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Lo Statuto è stato approvato da Confindustria e Federmanager

Edizione in vigore dal 20 dicembre 2023, salvo diversa indicazione contenuta nello Statuto medesimo.
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Lo Statuto è stato approvato da Confindustria e Federmanager

Edizione in vigore dal 20 dicembre 2023, salvo diversa indicazione contenuta nello Statuto medesimo.

Articolo 1 - Ordinamento e scopo

1. Il “Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa” – FASI, associazione non riconosciuta di secondo grado (di seguito denominata “l’Associazione” “FASI” o “Fondo”), nella forma costituita a seguito del protocollo del 13 aprile 1981 e dell’accordo del 9 dicembre 1981 e successive modifiche intercorse tra Confindustria e Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali – Federmanager opera – esclusivamente ai fini assistenziali, nell’ambito di un sistema di mutualità e secondo un principio di non selezione del rischio – in base al presente Statuto, ai Regolamenti, al Tariffario e ai Piani Sanitari.

2. Lo scopo del FASI è di erogare ai dirigenti aventi i requisiti di cui al successivo articolo 2, prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria. Il FASI ha quindi fini esclusivamente assistenziali e rientra nell’ambito dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa di cui all’art. 51 comma II Lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Per quanto riguarda i dirigenti di cui al successivo articolo 2, dette prestazioni sono estese anche al nucleo familiare, come individuato dal Regolamento FASI Gestione Dirigenti (Regolamento 1) all’articolo A.

3. Nell’ambito del FASI, inoltre, sono istituite le seguenti gestioni separate:
– La Gestione Separata FASI, GS-FASI – Copertura DS (Ex GSR – Gestione Sostegno al Reddito), regolata esclusivamente dal successivo articolo 13 e dal Regolamento Gestione Separata FASI (Regolamento 2), che gestisce ed eroga le prestazioni di sostegno ai dirigenti licenziati previste dall’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi (CCNL) del 30 dicembre 2014.
– La Gestione Separata Fasi Non Autosufficienza, regolata dal successivo art. 13 bis e dal Regolamento Fasi Non Autosufficienza (Regolamento 4), che gestisce ed eroga le prestazioni previste dall’Accordo di rinnovo del CCNL del 30 luglio 2019.
– Il FasiOpen regolata esclusivamente dal successivo articolo 14 e dal Regolamento FasiOpen (Regolamento 3) che gestisce ed eroga prestazioni integrative di assistenza socio sanitaria a favore di collettività di lavoratori non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti che hanno titolo ad iscriversi al FASI ai sensi del successivo articolo 2, le cui aziende di appartenenza, in base a disposizioni derivanti da regolamento o accordo aziendale o contratto collettivo di lavoro, decidano di avvalersi dell’assistenza integrativa erogata dal FasiOpen. È ammessa l’iscrizione al FasiOpen nei termini del sopra citato articolo 14 di Fondi/Casse che abbiano autonomamente stabilito di realizzare, tramite terzi, le coperture sanitarie per i propri iscritti. Le prestazioni sono estensibili anche al nucleo familiare come definito e nei casi previsti dal Regolamento 3 (FasiOpen).

4. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 2 lettera e), destinatari dei diritti ed obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti sono oltre ai datori di lavoro (d’ora in poi “aziende”) e i dirigenti in servizio o in pensione, il cui rapporto di lavoro sia, o sia stato, disciplinato dalle norme collettive per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulate dalle Parti, anche i soggetti indicati negli articoli 13 e 14 del presente Statuto.

5. La gestione economica del FASI, nonché quelle relative alle Gestioni Separate di cui al comma 3 del presente articolo, sono distintamente improntate ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.

6. Il Fasi potrà costituire società di capitali, associazioni ed enti, nonché assumere partecipazioni in società di capitali, enti, ovvero associarsi in altre associazioni, costituire e partecipare a consorzi, operare e partecipare a fusioni e scissioni, nonché finanziarie tali costituzioni, partecipazioni o associazioni con finanziamenti soci e contributi economici, fruttiferi o infruttiferi di interessi e comunque procedere a tutte quelle operazioni, economico finanziarie, anche a garanzia, che si rendessero necessarie a tali fini.

7. Il FASI ha sede in Roma.

Articolo 1-bis - Associati

1. Gli Associati sono Confindustria e Federmanager.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate all’unanimità ai fini dell’articolo 148, comma 8, lettere a), b), d) e) ed f), del D.P.R. n. 917 del 1986, recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi e si applicano le disposizioni del codice civile.

3. La qualità di Associato, ai sensi dell’articolo 148, comma 8, lettera c), non può essere assunta in via temporanea.

4. In conformità con quanto previsto dall’articolo 148, comma 8, lettere a) ed f) del D.P.R. n. 917 del 1986, la quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile e durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

5. L’iscrizione al Fondo, anche attraverso le Gestioni Separate di cui agli articoli 13, 13 bis e 14, non determina l’acquisizione della qualifica di associato.

