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Il Regolamento è stato approvato da Confindustria e Federmanager

Edizione in vigore dal 20 dicembre 2023, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento medesimo.
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Il Regolamento è stato approvato da Confindustria e Federmanager

Edizione in vigore dal 20 dicembre 2023, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento medesimo.

Articolo A - "Nucleo familiare"

Il nucleo familiare assistibile dell’iscritto è costituito da: 

– il coniuge; 

– il coniuge unito civilmente; 

– il convivente more uxorio, cioè il convivente di fatto, limitatamente al periodo di iscrizione del  dirigente in attività di servizio; 

– i figli, fino al compimento del 18° anno di età; 

– i figli adottivi o in affidamento temporaneo o preadottivo, come definiti della normativa in  vigore, fino al compimento del 18° anno di età; 

– i figli (anche adottivi o in affidamento) di età superiore ai 18 anni: 

se studenti, sono assistiti fino al compimento del 21° anno di età se frequentano scuole  medie superiori o corsi equiparati e fino al 26° anno di età se frequentano facoltà  universitarie in corso legale di studio o corsi equiparati sempreché non percepiscano  un reddito superiore a quanto stabilito annualmente dal Fondo; 

se invalidi – nella misura superiore al 66% – sempreché non percepiscano un reddito  superiore a quanto stabilito annualmente dal Fondo; 

– i genitori, sempreché non percepiscano un reddito superiore a quanto stabilito annualmente  dal Fondo. 

La partecipazione alla composizione del nucleo familiare è subordinata alla trasmissione delle  richieste di prestazioni tramite l’iscritto, al quale soltanto sarà inviato il rimborso in quanto titolare  esclusivo del diritto alle prestazioni. 

All’atto della richiesta di iscrizione al Fondo il dirigente deve provvedere a comunicare la  composizione del nucleo familiare assistibile, esibendo la documentazione comprovante i  requisiti di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Fondo. 

Ogni variazione del nucleo familiare assistibile deve essere comunicata al FASI, secondo le  modalità stabilite dal Fondo, con raccomandata oppure attraverso le apposite funzioni on line  disponibili sul sito Internet del FASI stesso, da spedire o trasmettere entro 30 giorni; tutti i suoi  effetti decorrono dalla data della variazione stessa. 

Qualora la comunicazione venga effettuata oltre il termine sopra indicato, gli effetti decorrono dal  primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione medesima. 

Per i genitori a carico, l’assistenza è subordinata alla comunicazione da effettuarsi all’atto  dell’iscrizione, ovvero a mezzo raccomandata, entro il termine di 60 giorni dall’inizio della vivenza  a carico. 

In caso di pensione di reversibilità, può essere iscritto il coniuge superstite ed il coniuge superstite  unito civilmente. Sono assistibili esclusivamente i figli del dante causa. 

I conviventi more uxorio, possono essere assistiti dal FASI, a decorrere dal 1° maggio 2016,  limitatamente al periodo di iscrizione del dirigente in attività di servizio.  

L’iscrizione del convivente more-uxorio potrà essere richiesta dal momento dell’iscrizione del  dirigente, purché la convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni consecutivi alla data di  richiesta dell’iscrizione stessa.  

L’iscrizione del convivente avrà effetto dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della  richiesta, mentre l’assistenza decorrerà trascorso un periodo di sei mesi dall’iscrizione stessa. 

L’iscrizione del convivente more uxorio non sarà possibile qualora nel nucleo familiare già assistito  dal Fondo sia presente il coniuge dell’iscritto, senza che risulti pronunciata sentenza di divorzio.

Nel caso di matrimonio del dirigente con un soggetto diverso dal convivente more uxorio,  eventualmente iscritto al Fondo, il convivente medesimo perde l’assistenza del Fondo. 

In caso di decesso del dirigente in attività di servizio, l’iscrizione non è reversibile in favore del  convivente superstite. 

La convivenza dovrà essere certificata secondo le modalità stabilite dal FASI.

