1) Al Fondo sono iscritti, in distinte Sezioni:
a) i soggetti individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) le imprese che versano i contributi di cui al comma 2 e che aderiscono al Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio. A tale proposito si precisa che unasuccessiva adesione ad un Fondo sostitutivo del Fasi per l’assistenza dei dirigenti in servizio comporterà anche la cessazione della tutela Fasi per gli ex dirigenti pensionati.
2) Possono iscriversi al Fondo, con diritto all’ assistenza anche per il nucleo familiare:
a) i dirigenti in servizio presso aziende che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dagli Associati;
b) i dirigenti pensionati che abbiano maturato una iscrizione al Fasi di almeno 10 anni, in qualità di dirigenti in servizio presso aziende che aderiscono al Fondo, purché non siano trascorsi più di 8 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente industriale e la decorrenza del pensionamento.
b.0 i dirigenti pensionati che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi prevista dalla lettera b) ma che hanno svolto la propria attività lavorativa, per almeno 10 anni, presso aziende che utilizzano per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio forme sostitutive del Fondo stesso, già iscritte al Fasi alla data del 01.01.2019 e versanti l’art. G maggiorato, purché non siano trascorsi più di 8 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente industriale e la decorrenza del pensionamento.
b.1 il dirigente in pensione, che abbia maturato una anzianità di iscrizione al Fasi di almeno 10 anni in qualità di dirigente in servizio, ancorché la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi oltre 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui abbia mantenuto l’iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità o si sia iscritto nei termini previsti dall’articolo C del Regolamento 1 entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in via convenzionale ai sensi delle lettere c), d),f), i).
Il differimento temporale del pensionamento, determinato da norme imperative, non inciderà né ai fini del diritto all’iscrizione né ai fini dell’eventuale superamento del periodo di 8 anni sopra indicato.
b-bis) I dirigenti di aziende, in servizio o pensionati, per i quali fosse operante, a sensi dell’accordo 9 dicembre 1981 e di quelli successivi, una forma sostitutiva dell’assistenza sanitaria gestita dal Fondo, ove tale forma cessi ovvero ove per singole aziende vengano meno i requisiti e le condizioni di partecipazione alla forma stessa. In tali casi l’azienda interessata – ove non provveda con nuova forma sostitutiva ai sensi degli accordi sopra richiamati – dovrà presentare al Fasi una domanda di confluenza collettiva, secondo le seguenti condizioni:
b-bis 1. presentazione della domanda – a mezzo lettera raccomandata – da parte dell’azienda interessata almeno 60 giorni prima della data di confluenza richiesta – che dovrà comunque decorrere dal primo giorno del mese – con allegati gli elenchi nominativi, completi dei dati richiesti dal Fondo, rispettivamente dei dirigenti in servizio e di quelli in pensione assistiti con la forma sostitutiva alla data di inoltro della domanda;
b-bis 2. impegno di versamento al Fondo da parte dell’azienda di un contributo d’ingresso una tantum calcolato secondo i criteri e le modalità indicate all’articolo O del Regolamento 1 e nell’Allegato Tecnico del Regolamento. Detto contributo d’ingresso non potrà essere comunque inferiore ad un importo pari a tre trimestri del contributo previsto dall’articolo G del Regolamento 1 nella misura in atto al momento della data della confluenza, calcolato per il numero dei dirigenti in servizio e pensionati aventi diritto all’iscrizione stessa. A tal fine l’azienda dovrà confermare espressamente gli elenchi nominativi già forniti, ovvero, in caso di sopravvenute variazioni, presentare gli elenchi aggiornati, riferiti ai dirigenti in servizio ed in pensione aventi diritto all’iscrizione al Fasi alla data della confluenza. Le domande di iscrizione dei dirigenti pensionati compresi nella confluenza, dovranno essere raccolte e presentate dall’azienda entro la data della confluenza, ferma la decorrenza dell’iscrizione dalla data della confluenza stessa. L’inadempimento riconosciuto dall’azienda o accertato in via giudiziale, in merito a quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 2., non incide sul diritto del dirigente pensionato ad iscriversi al Fasi e sui sopra indicati obblighi contributivi a carico dell’azienda medesima;
b-bis 3. per le confluenze collettive da forme sostitutive che non includano tra gli assistiti dirigenti pensionati si applicheranno i criteri previsti per i dirigenti delle aziende di nuova costituzione. I medesimi criteri verranno applicati anche per le confluenze collettive riguardanti dirigenti di aziende che assicurino, mediante apposite forme sostitutive, prestazioni per l’assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati già assistiti dalla previgente forma sostitutiva. Tuttavia, ove fosse successivamente richiesta da parte dell’azienda l’iscrizione di uno o più dirigenti il cui pensionamento abbia avuto decorrenza anteriore alla confluenza collettiva, l’accoglimento di detta richiesta comporterà l’applicazione dei criteri e oneri fissati al precedente punto 2, facendo riferimento – quanto al numero dei dirigenti in forza e pensionati – alla situazione risultante al momento della confluenza stessa.
