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La PEC del Fasi può essere utilizzata unicamente per l’invio delle seguenti comunicazioni, da inoltrare al Fondo esclusivamente a mezzo PEC:
- richieste alla Commissione Autorizzazioni e Reclami;
- voltura della posizione Fasi in favore del coniuge superstite (allegare relativo certificato);
- iscrizione dirigenti pensionati non precedentemente iscritti al Fondo;
- iscrizione dirigenti pensionati con posizione cessata;
- recesso volontario dirigenti iscritti;
- comunicazione di decesso (allegare relativo certificato).
Ai fini della validità della comunicazione inviata, è obbligatorio comunicare al Fondo – esclusivamente a mezzo PEC – i propri dati anagrafici (ovvero nome/cognome/data di nascita/codice fiscale/residenza), il numero di posizione Fasi ed allegare copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
Precisiamo che l’elenco è tassativo e che eventuali comunicazioni relative a casistiche differenti da quelle indicate, o trasmesse al Fondo da indirizzi e-mail non PEC, non potranno essere gestite tramite questo canale, ma dovranno essere inoltrate con le modalità appositamente previste.
In particolare, la PEC del Fasi non può, per alcuna ragione e/o motivo – anche in fase di scadenza dei termini trimestrali – essere considerata quale metodo alternativo di inoltro della documentazione inerente le richieste di rimborso, che dovranno essere inviate seguendo le procedure specificamente predisposte.
In ogni caso, le comunicazioni con oggetto diverso da quelli indicati nell’elenco, o inviate al Fondo da indirizzi di posta elettronica non certificata, non saranno considerate validamente trasmesse ed alle stesse non verrà dato seguito.
Hai già controllato le nostre FAQ?
Alcune domande ci vengono rivolte frequentemente, magari tra queste c'è anche la tua!
Il riepilogo di tutte le informazioni necessarie a gestire i rapporti con il Fondo sono riportate annualmente all’interno delle Circolari per i Dirigenti e per le Aziende.
Dirigenti
Iscrizioni / Variazioni
Come posso iscrivermi al Fasi?
La domanda di iscrizione al Fasi, e tutta la documentazione necessaria, potrà essere trasmessa online tramite la propria azienda di appartenenza nel caso di iscrizione in qualità di dirigente in servizio. Per tutte le altre tipologie di iscrizione previste dallo Statuto, la documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata utilizzando il modulo presente nella sezione “Modulistica” del portale dirigenti su questo sito.
Come posso mantenere l’iscrizione al Fasi se il mio status lavorativo cambia?
È possibile mantenere l’iscrizione al Fondo, senza soluzione di continuità, seguendo la procedura online disponibile all’interno dell’Area Riservata. Nel caso di reiscrizione al Fondo sarà necessario invece inviare la richiesta tramite raccomandata utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Modulistica del portale dirigenti su questo sito.
Come posso comunicare le variazioni del nucleo familiare?
Tramite procedura online disponibile all’interno dell’Area Riservata o tramite posta, utilizzando il modulo di variazione anagrafica (Fasi07).
Come posso subentrare nella posizione dell'iscritto che è deceduto?
Inviare richiesta di subentro allegando copia del certificato di decesso, il codice fiscale del superstite, le nuove coordinate bancarie di accredito e il consenso al trattamento dei dati personali, entro 12 mesi dalla data del decesso, a mezzo raccomandata. L’iscrizione verrà considerata senza soluzione di continuità.
Come posso recedere dall’iscrizione?
Per richiedere il recesso è necessario che il titolare dell’iscrizione invii una raccomandata entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la cessazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Come effettuare la proroga annuale dei figli con età maggiore ai 18 anni?
Per procedere alla proroga dell’assistenza è necessario trasmettere online al Fondo un regolare certificato di studi o di invalidità, unito alla “Dichiarazione di responsabilità” disponibile all’interno della sezione “Modulistica” del portale dirigenti. È ammesso l’invio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, in sostituzione del certificato di studi, con l’esclusione del primo anno di immatricolazione per il quale rimane necessario l’invio del certificato rilasciato dalla facoltà.