Articolo B - "Iscrizione al Fondo"

L’iscrizione al Fondo deve essere richiesta dall’interessato mediante raccomandata oppure  tramite la propria azienda di appartenenza, se trattasi di dirigente in attività di servizio,  attraverso le funzioni on line disponibili all’azienda sul sito Internet del Fondo. 

La domanda di iscrizione presuppone la conoscenza e comporta l’accettazione da parte  dell’interessato delle norme dello Statuto e del Regolamento del Fondo, e successive  modifiche, nonché delle altre norme collettive che regolano l’attività del Fondo. 

L’iscrizione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata  spedita la relativa domanda. 

L’iscrizione effettuata nel primo semestre di calendario dell’anno dura fino al 31 dicembre del  medesimo anno. 

L’iscrizione effettuata nel secondo semestre di calendario dell’anno dura fino al 31 dicembre  dell’anno successivo. 

L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con la scadenza del 31 dicembre.

Articolo B1 - "Obbligo di comunicazione della variazione anagrafica"

È obbligo del dirigente iscritto, comunicare al Fondo, attraverso le funzioni on line disponibili  sul sito Internet del Fondo all’interno della propria area riservata, qualsivoglia evento relativo  al proprio status, che abbia modificato i presupposti dell’iscrizione, attraverso l’apposito modulo  di variazione anagrafica, presente sul sito del Fasi. 

Analogamente, è obbligo dell’azienda comunicare, all’interno della propria area riservata, la  cessazione del rapporto di lavoro con i propri Dirigenti nonché qualunque variazione societaria  intervenuta, per consentire al Fasi un costante aggiornamento anagrafico ed un preciso  ricalcolo dei contributi a carico dell’azienda. 

Tali comunicazioni dovranno pervenire al Fondo entro e non oltre 30 giorni dall’intervenuta  variazione. In assenza, il Fasi avrà diritto alla corresponsione di tutti i contributi maturati nelle  more e nulla potrà essere eccepito al Fondo dal dirigente o dall’azienda in caso di  inadempimento al suddetto obbligo di comunicazione.

Articolo C - "Termini per l'iscrizione"

Per iscriversi o mantenere l’iscrizione al Fondo deve essere presentata domanda da parte degli  aventi diritto indicati all’articolo 2 dello Statuto lettere da a) a i), entro, rispettivamente, i  seguenti termini: 

– per gli aventi diritto di cui alla lettera a): in qualsiasi momento; 

– per gli aventi diritto di cui alla lettera b), b1), b2): sei mesi dalla data di pensionamento; – per gli aventi diritto di cui alla lettera b-bis): per i dirigenti in servizio in qualsiasi momento e  per i dirigenti pensionati entro la data della confluenza e per il tramite dell’azienda per i  nominativi che risultano inclusi negli elenchi confermati dall’azienda alla data della  confluenza, ovvero entro un anno dalla data della confluenza per coloro che non risultassero  inclusi negli elenchi confermati dall’azienda alla medesima data della confluenza; – per gli aventi diritto di cui alla lettera c): in qualsiasi momento per i dirigenti in servizio, sei  mesi dal pensionamento per i dirigenti pensionati, due mesi dall’inizio dell’aspettativa, due  mesi dalla data in cui interviene la modifica del CCNL applicato per i dirigenti in servizio; – per gli aventi diritto di cui alla lettera d): 

d0): due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; 

d1): due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; 

d2): sei mesi dalla comunicazione dell’Istituto di previdenza obbligatorio, di autorizzazione  alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi al predetto Ente; – per gli aventi diritto di cui alla lettera e): in qualsiasi momento; 

– per gli aventi diritto di cui alla lettera f): sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o  dalla messa in aspettativa per i dirigenti che chiedono di versare il contributo figurativo; due  mesi per quelli che versano il contributo con diritto alle prestazioni; 

– per gli aventi diritto di cui alla lettera g): dodici mesi dal decesso del dirigente; – per gli aventi diritto di cui alla lettera h): entro i termini stabiliti dal Regolamento 2 della GS FASI per la presentazione della domanda alla GS-FASI stessa, avendone titolo; – per gli aventi diritto di cui alla lettera i): entro 6 mesi dalla data di perdita della qualifica di  dirigente. 

L’iscrizione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata  spedita la relativa domanda. 