Articolo 2 - Iscrizioni

1) Al Fondo sono iscritti, in distinte Sezioni:

a) i soggetti individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) le imprese che versano i contributi di cui al comma 2 e che aderiscono al Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio. A tale proposito si precisa che unasuccessiva adesione ad un Fondo sostitutivo del Fasi per l’assistenza dei dirigenti in servizio comporterà anche la cessazione della tutela Fasi per gli ex dirigenti pensionati.

2) Possono iscriversi al Fondo, con diritto all’ assistenza anche per il nucleo familiare:

a) i dirigenti in servizio presso aziende che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dagli Associati;
b) i dirigenti pensionati che abbiano maturato una iscrizione al Fasi di almeno 10 anni, in qualità di dirigenti in servizio presso aziende che aderiscono al Fondo, purché non siano trascorsi più di 8 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente industriale e la decorrenza del pensionamento.

b.0 i dirigenti pensionati che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi prevista dalla lettera b) ma che hanno svolto la propria attività lavorativa, per almeno 10 anni, presso aziende che utilizzano per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio forme sostitutive del Fondo stesso, già iscritte al Fasi alla data del 01.01.2019 e versanti l’art. G maggiorato, purché non siano trascorsi più di 8 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente industriale e la decorrenza del pensionamento.

b.1 il dirigente in pensione, che abbia maturato una anzianità di iscrizione al Fasi di almeno 10 anni in qualità di dirigente in servizio, ancorché la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi oltre 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui abbia mantenuto l’iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità o si sia iscritto nei termini previsti dall’articolo C del Regolamento 1 entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in via convenzionale ai sensi delle lettere c), d),f), i).

Il differimento temporale del pensionamento, determinato da norme imperative, non inciderà né ai fini del diritto all’iscrizione né ai fini dell’eventuale superamento del periodo di 8 anni sopra indicato.

b-bis) I dirigenti di aziende, in servizio o pensionati, per i quali fosse operante, a sensi dell’accordo 9 dicembre 1981 e di quelli successivi, una forma sostitutiva dell’assistenza sanitaria gestita dal Fondo, ove tale forma cessi ovvero ove per singole aziende vengano meno i requisiti e le condizioni di partecipazione alla forma stessa. In tali casi l’azienda interessata – ove non provveda con nuova forma sostitutiva ai sensi degli accordi sopra richiamati – dovrà presentare al Fasi una domanda di confluenza collettiva, secondo le seguenti condizioni:

b-bis 1. presentazione della domanda – a mezzo lettera raccomandata – da parte dell’azienda interessata almeno 60 giorni prima della data di confluenza richiesta – che dovrà comunque decorrere dal primo giorno del mese – con allegati gli elenchi nominativi, completi dei dati richiesti dal Fondo, rispettivamente dei dirigenti in servizio e di quelli in pensione assistiti con la forma sostitutiva alla data di inoltro della domanda;

b-bis 2. impegno di versamento al Fondo da parte dell’azienda di un contributo d’ingresso una tantum calcolato secondo i criteri e le modalità indicate all’articolo O del Regolamento 1 e nell’Allegato Tecnico del Regolamento. Detto contributo d’ingresso non potrà essere comunque inferiore ad un importo pari a tre trimestri del contributo previsto dall’articolo G del Regolamento 1 nella misura in atto al momento della data della confluenza, calcolato per il numero dei dirigenti in servizio e pensionati aventi diritto all’iscrizione stessa. A tal fine l’azienda dovrà confermare espressamente gli elenchi nominativi già forniti, ovvero, in caso di sopravvenute variazioni, presentare gli elenchi aggiornati, riferiti ai dirigenti in servizio ed in pensione aventi diritto all’iscrizione al Fasi alla data della confluenza. Le domande di iscrizione dei dirigenti pensionati compresi nella confluenza, dovranno essere raccolte e presentate dall’azienda entro la data della confluenza, ferma la decorrenza dell’iscrizione dalla data della confluenza stessa. L’inadempimento riconosciuto dall’azienda o accertato in via giudiziale, in merito a quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 2., non incide sul diritto del dirigente pensionato ad iscriversi al Fasi e sui sopra indicati obblighi contributivi a carico dell’azienda medesima;

b-bis 3. per le confluenze collettive da forme sostitutive che non includano tra gli assistiti dirigenti pensionati si applicheranno i criteri previsti per i dirigenti delle aziende di nuova costituzione. I medesimi criteri verranno applicati anche per le confluenze collettive riguardanti dirigenti di aziende che assicurino, mediante apposite forme sostitutive, prestazioni per l’assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati già assistiti dalla previgente forma sostitutiva. Tuttavia, ove fosse successivamente richiesta da parte dell’azienda l’iscrizione di uno o più dirigenti il cui pensionamento abbia avuto decorrenza anteriore alla confluenza collettiva, l’accoglimento di detta richiesta comporterà l’applicazione dei criteri e oneri fissati al precedente punto 2, facendo riferimento – quanto al numero dei dirigenti in forza e pensionati – alla situazione risultante al momento della confluenza stessa.

