o lenti a contatto; per medicinali, ad eccezione di quelli somministrati durante il ricovero in Istituto di Cura ed esposti nella relativa fattura.
Inoltre, non sono rimborsabili in forma diretta: la visita effettuata da psichiatri e/o neuropsichiatri (rimborsabile solo la prima visita a scopo diagnostico in forma indiretta); visite dietologiche pur se eseguite da medici – chirurghi specializzati in Scienza dell’alimentazione (rimborsabile solo la prima visita a scopo diagnostico e solo in forma indiretta).
Non sono previsti rimborsi per servizi e prestazioni accessorie quali:
– CD, DVD;
– Parrucchiere;
– spese telefoniche;
– prestazioni e servizi non riferibili a quanto elencato nelle Sezioni del Nomenclatore Tariffario vigente.
Eventuale documentazione di spesa non rimborsabile, in quanto non prevista dal Nomenclatore-Tariffario, che nonostante tutto venisse presentata al Fasi per il rimborso, non verrà presa in esame dal Fondo e, se inoltrata in originale, non verrà restituita.
Non vanno inoltrate al Fondo richieste di rimborso la cui documentazione di spesa risulti essere oltre i termini di presentazione previsti dal Regolamento.
– Prestazioni soggette a limiti temporali
Alcune prestazioni sono soggette a limiti di rimborsabilità (temporali, di età, di quantità, di sesso). Le prestazioni in oggetto, al momento della liquidazione, vengono imputate nella scheda anamnestica di ciascun iscritto, consultabile nella propria Area Riservata sul sito del Fasi, in relazione al trimestre a cui si riferisce la data di rilascio della fattura di saldo/saldo parziale. Esempio: una prestazione fruita e fatturata a saldo nel mese di febbraio 2021, viene imputata al 1° trimestre 2021.
Pertanto, la cadenza della rimborsabilità delle prestazioni soggette a limiti temporali sarà calcolata secondo il seguente esempio: Terapia fotodinamica (oculistica) compreso qualsiasi tipo di medicinale (a trattamento – massimo 1 volta l’anno) fatturata nel 1° trimestre 2021 e successivamente rimborsata dal Fasi, se ripetuta, non potrà essere nuovamente rimborsata se fatturata prima del 2° trimestre 2022.
Per quanto riguarda il limite di età, si intende l’anno di compimento dell’età indicata per la prestazione (non sono previste deroghe). Il limite di quantità indica che la prestazione è rimborsabile nella quantità indicata dal limite stesso, eventualmente nell’arco temporale specificato.
– Imposta di bollo su ricevute sanitarie a rimborso
Il Fasi non rimborsa il costo della marca da bollo.
Si rammenta però che, per richiedere il rimborso delle prestazioni al Fasi, è sempre obbligatorio inoltrare, sia in via telematica che cartacea, la documentazione di spesa in copia da cui risulti inequivocabilmente l’assoggettamento ad imposta di bollo del documento originale, ove previsto (art.13 del DPR n.642/72; L. n. 71/2013).
– IVA
Ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’applicazione dell’IVA, le prestazioni dei medici-chirurghi-odontoiatri sono esenti da IVA.
Le Strutture Sanitarie applicano l’IVA per:
· i servizi (degenza, sala operatoria, materiali, medicinali). La retta di degenza si intende con IVA al 22% nelle Strutture Sanitarie Private non accreditate; si intende con IVA al 10% in molte Strutture Sanitarie Private accreditate;
· prestazioni diagnostiche, visite specialistiche e prestazioni fisiokinesiterapiche, in fase di ricovero, se eseguite e fatturate dalla stessa Struttura Sanitaria autorizzata per i ricoveri.
Il Fasi non prevede il rimborso per tale imposta che, sia nella forma diretta sia nella indiretta, rimane a totale carico dell’iscritto/assistito.
– Eccedenza a carico dell’iscritto nella forma diretta
Le eccedenze pagate dall’iscritto sulle prestazioni erogate da strutture sanitarie convenzionate non sono rimborsabili.
Si ricorda agli iscritti che, a parità di prestazione, le eccedenze applicate in forma diretta possono variare in funzione della Tariffa massima negoziata con la Struttura Sanitaria convenzionata. Per tale motivo, si suggerisce di chiedere sempre un preventivo di spesa, in particolar modo per i ricoveri con o senza intervento chirurgico.