NORMA TRANSITORIA 

Per gli aventi diritto di cui alla lettera i) che hanno perso i requisiti prima dell’entrata in vigore  dello Statuto possono richiedere l’iscrizione entro il 31.12.2017. Per tale fattispecie non viene  applicata la quota di ingresso.

Articolo D - "Cessazione o Recesso"

Il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata a.r., ovvero a  mezzo PEC, da spedire al Fondo stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno, con copia da  inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità in base al quale è ordinato il Fondo, il recesso non  dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati. 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di  calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in  presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso  sostituito dalla relativa indennità. 

I beneficiari delle prestazioni a sensi dell’articolo 2 lettera h) dello Statuto, che non possono  mantenere l’iscrizione ad altro titolo hanno diritto alla prestazione GS-FASI per un periodo di  un anno e comunque non oltre il termine del trimestre nel quale risulteranno maturati dodici  mesi di iscrizione al FASI. 

Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave  dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Articolo E - "Contributi"

I contributi a carico degli iscritti e delle aziende sono stabiliti dall’Assemblea e devono essere  versati, con le modalità stabilite dal Fondo, in quote trimestrali non frazionabili, entro la fine del  secondo mese di ogni trimestre di calendario al quale le quote stesse si riferiscono. 

I contributi sono dovuti a decorrere dall’iscrizione del dirigente. Il contributo delle aziende per  l’assistenza sanitaria dei dirigenti pensionati decorre dal primo giorno del trimestre di calendario  successivo a quello durante il quale è intervenuta l’assunzione in servizio dei dirigenti, ovvero  l’attribuzione della relativa qualifica, salvo che l’assunzione o nomina coincidano con il primo  giorno lavorativo di ciascun trimestre.

Articolo F - "Contributo delle aziende per i dirigenti in servizio"

Il contributo delle aziende per i propri dirigenti deve essere versato per ciascun dirigente iscritto  al Fondo che risulti in servizio, oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso,  il primo giorno di ogni trimestre di calendario. 

Nel caso di dirigenti che si iscrivano al Fondo nel corso del trimestre di calendario, l’azienda  deve corrispondere, con il versamento del trimestre successivo, i ratei mensili del contributo  relativo al trimestre nel corso del quale l’iscrizione ha avuto decorrenza.

Articolo G - "Contributo delle aziende per i dirigenti pensionati"

Il contributo delle aziende per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo, è ragguagliato a trimestre  e moltiplicato per il numero dei dirigenti in servizio il primo giorno di ciascun trimestre di  calendario, indipendentemente dall’iscrizione al Fondo dei medesimi. 

Tale contributo è dovuto dalle aziende indipendentemente dall’iscrizione al Fondo di dirigenti  pensionati provenienti dalle aziende stesse. Il contributo di cui al presente articolo non è dovuto  per i dirigenti ai quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta l’indennità  sostitutiva del preavviso e per tutto il periodo coperto da tale indennità. 

Dal 1 gennaio 2019 sarà applicata una maggiorazione del contributo alle aziende già iscritte al  Fasi che utilizzano per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio un Fondo sostitutivo.

Articolo H - "Contributo individuale dei dirigenti"

Il contributo individuale dell’iscritto è indipendente dal numero dei familiari assistibili, esclusi i  genitori a carico, per i quali è dovuto un contributo aggiuntivo, fissato annualmente dal Fondo. 

Il contributo dei dirigenti iscritti, in servizio oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva  del preavviso presso aziende tenute al versamento dei contributi al Fondo, è trattenuto sulla  loro retribuzione ovvero sulla indennità dall’azienda dalla quale dipendono, che provvede a  versarlo unitamente al contributo da essa dovuto. 

A tal fine il dirigente deve comunicare all’azienda la propria iscrizione al Fondo, nonché quella  degli eventuali propri genitori, iscritti; tali contributi vengono registrati nella posizione  dell’azienda.

Articolo I - "Ritardato versamento dei contributi"

In caso di ritardato versamento dei contributi, l’erogazione delle prestazioni è sospesa e sui  contributi dovuti è applicato un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato  di 2,5 punti. 