Aziende
È necessario comunicare al Fasi il numero di dirigenti in forza all’azienda ogni trimestre. In caso di cessazione di uno o più dirigenti, il numero di dirigenti in forza viene aggiornato automaticamente?
No, l’azienda è tenuta comunque a comunicare al Fondo le variazioni del numero dei dirigenti in forza il primo giorno del trimestre, tramite la funzione disponibile all’interno dell’Area Riservata che consente la compilazione del form da scaricare, timbrare e firmare e ritrasmettere al Fasi grazie alla funzione di upload.
Contributi
Quali sono le scadenze per i versamenti trimestrali dei contributi?
28 febbraio; 31 maggio; 31 agosto; 30 novembre
Nella dichiarazione dei redditi, i contributi e i rimborsi del Fasi come devono essere considerati?
Riportiamo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 maggio 2004:
DIRIGENTE IN SERVIZIO:
La quota di contributo a carico del dirigente non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) del T.U.I.R per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Conseguentemente le spese mediche, nei limiti e nelle percentuali previste, sono detraibili solo per la quota eccedente il rimborso del Fondo. Il contributo versato dalle imprese a favore dei Dirigenti in pensione, calcolato sul numero dei dirigenti in servizio, non concorre al limite complessivo su indicato.
DIRIGENTE IN PENSIONE O ISCRITTO IN VIA CONVENZIONALE:
Il contributo, a carico del dirigente, in riferimento allo stesso articolo suindicato non è deducibile. Conseguentemente le spese mediche sono interamente detraibili, indipendentemente da eventuali rimborsi erogati dal Fondo, nei limiti e nelle percentuali previste dall’articolo 15, comma 1 , lett. c, così come ora previsto nel T.U.I.R.
Prestazioni - invio online delle richieste
Quali sono le prestazioni per le quali il Fasi non prevede rimborsi?
Per le prestazioni non rimborsabili è opportuno consultare le Avvertenze del Tariffario.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali prestazioni non rimborsabili:
- Occhiali o lenti a contatto
- Medicina generica ed omeopatica
- Medicina preventiva e predittiva (sono esclusi i pacchetti prevenzione previsti in convenzione diretta)
- Visite di controllo
- Cure ed interventi di carattere estetico
- Psicoterapia
- Medicinali non somministrati in degenza
- Atti chirurgici connessi a sterilità ed impotenza
- Visita specialistica odontoiatrica
- Ablazione tartaro
- Certificazioni mediche per patente, idoneità, pratiche sportive, medicina del lavoro, etc.
- Plantari etc.
- Scarpe ortopediche
- Stampelle, bastoni canadesi, sedie a rotelle, deambulatori (noleggio o acquisto).
- Ambulanza (salvo casi previsti dalla convenzione con Blue Assistance)
L'invio delle richieste rimane comunque trimestrale anche per le pratiche online?
No, chi utilizza l’apposita funzione online all’interno dell’Area Riservata, potrà trasmettere le richieste di rimborso anche immediatamente dopo aver effettuato la prestazione sanitaria e riceverà eventuali comunicazioni tramite posta elettronica.
Rimangono comunque invariati i termini ultimi entro il quale dovranno essere presentate le richieste, così come previsto dall’articolo M del Regolamento.
Per richiedere il rimborso delle prestazioni, oltre alla fattura, è necessario che vengano trasmessi al Fasi anche le copie di altri documenti?
Si, secondo quanto previsto dal Nomenclatore-Tariffario potrebbe essere richiesta dal Fasi ulteriore documentazione contabile o sanitaria. Si raccomanda di inviare, sia nel caso dell’invio online che nel caso di invio cartaceo, esclusivamente le copie di tale documentazione e non gli originali.
Marca da bollo
È obbligatoria l’apposizione del “bollo” su ogni documento contabile (fattura/ricevuta emesso per prestazioni non soggette a IVA e per un importo pari o superiore ad € 77,48.