b-bis 4. I dirigenti già pensionati o che matureranno il diritto al trattamento pensionistico prima del raggiungimento dei dieci anni di iscrizione al Fondo dalla data di confluenza, potranno accedere all’iscrizione di cui all’art 2 comma 2 lettera b solo nel caso in cui venga versata la contribuzione relativa agli art. F ed H del
Regolamento 1 per gli anni necessari al raggiungimento del requisito.
Diversamente verranno iscritti ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera c 7).

c) Possono iscriversi o mantenere l’iscrizione al Fondo in via convenzionale, versando un contributo pari alla somma del contributo previsto rispettivamente a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell’azienda (articolo F del Regolamento 1.) i dirigenti:

c.0) in servizio, per i quali manchi il requisito del contributo previsto a carico delle aziende;

c.1) in aspettativa già iscritti al Fasi;

c.2) i dirigenti in servizio già iscritti al Fasi che continuino a mantenere la qualifica di dirigente, ancorché con applicazione di un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi;

c.3) i dirigenti pensionati che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, in qualità di dirigenti in servizio di almeno 10 anni, ma che risultano iscritti al fondo alla data del 01.07.2019;

c.4) i dirigenti pensionati che non hanno maturato un’anzianità di iscrizione al Fasi prevista dalla lettera b) ma che hanno svolto la propria attività lavorativa, per una durata inferiore ai dieci anni, presso aziende che utilizzano per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio forme sostitutive del Fondo stesso, già iscritte al Fasi alla data del 01.01.2019 e versanti l’art. G maggiorato, purché non siano trascorsi più di otto anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

c.5) il dirigente in pensione, ancorché la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi oltre 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui
abbia mantenuto l’iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità o si sia iscritto nei termini previsti dall’articolo C del Regolamento 1 entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in via convenzionale ai sensi delle lettere c), d), f), i).

c.6) i dirigenti pensionati, che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi di almeno 10 anni, ma iscritti al Fondo entro sei mesi dalla data di prima nomina a dirigente industriale

c.7) i dirigenti pensionati, che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi di almeno 10 anni, ma iscritti al Fondo a seguito di confluenza collettiva.

d) Gli ex-dirigenti non pensionati, con lo stesso contributo stabilito dalla precedente lettera c) per i dirigenti in servizio, nei casi sotto specificati:

d.0) limitatamente al periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità, sempreché alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al Fasi. L’iscrizione nel periodo di preavviso non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b) né per la maturazione dei 10 anni di anzianità d’iscrizione, né per il computo degli 8 anni. Ai fini degli obblighi contributivi fanno riferimento agli articoli F ed H del Regolamento 1.

d.1) limitatamente ad un periodo di 6 mesi dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, senza preavviso né lavorato né sostituito dalla corrispondente indennità, sempreché alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al Fasi; Il contributo dovuto sarà pari alla somma del contributo a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e della azienda (articolo F del Regolamento1).

d.2) previa autorizzazione dell’Istituto di previdenza obbligatoria ad effettuare il versamento volontario dei contributi previdenziali, e sempreché permanga il diritto a tale versamento. Il contributo dovuto sarà pari alla somma del contributo a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e della azienda (articolo F del Regolamento1).

e) I dirigenti in servizio:

– dipendenti da aziende che applichino un CCNL diverso da quello sottoscritto dagli Associati, ma comunque stipulato da almeno una di esse, o da una Organizzazione nazionale aderente ad una di esse, a condizione che detto CCNL preveda la possibilità di iscrizione al Fondo stesso dei dirigenti in servizio;

– dipendenti da aziende associate a Confindustria ai quali venga applicato un CCNL diverso da quello sottoscritto dagli Associati.

Nei predetti casi, tale possibilità resterà subordinata al previo consenso dell’Assemblea che ne darà comunicazione al Fondo. Le domande di iscrizione saranno presentate tramite le aziende interessate, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Autorizzazione e Ricorsi che verificherà, ai fini del loro accoglimento, la sussistenza delle condizioni previste.

f) Il dirigente di azienda contribuente al Fasi, che vada ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all’azienda contribuente, o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l’azienda contribuente al Fasi, può, previa richiesta corredata da una dichiarazione aziendale attestante quanto sopra, chiedere di mantenere la propria iscrizione al Fasi ovvero di iscriversi al Fasi per tutto il suddetto periodo di lavoro all’estero, con le seguenti opzioni:

– versando un contributo figurativo pari al contributo di cui all’articolo G del Regolamento 1, senza diritto alle prestazioni, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di messa in aspettativa dalla azienda contribuente al Fasi. Il versamento del contributo figurativo costituisce titolo per l’anzianità di iscrizione al Fasi ai fini dell’individuazione della fascia di contribuzione del dirigente pensionato;

– versando il contributo previsto per gli iscritti a sensi della precedente lettera c), con diritto alle prestazioni.