Su motivata richiesta, il Fondo potrà concedere dilazioni o rateizzazioni, non superiori a 12  mesi, nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone condizioni e modalità. In ogni caso,  l’erogazione delle prestazioni è sospesa fino alla completa regolarizzazione della posizione  contributiva. 

Ove non sia stata versata dall’iscritto alcuna somma a titolo di contributi per un periodo  continuativo pari ad almeno 1 anno, il Fondo invierà all’interessato una lettera di diffida a mezzo  raccomandata. 

Qualora questi non adempia, si determinerà la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione ad ogni  effetto a far data dal termine del suddetto periodo, fermo restando l’obbligo del versamento dei  contributi dovuti alla data della cancellazione stessa. 

Il FASI potrà altresì rifiutare una successiva richiesta di iscrizione, che comunque è subordinata  al pagamento dei contributi, ancorché prescritti, e al versamento della quota di ingresso,  prevista al successivo art. L.

Articolo L - "Quota d'ingresso"

È dovuta da tutti i dirigenti che si iscrivono al Fondo una quota di ingresso, il cui ammontare è  stabilito dall’Assemblea, da corrispondersi unitamente al primo versamento contributivo. 

La quota di ingresso è altresì dovuta: 

– dai dirigenti pensionati, già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria  sostitutive del FASI; 

– dai dirigenti che si iscrivono al FASI, in caso di confluenza collettiva; 

– dai dirigenti all’estero di cui all’art. 2 lett. f) dello Statuto; 

La quota di ingresso è maggiorata, nella misura stabilita dall’Assemblea: 

– nel caso di dirigenti neopromossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di  dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre i 18 mesi dalla nomina o dalla  assunzione; 

– nel caso di dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivono dopo  sei mesi dalla data della confluenza stessa;

– nel caso di dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei  requisiti per l’iscrizione al FASI) che successivamente si riscrivono; 

La quota di ingresso non è dovuta: 

– dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente,  purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata oppure  attraverso le apposite funzioni on line disponibili sul sito internet del Fondo stesso, da  spedire o trasmettere entro 6 mesi dalla nomina o dall’assunzione; 

– dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo; 

– dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo. 

NORMA TRANSITORIA 

Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2, lettera a) dello Statuto non si applicherà alcuna quota  di ingresso a tutte le domande di iscrizione inoltrate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Articolo M - "Erogazione delle prestazioni"

L’erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute,  nei limiti previsti dalle tariffe in vigore, sempreché vi sia continuità e regolarità nei versamenti  contributivi. In caso contrario l’erogazione delle prestazioni è sospesa fino alla regolarizzazione  della posizione contributiva: trascorso inutilmente un periodo di 6 mesi dalla richiesta di  prestazioni, quest’ultima si considera definitivamente respinta ad ogni effetto. L’ammissione  del credito del Fondo al passivo delle aziende in procedure concorsuali costituisce  regolarizzazione della posizione. 

Il diritto alle prestazioni è subordinato alla condizione che, nel momento in cui la spesa viene  effettivamente sostenuta, l’interessato risulti iscritto al Fondo, inerendo la prestazione stessa  non già all’evento morboso bensì alla spesa sostenuta. 

Sono in ogni caso escluse, ai fini della erogazione delle prestazioni, le spese sostenute riferite  agli eventi insorti anteriormente alla decorrenza dell’iscrizione al Fondo. 

Le prestazioni devono essere richieste trimestralmente dagli iscritti con le modalità stabilite dal  Fondo e devono riferirsi esclusivamente alle spese sostenute nel trimestre precedente. 

La richiesta di prestazioni deve essere inoltrata al Fondo a partire dal primo giorno del trimestre  successivo a quello nel corso del quale è compresa la data dei documenti di spesa ai quali la  richiesta si riferisce. 

Peraltro, è facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto al termine di cui al precedente comma, l’invio  delle spese mediche sostenute nei seguenti casi:  

– in ogni caso qualora la richiesta di prestazioni, a partire dalle spese sostenute dall’1.1.2015,  venga trasmessa al Fondo utilizzando i servizi on line, presenti sul sito istituzionale,  espressamente previsti dal Fondo stesso; 

qualora l’ammontare complessivo risulti uguale o superiore ad € 2.500,00, con esclusione  delle spese per prestazioni stomatologiche e odontoiatriche. 