Gli iscritti/assistiti dovranno farsi rilasciare tutta la documentazione di spesa in originale attestante anche le eccedenze richieste (da non inoltrare al Fondo per un ulteriore rimborso) e dovranno sottoscrivere, al momento delle dimissioni o al termine delle prestazioni ambulatoriali fruite, l’apposito modulo predisposto dal Fasi (“Dichiarazione di responsabilità- Consenso-Segreto professionale), in possesso delle Strutture Sanitarie convenzionate, che dovrà essere conservato a cura della Struttura e messo a disposizione in originale, qualora il Fondo ne facesse richiesta nell’ambito dei consueti controlli. Si ricorda alle Strutture Sanitarie e agli iscritti/assistiti che il modulo dovrà essere firmato in originale per ogni singola richiesta di rimborso. Tramite tale modulo l’iscritto/assistito, che ha richiesto ed usufruito delle prestazioni presso la Struttura convenzionata:
· conferma, con la sottoscrizione, di aver fruito delle prestazioni oggetto della richiesta;
· autorizza la Struttura Sanitaria a recuperare le somme dalle stesse anticipate in suo favore, se dovute perché riconosciute come rimborsabili dal Fasi. In caso contrario, si impegna a saldarle in proprio;
· scioglie dal segreto professionale i professionisti che lo hanno tenuto in cura;
· dichiara di aver saldato qualsiasi eccedenza a suo carico, di cui non ha diritto al rimborso da parte del Fasi;
· si impegna a saldare gli importi che, al momento dell’esame della richiesta di rimborso e della documentazione sanitaria inoltrata con la richiesta stessa, il Fasi rilevasse come non rimborsabili o come eccedenti i limiti;
· si impegna inderogabilmente a saldare tutte le prestazioni che, successivamente all’erogazione delle prestazioni da parte della Struttura, non risultassero liquidabili per la perdita del diritto all’assistenza da parte del Fondo;
· si impegna, a norma di quanto previsto dall’articolo “M” del Regolamento, a rimborsare al Fasi, fino alla concorrenza di quanto pagato dal Fondo in suo nome, eventuali somme ricevute da terzi a titolo di risarcimento, qualora la spesa si riferisca ad eventi dipendenti da responsabilità di terzi;
· autorizza la Struttura Sanitaria ad inviare a Fasi, IWS S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l. e Pro.ge.sa S.r.l, copia delle ricevute sanitarie/fatture per ottenere rimborsi da parte del Fasi.
Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando al Contact Center del Fasi al numero 06/518911 (opzione 1).
– Cure eseguite in Paesi Esteri
Il Fasi rimborsa spese sostenute all’estero dai propri iscritti/assistiti presso medici e/o strutture sanitarie, nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per le cure effettuate nel nostro Paese.
Per i rimborsi si fa riferimento, quindi, al Nomenclatore – Tariffario vigente all’atto della fatturazione a saldo, per quanto riguarda le aree sanitarie di intervento del Fondo, nonché alle procedure che regolano la presentazione delle richieste trimestrali di prestazioni, che devono essere corredate da documentazione di spesa in copia e trasmesse nel rispetto dei termini di presentazione previsti dal Regolamento del Fondo. Anche per le prestazioni fruite all’estero, rimangono validi: gli eventuali limiti temporali di rimborsabilità e/o gli obblighi specificati per le prestazioni e/o quanto definito per il riconoscimento delle procedure identificate con modalità a pacchetto.
Al fine di una corretta valutazione economica delle prestazioni si suggerisce di reperire la più ampia documentazione a chiarimento di tutte le prestazioni eseguite. In particolare, relativamente alle cure eseguite in Paesi orientali e/o Arabi, oltre a quanto sopraindicato, è necessario che le fatture siano debitamente compilate e ufficialmente tradotte (ciò è comunque opportuno anche per le cure in altri Paesi), ad evitare che risultino mancanti o incomprensibili gli elementi necessari ad una corretta valutazione, da parte degli uffici del Fondo, dei rimborsi di competenza.
Poiché le modalità di fatturazione delle prestazioni possono variare da Paese a Paese, il Fasi si riserva di richiedere, oltre quanto già previsto, corredato dal giustificativo di spesa (copia), anche la copia della quietanza di pagamento. In tal caso, l’eventuale imputazione delle prestazioni, ai fini del calcolo dei limiti temporali, sarà determinata dal trimestre di riferimento della data relativa alla quietanza di pagamento.