a) Il dirigente iscritto o l’assistito che rientri tra i destinatari della prestazione di cui al punto 2 a) per accedere alla tutela deve attenersi alla procedura disciplinata nel Nomenclatore del Fasi al paragrafo “Tutele Non Autosufficienza”.
b) Il dirigente che rientri tra i destinatari della prestazione di cui al punto 2b) e sia in possesso del requisito di cui all’art. 3 per il riconoscimento della prestazione stessa, deve inoltrare al “Fasi Non Autosufficienza” apposita domanda, anche per il tramite della propria Azienda di appartenenza o delle Associazioni Territoriali di Federmanager.
La domanda dovrà essere presentata al “Fasi Non Autosufficienza” debitamente corredata dalla conferma dell’azienda circa il periodo di aspettativa, in tempo utile per poter attivare la prosecuzione dell’iscrizione al Fasi senza soluzione di continuità.
Trascorso un intero trimestre dal giorno in cui doveva attivarsi la prestazione si intenderà precluso l’accesso alla prestazione stessa.
La prestazione decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si interrompe la copertura Fasi già in essere.
Il dirigente cessa dal diritto alla prestazione quando sia trascorso il periodo di aspettativa o, comunque, il massimo periodo fruibile di 12 mesi.