g) I titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso, alle stesse condizioni del loro dante causa e con obbligo di contribuzione dalla data del decesso. Sono, altresì, iscrivibili i titolari di pensione ai superstiti di dirigenti che, al momento del decesso, erano già iscritti ad altro Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa diversa dal Fasi, limitatamente ai casi in cui l’ultima azienda di appartenenza versi regolarmente al Fasi medesimo il contributo per i dirigenti in pensione, a termini dell’articolo G del Regolamento 1.
In caso di più contitolari ex matrimonio, il diritto all’iscrizione è riservato all’ultimo contraente di matrimonio e non è trasferibile. Sono assistibili nel nucleo familiare esclusivamente i soli figli del dante causa, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo A del Regolamento.

h) Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo per ragioni di solidarietà senza acquisire la qualifica di iscritti, i dirigenti licenziati con data successiva al 31 dicembre 2014 da imprese che applicano il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, già iscritti o meno al Fondo alla data di licenziamento, che abbiano inoltrato alla GS-Fasi richiesta di poter beneficiare delle prestazioni del Fasi, previste dall’accordo di rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014. Per la copertura di tali prestazioni la GS-Fasi corrisponde un importo pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell’azienda (articolo F del Regolamento 1). Il periodo di contribuzione non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b). Per i dirigenti licenziati non iscritti al Fasi le prestazioni, di cui ai commi precedenti, non si intendono estese al nucleo familiare.

i) I dirigenti non ancora in pensione che hanno perso la relativa qualifica, a condizione che abbiano precedentemente maturato una anzianità̀ di iscrizione al Fondo di almeno 2 anni. Per tale tipologia di iscrizione, la contribuzione prevista sarà̀ pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente, a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell’azienda (articolo F del Regolamento 1). Il periodo di contribuzione non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b).

3) Le norme previste per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non avranno valore retroattivo.

Articolo 3 - Entrate

A) Per la Gestione Dirigenti, il FASI provvede con:

1. i contributi previsti a carico delle aziende, dei dirigenti o comunque degli iscritti ai sensivdel precedente articolo 2;

2. gli interessi di mora, legali e convenzionali;

3. gli importi versati a titolo di quota di ingresso o comunque di una tantum;

4. gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate;

5. ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo anche per lovsvolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale.

B) Le Gestioni Separate di cui ai successivi articoli 13, 13 bis e 14 provvedono ai rispettivi scopivcon i contributi dei propri aderenti o iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo.

Articolo 4 - Prestazioni

Le prestazioni riguardano, nei limiti ed alle condizioni previste dal Tariffario in vigore e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti aree:

  • gli interventi chirurgici;
  • i ricoveri con degenza con o senza intervento per forme morbose acute;
  • i ricoveri con degenza per patologie croniche in residenze sanitarie assistenziali, pubbliche o private, munite della prescritta autorizzazione per l’attività sanitaria;
  • le cure e le protesi odontoiatriche;
  • le visite specialistiche;
  • le analisi e gli accertamenti diagnostici;
  • le terapie fisiche;
  • i presidi;
  • le cure termali;
  • i medicinali somministrati in corso di ricovero con degenza;
  • l’assistenza infermieristica domiciliare.

L’Assemblea delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione, di eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni sopra indicate.
Sono tassativamente escluse tutte le prestazioni di medicina preventiva – fatte salve quelle ricomprese negli specifici piani di prevenzione predisposti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e deliberati dall’Assemblea – nonché le cure e/o gli interventi di natura estetica e tutte le prestazioni ad essa collegabili.

Il rimborso delle spese avviene con riferimento agli importi effettivamente sostenuti dall’assistito.

Articolo 5 - Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo:

  • L’Assemblea degli Associati;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • Il Comitato di Presidenza;
  • La Commissione Autorizzazioni e Reclami;
  • Il Collegio Sindacale.
  • L’Organismo di vigilanza.

Articolo 5-bis - Assemblea degli Associati

1. L’assemblea degli Associati è l’Organo sovrano del Fondo.

2. Gli Associati sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l’anno, rispettivamente entro il 15 luglio ed entro il 31 ottobre, mediante invio con modalità telematica attraverso piattaforma abilitata alla notificazione digitale, ovvero a mezzo PEC, ovvero a mezzo racc.a.r., a ciascun associato, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, di un avviso di convocazione scritto, recante l’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta motivata da parte di almeno un decimo degli Associati, a norma dell’articolo 20 del codice civile.