Il termine massimo per l’inoltro al Fondo della richiesta di prestazioni, da considerarsi  essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello nel  corso del quale sono stati emessi regolari documenti di spesa ai quali la richiesta si riferisce. 

Le richieste di prestazioni inviate oltre il termine massimo non potranno dar luogo ad alcun  rimborso.

Eventuali richieste di verifica o revisione della liquidazione delle prestazioni, devono essere  inoltrate agli Uffici del Fondo al massimo entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettuazione  della liquidazione stessa. 

L’erogazione delle prestazioni per eventi che dipendano da responsabilità di terzi è subordinata  all’assunzione secondo le modalità stabilite dal Fondo, dell’obbligo di versare al Fondo fino a  concorrenza delle prestazioni stesse, la somma da chiunque ricevuta a titolo di risarcimento,  a qualsiasi danno essa sia stata imputata, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Analogo  obbligo grava sull’assistito in caso di ricezione, a qualsivoglia titolo, di rimborsi e/o indennità  da parte di enti pubblici assistenziali. 

Il FASI ha facoltà, sia prima che dopo l’erogazione delle prestazioni, di eseguire controlli  amministrativi e medici anche mediante visite da parte di medici incaricati dal Fondo. Il rifiuto  dei controlli può comportare la mancata erogazione delle prestazioni. 

Le prestazioni erogate in un periodo successivo alla perdita del diritto all’iscrizione dovranno  essere restituite e, in caso contrario, costituiranno oggetto di recupero da parte del Fondo.

Articolo N - "Reclami"

Avverso i provvedimenti del Fondo in materia anagrafico-contributiva e di prestazioni, gli iscritti  e le aziende hanno facoltà di proporre ricorso alla Commissione Autorizzazioni e Reclami, a  mezzo raccomandata, ovvero a mezzo PEC, entro 60 giorni dalla comunicazione del  provvedimento, fornendo ogni documento ed elemento di valutazione. 

Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto appello al Consiglio di  Amministrazione da presentarsi a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo PEC, entro 60 giorni  dalla comunicazione delle decisioni medesime.

Articolo O - "Versamento del contributo una tantum per le confluenze collettive (articolo 2 b-bis comma 2 dello Statuto)"

Il versamento del contributo una tantum avverrà in un’unica soluzione, nel trimestre di  confluenza. 

È comunque prevista la facoltà del Fondo di concedere la rateizzazione, ove richiesta  dall’azienda, dell’importo corrispondente al contributo una tantum dovuto dall’azienda stessa. 

Detta rateizzazione non potrà superare il limite di tre anni e dovrà effettuarsi osservando i  termini e le modalità che seguono: 

– un quarto della somma dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione; 

– i restanti tre quarti dovranno essere versati trimestralmente per un massimo di 12 rate di  uguale importo; 

– dovranno essere presentare idonee garanzie fidejussorie a prima richiesta e senza  beneficio della preventiva escussione. 

Agli importi come sopra rateizzati, saranno applicati dal Fondo gli interessi calcolati allo stesso  tasso di cui all’articolo I del Regolamento.

Allegato Tecnico del Regolamento - "Allegato Tecnico per il calcolo del contributo di ingresso una tantum per le confluenze collettive (articolo 2 b-bis comma 2 Statuto)"

Il contributo una tantum di ingresso relativo alla confluenza di una nuova collettività di assistiti è  calcolato seguendo una metodologia di tipo attuariale, fondata sulla determinazione del saldo  tecnico del bilancio previsionale del FASI relativo alla collettività confluente. 

In particolare, lo sviluppo di questo saldo tecnico previsionale prende a riferimento le  caratteristiche anagrafiche (sesso ed età) degli assistiti costituenti la nuova collettività, distinta  per dirigenti in servizio, dirigenti in pensione e nuclei familiari a carico, ai fini della proiezione su  un periodo di dieci anni delle entrate per contributi (calcolati secondo i valori contrattuali in vigore  al momento della confluenza) e uscite per prestazioni (calcolate secondo le regole del Tariffario  in vigore allo stesso momento). 