b-bis 4. I dirigenti già pensionati o che matureranno il diritto al trattamento pensionistico prima del raggiungimento dei dieci anni di iscrizione al Fondo dalla data di confluenza, potranno accedere all’iscrizione di cui all’art 2 comma 2 lettera b solo nel caso in cui venga versata la contribuzione relativa agli art. F ed H del
Regolamento 1 per gli anni necessari al raggiungimento del requisito.
Diversamente verranno iscritti ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera c 7).
c) Possono iscriversi o mantenere l’iscrizione al Fondo in via convenzionale, versando un contributo pari alla somma del contributo previsto rispettivamente a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell’azienda (articolo F del Regolamento 1.) i dirigenti:
c.0) in servizio, per i quali manchi il requisito del contributo previsto a carico delle aziende;
c.1) in aspettativa già iscritti al Fasi;
c.2) i dirigenti in servizio già iscritti al Fasi che continuino a mantenere la qualifica di dirigente, ancorché con applicazione di un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi;
c.3) i dirigenti pensionati che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, in qualità di dirigenti in servizio di almeno 10 anni, ma che risultano iscritti al fondo alla data del 01.07.2019;
c.4) i dirigenti pensionati che non hanno maturato un’anzianità di iscrizione al Fasi prevista dalla lettera b) ma che hanno svolto la propria attività lavorativa, per una durata inferiore ai dieci anni, presso aziende che utilizzano per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio forme sostitutive del Fondo stesso, già iscritte al Fasi alla data del 01.01.2019 e versanti l’art. G maggiorato, purché non siano trascorsi più di otto anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
c.5) il dirigente in pensione, ancorché la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi oltre 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui
abbia mantenuto l’iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità o si sia iscritto nei termini previsti dall’articolo C del Regolamento 1 entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in via convenzionale ai sensi delle lettere c), d), f), i).
c.6) i dirigenti pensionati, che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi di almeno 10 anni, ma iscritti al Fondo entro sei mesi dalla data di prima nomina a dirigente industriale
c.7) i dirigenti pensionati, che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi di almeno 10 anni, ma iscritti al Fondo a seguito di confluenza collettiva.
d) Gli ex-dirigenti non pensionati, con lo stesso contributo stabilito dalla precedente lettera c) per i dirigenti in servizio, nei casi sotto specificati:
d.0) limitatamente al periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità, sempreché alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al Fasi. L’iscrizione nel periodo di preavviso non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b) né per la maturazione dei 10 anni di anzianità d’iscrizione, né per il computo degli 8 anni. Ai fini degli obblighi contributivi fanno riferimento agli articoli F ed H del Regolamento 1.
d.1) limitatamente ad un periodo di 6 mesi dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, senza preavviso né lavorato né sostituito dalla corrispondente indennità, sempreché alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al Fasi; Il contributo dovuto sarà pari alla somma del contributo a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e della azienda (articolo F del Regolamento1).