3. L’Assemblea deve essere convocata sul Territorio Nazionale, anche fuori dalla sede sociale.
Nell’avviso di convocazione può essere previsto l’intervento in Assemblea anche mediante audio-video conferenza. In detto caso l’Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati i quorum costitutivo e deliberativo ed il principio di buona fede; è pertanto necessario che:

• siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla sottoscrizione del verbale;
• sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
• vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione l‘Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli associati e partecipa all’Assemblea la maggioranza degli Organi Amministrativi e di controllo. In detta ipotesi, tutti i presenti devono dichiararsi informati sugli argomenti oggetto di trattazione e deve essere trasmesso agli Amministratori ed agli Organi di controllo assenti, copia del verbale di Assemblea trascritto sul relativo libro dei verbali firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Le decisioni dell’Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o, comunque, sulla base di consenso espresso per iscritto dagli Associati attraverso i propri rappresentanti. Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue. Il Presidente dell’Assemblea, attraverso comunicazione scritta a cura del Direttore Generale, trasmette agli Associati, nonché per conoscenza e, comunque, per quanto di loro spettanza, anche ai membri del Collegio Sindacale ed al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 5 giorni entro il quale ciascun Associato deve fare pervenire presso la sede del Fondo, all’attenzione del Direttore Generale, l’eventuale consenso sulla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata a.r., telefax, etc) e dovranno, comunque, risultare da apposito verbale, redatto dal Direttore Generale e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, che dovrà essere inserito senza indugio nel libro delle decisioni degli Associati, analogamente a quanto accade per tutte le deliberazioni assembleari. Il Presidente darà comunicazione agli Associati dell’esito della decisione, entro i successivi 2 giorni, riportando, qualora richiesto, eventuali dichiarazioni e/o osservazioni relative all’oggetto della decisione. La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di tutti gli Associati. La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all’invio del testo proposto. In caso di mancata adesione di tutti gli Associati alla proposta di delibera nel termine di cui sopra la deliberazione si intenderà come non assunta.

4. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria, con le medesime modalità di convocazione.

L’assemblea in seduta ordinaria:

4.1. su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro il 15 luglio di ciascun anno approva il Rendiconto di esercizio, il Conto di previsione ed il Rapporto annuale;
4.2. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote annuali di contribuzione a carico delle imprese, dei dirigenti o comunque degli iscritti ai sensi del precedente articolo 2, in conformità con le previsioni del vigente CCNL. Delibera altresì l’entità delle quote di ingresso così come disciplinate nel Regolamento 1. Inoltre, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera le quote annuali di contribuzione previste in favore del FasiOpen.
4.3. delibera, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione;
4.4. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
4.5. nomina il Presidente del Collegio sindacale, scelto tra i sindaci designati da Confindustria;
4.6. determina i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice Presidente e dei membri del Collegio Sindacale, compreso il Presidente;
4.7. nomina la società di revisione dei conti, iscritta in apposito registro, cui è demandato il controllo contabile;
4.8. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche ai Regolamenti;
4.9. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni, il Tariffario, i piani di prevenzione, nonché i piani sanitari relativamente al FasiOpen;
4.10. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti per legge o per Statuto.

L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
1. sulle modifiche dello Statuto;
2. sullo scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;
3. sulla costituzione di società di capitali, associazioni, consorzi ed enti e sulle partecipazioni in società di capitali, associazioni, consorzi ed enti, su partecipazioni, fusioni e scissioni e su relativi finanziamenti soci e contributi economici, fruttiferi o infruttiferi di interessi.

5. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati.
L’intervento di ciascun Associato è assicurato con la presenza di tre persone fisiche in qualità di rappresentante. Ogni Associato ha diritto ad esprimere un unico voto congiunto, risultante dal voto favorevole di due delle tre persone fisiche presenti. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l’Organizzazione di appartenenza, farsi
rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Ciascuno dei soggetti partecipante all’Assemblea può portare non più di due deleghe. Assistono all’Assemblea il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore del Fondo ed il Collegio Sindacale.

6. L’Assemblea nomina il proprio Presidente.

7. Il verbale delle riunioni assembleari è redatto dal Direttore del Fondo, salvi i casi in cui sia necessaria la forma pubblica e/o venga nominato dal Presidente un segretario verbalizzante.

8. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità e il diritto di intervento all’Assemblea.

9. Le Assemblee sono regolarmente costituite con la presenza di tutti gli Associati e deliberano con il consenso unanime degli stessi. I quorum costitutivo e deliberativo formeranno oggetto di modifica statutaria nel caso di ingresso di Associati di cui all’articolo 1-bis.

10. Le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche in un’area del sito Internet del Fondo, riservata agli Associati ed ai componenti degli Organi del Fondo.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero pari di membri, comunque non superiore a 10 (dieci), nominati dall’Assemblea, dei quali metà designati da Confindustria e metà designati da Federmanager.
Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità, a pena di ineleggibilità quali:

  • assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
  • assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni.

La maggioranza dei membri deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti di professionalità, cioè aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di almeno una delle seguenti attività:

  • direttive;
  • in materie assicurative, amministrative e/o finanziarie;
  • di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per due ulteriori mandati consecutivi.
La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
Qualora nel corso del mandato una o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, gli altri membri del Consiglio provvedono a sostituirli su designazione della rispettiva Organizzazione di appartenenza, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, per il periodo residuo fino alla successiva riunione Assembleare.
Qualora vengano a cessare la maggioranza o tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione.
Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l’attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti 1 (FASI Gestione Dirigenti), 2 (GS-FASI), 3 (FasiOpen) e 4 (Fasi Non Autosufficienza).

