Il nucleo familiare assistibile dell’iscritto è costituito da:
– il coniuge;
– il coniuge unito civilmente;
– il convivente more uxorio, cioè il convivente di fatto, limitatamente al periodo di iscrizione del dirigente in attività di servizio;
– i figli, fino al compimento del 18° anno di età;
– i figli adottivi o in affidamento temporaneo o preadottivo, come definiti della normativa in vigore, fino al compimento del 18° anno di età;
– i figli (anche adottivi o in affidamento) di età superiore ai 18 anni:
▪ se studenti, sono assistiti fino al compimento del 21° anno di età se frequentano scuole medie superiori o corsi equiparati e fino al 26° anno di età se frequentano facoltà universitarie in corso legale di studio o corsi equiparati sempreché non percepiscano un reddito superiore a quanto stabilito annualmente dal Fondo;
▪ se invalidi – nella misura superiore al 66% – sempreché non percepiscano un reddito superiore a quanto stabilito annualmente dal Fondo;
– i genitori, sempreché non percepiscano un reddito superiore a quanto stabilito annualmente dal Fondo.
La partecipazione alla composizione del nucleo familiare è subordinata alla trasmissione delle richieste di prestazioni tramite l’iscritto, al quale soltanto sarà inviato il rimborso in quanto titolare esclusivo del diritto alle prestazioni.
All’atto della richiesta di iscrizione al Fondo il dirigente deve provvedere a comunicare la composizione del nucleo familiare assistibile, esibendo la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Fondo.
Ogni variazione del nucleo familiare assistibile deve essere comunicata al FASI, secondo le modalità stabilite dal Fondo, con raccomandata oppure attraverso le apposite funzioni on line disponibili sul sito Internet del FASI stesso, da spedire o trasmettere entro 30 giorni; tutti i suoi effetti decorrono dalla data della variazione stessa.
Qualora la comunicazione venga effettuata oltre il termine sopra indicato, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione medesima.
Per i genitori a carico, l’assistenza è subordinata alla comunicazione da effettuarsi all’atto dell’iscrizione, ovvero a mezzo raccomandata, entro il termine di 60 giorni dall’inizio della vivenza a carico.
In caso di pensione di reversibilità, può essere iscritto il coniuge superstite ed il coniuge superstite unito civilmente. Sono assistibili esclusivamente i figli del dante causa.
I conviventi more uxorio, possono essere assistiti dal FASI, a decorrere dal 1° maggio 2016, limitatamente al periodo di iscrizione del dirigente in attività di servizio.
L’iscrizione del convivente more-uxorio potrà essere richiesta dal momento dell’iscrizione del dirigente, purché la convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni consecutivi alla data di richiesta dell’iscrizione stessa.
L’iscrizione del convivente avrà effetto dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della richiesta, mentre l’assistenza decorrerà trascorso un periodo di sei mesi dall’iscrizione stessa.
L’iscrizione del convivente more uxorio non sarà possibile qualora nel nucleo familiare già assistito dal Fondo sia presente il coniuge dell’iscritto, senza che risulti pronunciata sentenza di divorzio.
Nel caso di matrimonio del dirigente con un soggetto diverso dal convivente more uxorio, eventualmente iscritto al Fondo, il convivente medesimo perde l’assistenza del Fondo.
In caso di decesso del dirigente in attività di servizio, l’iscrizione non è reversibile in favore del convivente superstite.
La convivenza dovrà essere certificata secondo le modalità stabilite dal FASI.