d.2) previa autorizzazione dell’Istituto di previdenza obbligatoria ad effettuare il versamento volontario dei contributi previdenziali, e sempreché permanga il diritto a tale versamento. Il contributo dovuto sarà pari alla somma del contributo a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e della azienda (articolo F del Regolamento1).
e) I dirigenti in servizio:
– dipendenti da aziende che applichino un CCNL diverso da quello sottoscritto dagli Associati, ma comunque stipulato da almeno una di esse, o da una Organizzazione nazionale aderente ad una di esse, a condizione che detto CCNL preveda la possibilità di iscrizione al Fondo stesso dei dirigenti in servizio;
– dipendenti da aziende associate a Confindustria ai quali venga applicato un CCNL diverso da quello sottoscritto dagli Associati.
Nei predetti casi, tale possibilità resterà subordinata al previo consenso dell’Assemblea che ne darà comunicazione al Fondo. Le domande di iscrizione saranno presentate tramite le aziende interessate, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Autorizzazione e Ricorsi che verificherà, ai fini del loro accoglimento, la sussistenza delle condizioni previste.
f) Il dirigente di azienda contribuente al Fasi, che vada ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all’azienda contribuente, o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l’azienda contribuente al Fasi, può, previa richiesta corredata da una dichiarazione aziendale attestante quanto sopra, chiedere di mantenere la propria iscrizione al Fasi ovvero di iscriversi al Fasi per tutto il suddetto periodo di lavoro all’estero, con le seguenti opzioni:
– versando un contributo figurativo pari al contributo di cui all’articolo G del Regolamento 1, senza diritto alle prestazioni, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di messa in aspettativa dalla azienda contribuente al Fasi. Il versamento del contributo figurativo costituisce titolo per l’anzianità di iscrizione al Fasi ai fini dell’individuazione della fascia di contribuzione del dirigente pensionato;
– versando il contributo previsto per gli iscritti a sensi della precedente lettera c), con diritto alle prestazioni.
g) I titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso, alle stesse condizioni del loro dante causa e con obbligo di contribuzione dalla data del decesso. Sono, altresì, iscrivibili i titolari di pensione ai superstiti di dirigenti che, al momento del decesso, erano già iscritti ad altro Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa diversa dal Fasi, limitatamente ai casi in cui l’ultima azienda di appartenenza versi regolarmente al Fasi medesimo il contributo per i dirigenti in pensione, a termini dell’articolo G del Regolamento 1.
In caso di più contitolari ex matrimonio, il diritto all’iscrizione è riservato all’ultimo contraente di matrimonio e non è trasferibile. Sono assistibili nel nucleo familiare esclusivamente i soli figli del dante causa, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo A del Regolamento.
h) Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo per ragioni di solidarietà senza acquisire la qualifica di iscritti, i dirigenti licenziati con data successiva al 31 dicembre 2014 da imprese che applicano il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, già iscritti o meno al Fondo alla data di licenziamento, che abbiano inoltrato alla GS-Fasi richiesta di poter beneficiare delle prestazioni del Fasi, previste dall’accordo di rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014. Per la copertura di tali prestazioni la GS-Fasi corrisponde un importo pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell’azienda (articolo F del Regolamento 1). Il periodo di contribuzione non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b). Per i dirigenti licenziati non iscritti al Fasi le prestazioni, di cui ai commi precedenti, non si intendono estese al nucleo familiare.
i) I dirigenti non ancora in pensione che hanno perso la relativa qualifica, a condizione che abbiano precedentemente maturato una anzianità̀ di iscrizione al Fondo di almeno 2 anni. Per tale tipologia di iscrizione, la contribuzione prevista sarà̀ pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente, a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell’azienda (articolo F del Regolamento 1). Il periodo di contribuzione non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b).
3) Le norme previste per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non avranno valore retroattivo.