Spettano, tra gli altri, al Consiglio i seguenti compiti:

  • nomina tra i suoi componenti i membri della Commissione Autorizzazioni e Reclami;
  • propone all’Assemblea:
    • le quote annuali di contribuzione a carico delle imprese, dei dirigenti o comunque degli iscritti ai sensi del precedente articolo 2;
    • l’entità del contributo annuale previsto dall’articolo H del Regolamento 1 nonché l’entità della quota di ingresso di cui all’articolo L del Regolamento 1;
    • le quote annuali di contribuzione previste in favore del FasiOpen;
  • approva, entro il 28 di febbraio, il piano annuale delle spese di funzionamento, predisposto dal Comitato di Presidenza, che verrà successivamente assorbito nel conto di previsione, con evidenziazione, per i costi del Personale, di quelli conseguenti a variazione di organico e/o a politica meritocratica;
  • approva entro il 30 giugno, con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei suoi componenti, il Progetto di Rendiconto di esercizio ed il conto di previsione, predisposti dal Comitato di Presidenza e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • approva entro il 30 giugno il rapporto annuale, predisposto dal Comitato di Presidenza, sull’attività di monitoraggio e controllo dei dati di entrata e di uscita relativi sia ai dirigenti in servizio sia ai dirigenti pensionati, sottoponendo all’approvazione dell’Assemblea i provvedimenti che si dovessero rendere necessari in ordine agli eventuali squilibri fra risorse disponibili e uscite per prestazioni, salvaguardando il principio della solidarietà;
  • propone all’Assemblea di eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni i piani di prevenzione nonché i piani sanitari relativamente al FasiOpen;
  • decide insindacabilmente e inappellabilmente in secondo grado, eventuali reclami degli iscritti e delle imprese;
  • nomina o revoca il Direttore del Fondo, con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei suoi componenti;
  • nomina i membri dell’Organismo di Vigilanza ed il relativo Presidente, determinando i compensi dei componenti, compreso quello del Presidente;
  • propone all’Assemblea le modifiche ai Regolamenti;
  • propone all’Assemblea le modifiche del Tariffario nell’ambito delle aree di prestazioni indicate all’articolo 4, con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei suoi componenti;
  • delibera le modalità di versamento dei contributi;
  • delibera i criteri generali e le modalità di rimborso delle prestazioni;
  • delibera sui progetti di sviluppo e razionalizzazione dell’area odontoiatrica, dell’area della assistenza infermieristica domiciliare e delle relative politiche di convenzionamento con strutture e professionisti medici o sanitari, nonché l’area dei servizi di assistenza agli iscritti affidati a terzi in convenzione;
  • delibera, su proposta del Direttore del Fondo, la struttura organizzativa del Fondo;
  • delibera su proposta del Direttore del Fondo le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti del Fondo, nonché le eventuali sanzioni disciplinari da comminare ai dipendenti;
  • delibera in merito agli investimenti finanziari;
  • esamina ed approva, previo parere dell’Organismo di Vigilanza, i manuali di procedura interna del Fondo;
  • cura l’eventuale aggiornamento dei parametri di calcolo del contributo di ingresso una tantum per le confluenze collettive (articolo 2, lettera b-bis comma 2 dello Statuto); Allegato Tecnico al Regolamento 1 (FASI Gestione Dirigenti);
  • nomina commissioni, osservatori e comitati ad hoc per la gestione di specifiche questioni e determina eventuali gettoni di presenza;
  • sottopone all’Assemblea ogni argomento o questione su cui ritenga opportuno che l’Assemblea deliberi.

Il Consiglio sovrintende alla gestione della GS-FASI, di Fasi Non autosufficienza e alla gestione di FasiOpen, che sono affidate al Comitato di Presidenza.

Il Consiglio in ogni caso:

decide in ordine alla iscrivibilità a FasiOpen dei soggetti di cui al successivo articolo 14, con possibilità di delega al Comitato di Presidenza, salvo i casi di non iscrivibilità di cui al successivo articolo 14 comma 3.

Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’Ordine del Giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai Sindaci, mediante invio con modalità telematica attraverso piattaforma abilitata alla notificazione digitale, ovvero a mezzo PEC, ovvero a mezzo posta elettronica, da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo racc.a.r., da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Nel caso in cui concorra l’assenza o l’impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza ivi specificata.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano audio-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro. Nell’avviso di convocazione andrà indicato se il Consiglio potrà tenersi o meno anche per audio-video conferenza. Delle deliberazioni del Consiglio si fa costatare mediante verbali che devono essere trascritti nel libro dei verbali del Consiglio. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o, comunque, sulla base di consenso espresso per iscritto dai Consiglieri.
Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue. Il Presidente, attraverso comunicazione scritta a cura del Direttore Generale, trasmette ai membri del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza e, comunque, per quanto di loro spettanza, anche ai membri del Collegio Sindacale, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 2 giorni entro il quale ciascun Consigliere deve fare pervenire presso la sede del Fondo, all’attenzione del Direttore Generale, l’eventuale consenso sulla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata a.r., telefax, etc.) e dovranno, comunque, risultare da apposito verbale. La decisione si intenderà adottata se sarà raggiunto il consenso scritto di almeno ¾ dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all’invio del testo proposto. Il Presidente darà comunicazione dell’esito della decisione, entro i successivi 2 giorni, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, indicando i Consiglieri favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti, nonché riportando, qualora richiesto dagli stessi Consiglieri e/o dai membri del Collegio Sindacale, eventuali dichiarazioni e/o osservazioni relative all’oggetto della decisione. Le deliberazioni assunte mediante consultazione scritta, analogamente a quanto avviene per tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dovranno risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, ed essere trascritte

Articolo 7 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso nel suo ambito.

Il Presidente è nominato nella persona designata da Federmanager e il Vice Presidente nella persona designata da Confindustria fra i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Fondo, sovrintende alla sua gestione e assicura l’attuazione delle direttive degli Organi Collegiali. Il Presidente, congiuntamente al Vice Presidente, decide in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen delle aziende che ne fanno richiesta, con informativa allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, per specifici atti, può conferire delega al Vice Presidente ovvero ad altri Consiglieri.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Ai soli fini d’ordinaria amministrazione, nel caso in cui concorra l’assenza o l’impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente uscente, alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, provvede a convocare il nuovo Cda e, sino all’insediamento effettivo di quest’ultimo ed alla nomina del nuovo Presidente, provvede altresì ad adempiere, nell’interesse del Fondo, ad ogni necessaria operazione di ordinaria amministrazione, nessuna esclusa.

Congiuntamente al Presidente, il Vice Presidente attua le deliberazioni relative alla GS-FASI, al Fasi Non Autosufficienza ed al FasiOpen e decide, su delega del Consiglio di Amministrazione in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen delle aziende che ne fanno richiesta, con informativa allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza, in seno al Consiglio di Amministrazione, è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Ad esso sono delegate le seguenti funzioni amministrative:

  • predisporre, sulla base delle proposte del Direttore del Fondo, il piano annuale delle spese di funzionamento, il conto di previsione, il Rendiconto di esercizio ed il rapporto annuale al precedente articolo 6;
  • controllare l’esecuzione del piano annuale delle spese di funzionamento;
  • disporre, gli investimenti finanziari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  • adottare i provvedimenti relativi allo stato di morosità e concedere dilazioni e rateizzazioni nel versamento dei contributi;
  • decidere ogni azione necessaria per il recupero dei crediti, con la facoltà di transigere e rinunciare ai crediti in relazione ai singoli casi;
  • provvedere a ogni compito che sia delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione;

Le riunioni del Comitato di Presidenza, con periodicità almeno mensile, sono valide con la presenza di entrambi i suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate mediante invio con modalità telematica attraverso piattaforma abilitata le, ovvero a mezzo PEC o posta elettronica, ovvero a mezzo racc.a.r..

Articolo 9 - Commissione Autorizzazioni e Reclami

La Commissione Autorizzazioni e Reclami è composta dal Presidente, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti designati da Confindustria e da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti designati da Federmanager.

La Commissione ha i seguenti compiti:

  • decide i reclami degli iscritti e delle aziende;
  • verifica i requisiti per l’applicazione dell’articolo 2 comma 2 lettera e) e, comunque, per tutti i casi in cui l’iscrizione richieda il consenso dell’Assemblea, adottando le decisioni conseguenti.

Si riunisce almeno una volta a bimestre su convocazione anche per posta elettronica del Presidente, con preavviso di 10 giorni.

Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tre componenti.

La Commissione decide a maggior i parità prevale il voto del componente che presiede la seduta.

Articolo 10 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nominati dall’Assemblea, su designazione di Confindustria e Federmanager. L’assemblea nomina il Presidente del Collegio, scelto tra i Sindaci designati da Confindustria.

Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo adottato dal Fondo, dalla GS-FASI, dal Fasi Non Autosufficienza e dal FasiOpen e sul loro concreto funzionamento.

Al termine di ogni esercizio, il Collegio Sindacale presenta all’ Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione la sua relazione in merito alle risultanze dell’esercizio stesso.

Il Collegio provvede alle verifiche di sua competenza almeno una volta ogni tre mesi.

I Sindaci effettivi assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Collegio anche a quelle della Commissione Autorizzazioni e Reclami.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di protratto impedimento o cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, subentra il Sindaco supplente designato dalla rispettiva Organizzazione di appartenenza.

