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Regolamento del 16 dicembre 2020
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Regolamento del 16 dicembre 2020

Articolo 1 – Entrate

Il “Fasi Non Autosufficienza” provvede ai propri scopi con:

a) le risorse previste dalla contrattazione collettiva e/o deliberati annualmente dall’Assemblea degli Associati;

b) ogni altro provento che spetti o affluisca al “Fasi Non Autosufficienza” a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale.

Articolo 2 – Prestazioni

a) Per gli assistiti in stato di “Non Autosufficienza” clinicamente accertato è prevista l’attivazione di una tutela assistenziale nel rispetto di quanto disciplinato dal Nomenclatore Fasi.

b) Per i dirigenti in periodo di aspettativa per patologie oncologiche, o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita – di cui all’art. 12 del c.c.n.l. dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi – è mantenuta l’iscrizione al Fasi, per la durata del periodo di aspettativa fino al massimo di dodici mesi, a carico del “Fasi Non Autosufficienza”. Tale periodo concorre alla determinazione dell’anzianità di iscrizione al Fasi.

Articolo 3 – Destinatari della prestazione e requisiti

a) La prestazione di cui al punto 2 a) compete al dirigente iscritto ed ai componenti il nucleo familiare a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza nel rispetto di quanto disciplinato nel Nomenclatore del Fasi al paragrafo “Tutele per la non autosufficienza”.

b) La prestazione di cui all’articolo 2 b) compete esclusivamente al dirigente che risulti iscritto al Fasi all’atto della domanda di aspettativa debitamente accettata dall’azienda di appartenenza.

Articolo 4 – Modalità operative

a) Il dirigente iscritto o l’assistito che rientri tra i destinatari della prestazione di cui al punto 2 a) per accedere alla tutela deve attenersi alla procedura disciplinata nel Nomenclatore del Fasi al paragrafo “Tutele Non Autosufficienza”.

b) Il dirigente che rientri tra i destinatari della prestazione di cui al punto 2b) e sia in possesso del requisito di cui all’art. 3 per il riconoscimento della prestazione stessa, deve inoltrare al “Fasi Non Autosufficienza” apposita domanda, anche per il tramite della propria Azienda di appartenenza o delle Associazioni Territoriali di Federmanager.

La domanda dovrà essere presentata al “Fasi Non Autosufficienza” debitamente corredata dalla conferma dell’azienda circa il periodo di aspettativa, in tempo utile per poter attivare la prosecuzione dell’iscrizione al Fasi senza soluzione di continuità.

Trascorso un intero trimestre dal giorno in cui doveva attivarsi la prestazione si intenderà precluso l’accesso alla prestazione stessa.

La prestazione decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si interrompe la copertura Fasi già in essere.

Il dirigente cessa dal diritto alla prestazione quando sia trascorso il periodo di aspettativa o, comunque, il massimo periodo fruibile di 12 mesi.

Articolo 5 – Reclami

Avverso i provvedimenti del Fasi in materia di prestazioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b), gli iscritti hanno facoltà di proporre ricorso alla Commissione Autorizzazioni e Reclami, a mezzo raccomandata, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, fornendo ogni documento ed elemento di valutazione.

Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto appello al Consiglio di Amministrazione da presentarsi a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla comunicazione delle decisioni medesime.