Pertanto, in riferimento alla collettività confluente e a ciascuno dei degli otto anni della proiezione,  la procedura attuariale fornisce: 

– il numero atteso dei dirigenti e dei pensionati, all’inizio di ciascun anno; 

– l’ammontare atteso dei contributi; 

– l’ammontare atteso delle prestazioni; 

– il saldo tecnico, ottenuto per differenza tra contributi e prestazioni. 

Secondo l’impostazione attuariale adottata, la valutazione delle sopraindicate poste del  bilancio tecnico derivano dall’applicazione di: 

– ipotesi demografiche (probabilità di decesso, probabilità di uscita dal Fondo per cause diverse  dal decesso) che consentono nello sviluppo della proiezione su un periodo di dieci anni di  tenere conto dell’invecchiamento naturale della collettività confluente e delle uscite dalla  collettività confluente per cause diverse dal decesso; in particolare, nella procedura sono  utilizzate le tavole demografiche di mortalità IPS55 per sesso, abbattute del 50%, mentre per  le frequenze di uscita per altre cause si considera la frequenza media annuale cosi come  risulta dalla base statistica del Fondo e relativa agli ultimi quattro anni; 

– frequenze di prestazioni per area di intervento, selezionate per età e sesso e stimate sulla  base statistica d’esperienza del Fondo e relativa al periodo di osservazione, tenendo anche  conto del trend crescente delle stesse; 

– rimborso medio per sinistro, selezionato per area di intervento stimato sulla base statistica  d’esperienza del Fondo e relativa al periodo di osservazione; 

– tasso di attualizzazione; 

– tasso di incremento dei costi delle prestazioni sanitarie del Fondo. 

I parametri sopra indicati (tavola di mortalità IPS55, frequenze di uscita dal Fondo, periodo di  osservazione, tasso di attualizzazione e di incremento dei costi delle prestazioni sanitarie)  saranno aggiornati al 30 giugno di ogni anno, in riferimento al 31 dicembre dell’anno  precedente. 

Una volta sviluppato il saldo tecnico previsionale riferito alla collettività confluente, il contributo  di ingresso è calcolato come somma dei valori – scontati al tasso di attualizzazione impostato  – dei saldi tecnici annuali maggiorati dei costi di gestione calcolati in rapporto ai contributi  annuali attesi a cui si sottraggono i proventi finanziari; pertanto, il contributo una tantum di  ingresso per le confluenze collettive rappresenta il fabbisogno atteso al bilancio del Fondo a  seguito dell’adesione della collettività assicurabile ed è strettamente correlato alla qualità di  rischio della collettività medesima, misurata attraverso le caratteristiche anagrafiche dei  componenti della collettività confluente. 

Il file contenente il meccanismo di calcolo costituisce parte integrante del presente Allegato  Tecnico ed è depositato, in originale, presso il Fondo, Confindustria e Federmanager nonché  presso un notaio scelto di comune accordo da Confindustria e Federmanager.

Le aziende o i fondi interessati alla confluenza, mediante idonee applicazioni messe a  disposizione sul sito internet del Fondo, potranno ottenere, in modalità anonima, il calcolo da  parte del FASI del valore di confluenza, previo inserimento dei dati strettamente necessari allo  stesso calcolo (numero dei dirigenti in servizio e in pensione alla data di ipotetica confluenza e,  per ciascun potenziale assistibile, la data di nascita e il sesso). 

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il FASI provvederà, mediante comunicazione all’Assemblea,  all’aggiornamento dei parametri con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente oppure,  se invariati, a confermare la validità dei parametri già utilizzati, previa approvazione del  Consiglio di Amministrazione. 

L’utilizzazione dei nuovi parametri riguarderà le richieste di confluenza collettiva presentate  posteriormente alla data di approvazione, da parte dell’Assemblea dei parametri stessi. 

Sino alla data di approvazione delle variazioni da parte dell’Assemblea continueranno ad  essere applicati i parametri in corso.