In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito, nello svolgimento di tutti i compiti e funzioni ad esso spettanti, dal Sindaco da lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 11 - Direttore del Fondo

Il Direttore, funzionalmente dipendente dal Presidente, assiste gli Organi del Fondo, e ne esegue le deliberazioni, dirigendo, coordinando e controllando la struttura operativa del Fondo stesso.

Il Direttore assiste alle riunioni degli Organi Collegiali, escluse quelle del Collegio Sindacale e dell’Organismo di vigilanza, se non espressamente invitato.

Articolo 12 - Rendiconti annuali e Rapporti annuali

L’Esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto di esercizio ed il Rapporto annuale del FASI – ivi inclusi i bilanci della GS-FASI, del Fasi Non Autosufficienza e del FasiOpen – ai fini dell’approvazione a norma dell’articolo 5 bis, vengono trasmessi all’Assemblea entro il 5 luglio di ciascun anno.
Il Rendiconto è trasmesso all’Assemblea unitamente alla relazione del Collegio Sindacale.

Articolo 13 - Gestione Separata Fasi - Copertura DS

È istituita, nell’ambito del Fasi, una Gestione Separata Fasi (GS-Fasi) per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Accordo di rinnovo del CCNL del 30 dicembre 2014 (Allegato 8).
La GS-Fasi ha autonomia amministrativa e finanziaria, nonché gestione patrimoniale autonoma. Ai fini contabili interni al Fasi, vengono redatti specifici rendiconti annuali, preventivi e consuntivi della gestione della GS-Fasi, che confluiscono, alla fine di ciascun esercizio nel Rendiconto di esercizio del Fasi. L’attività della GS-Fasi è disciplinata da apposito Regolamento 2 (Regolamento Gestione Separata Fasi).
La Gestione Separata Fasi può effettuare progetti speciali, laddove strumentali alla propria attività prevista statutariamente, con fondi appositamente conferiti dagli Associati.

Articolo 13-bis - Gestione Separata Fasi - Non Autosufficienza

È istituita nell’ambito del Fasi una Gestione Separata – Fasi Non Autosufficienza – per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Accordo di rinnovo del CCNL del 30 luglio 2019.
Fasi Non Autosufficienza ha autonomia amministrativa e finanziaria, nonché gestione patrimoniale autonoma.
Ai fini contabili interni al Fondo, vengono redatti specifici rendiconti annuali, preventivi e consuntivi del – Fasi Non Autosufficienza -, che confluiscono alla fine di ciascun Esercizio nel Rendiconto di esercizio del Fasi.
L’attività di – Fasi Non Autosufficienza – è disciplinata da apposito Regolamento 4 (Regolamento – Fasi Non Autosufficienza -)

Articolo 14 - FasiOpen

1. FasiOpen eroga prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria a favore di collettività di lavoratori non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti che hanno titolo ad iscriversi al FASI ai sensi del precedente articolo 2, le cui aziende di appartenenza, in base a disposizioni derivanti da regolamento o accodo aziendale o contratto collettivo di lavoro decidano di avvalersi dell’assistenza integrativa erogata dal FasiOpen, nonché a favore di Fondi/Casse. Dette prestazioni sono estensibili anche al nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento 3.

2. La richiesta di iscrizione al FasiOpen per le collettività di cui al comma 1 che precede deve essere inoltrata dall’azienda ovvero dal Fondo o dalla Cassa, che abbia autonomamente stabilito di realizzare tramite terzi le coperture sanitarie per i propri iscritti.

3. Non sono iscrivibili al FasiOpen le collettività di lavoratori che applicano un CCNL stipulato nell’ambito del sistema Confindustria, che preveda forme di assistenza sanitaria categoriale, costituite antecedentemente all’anno 2009 ovvero che facciano riferimento a settori affini al medesimo CCNL.

4. Ogni decisione in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen dei soggetti di cui al precedente comma 1 è riservata al Consiglio di Amministrazione.

5. Il FasiOpen ha autonomia amministrativa e finanziaria, nonché gestione patrimoniale autonoma.
Ai fini contabili interni al FASI, vengono redatti specifici bilanci annuali, preventivi e consuntivi della gestione del FasiOpen, i quali ultimi confluiscono, alla fine di ciascun Esercizio, nel Rendiconto di esercizio del FASI.

6. L’attuazione delle decisioni relative al FasiOpen è riservata al Comitato di Presidenza.

7. Sono iscritti al FasiOpen le imprese individuate ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo e sono beneficiari i soggetti appartenenti alle collettività di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 del Regolamento 3.

8. Iscritti, destinatari/beneficiari delle prestazioni, prestazioni e modalità di erogazione, contributi e altre entrate sono determinati nel Regolamento 3.

9. La decisione circa la chiusura del FasiOpen compete all’Assemblea.

Articolo 15 - Scioglimento del Fondo

1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato con il consenso unanime di tutti gli Associati ai sensi dell’articolo 5 bis dello Statuto; con la delibera di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e dispone, con l’osservanza dell’articolo 148, comma 8 lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986, in ordine alla devoluzione dei beni che residuano una volta esaurita la fase della liquidazione.