Il riepilogo di tutte le informazioni necessarie a gestire i rapporti con il Fondo sono riportate annualmente all’interno delle Circolari per i Dirigenti e per le Aziende.

Dirigenti

Iscrizioni / Variazioni

Come posso iscrivermi al Fasi?

La domanda di iscrizione al Fasi, e tutta la documentazione necessaria, potrà essere trasmessa online tramite la propria azienda di appartenenza nel caso di iscrizione in qualità di dirigente in servizio. Per tutte le altre tipologie di iscrizione previste dallo Statuto, la documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata utilizzando il modulo presente nella sezione “Modulistica” del portale dirigenti su questo sito.

Come posso mantenere l’iscrizione al Fasi se il mio status lavorativo cambia?

È possibile mantenere l’iscrizione al Fondo, senza soluzione di continuità, seguendo la procedura online disponibile all’interno dell’Area Riservata. Nel caso di reiscrizione al Fondo sarà necessario invece inviare la richiesta tramite raccomandata utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Modulistica del portale dirigenti su questo sito.

Come posso comunicare le variazioni del nucleo familiare?

Tramite procedura online disponibile all’interno dell’Area Riservata o tramite posta, utilizzando il modulo di variazione anagrafica (Fasi07).

Come posso subentrare nella posizione dell'iscritto che è deceduto?

Inviare richiesta di subentro allegando copia del certificato di decesso, il codice fiscale del superstite, le nuove coordinate bancarie di accredito e il consenso al trattamento dei dati personali, entro 12 mesi dalla data del decesso, a mezzo raccomandata. L’iscrizione verrà considerata senza soluzione di continuità.

Come posso recedere dall’iscrizione?

Per richiedere il recesso è necessario che il titolare dell’iscrizione invii una raccomandata entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la cessazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Come effettuare la proroga annuale dei figli con età maggiore ai 18 anni?

Per procedere alla proroga dell’assistenza è necessario trasmettere online al Fondo un regolare certificato di studi o di invalidità, unito alla “Dichiarazione di responsabilità” disponibile all’interno della sezione “Modulistica” del portale dirigenti. È ammesso l’invio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, in sostituzione del certificato di studi, con l’esclusione del primo anno di immatricolazione per il quale rimane necessario l’invio del certificato rilasciato dalla facoltà.

Aziende

È necessario comunicare al Fasi il numero di dirigenti in forza all’azienda ogni trimestre. In caso di cessazione di uno o più dirigenti, il numero di dirigenti in forza viene aggiornato automaticamente?

No, l’azienda è tenuta comunque a comunicare al Fondo le variazioni del numero dei dirigenti in forza il primo giorno del trimestre, tramite la funzione disponibile all’interno dell’Area Riservata che consente la compilazione del form da scaricare, timbrare e firmare e ritrasmettere al Fasi grazie alla funzione di upload.

Contributi

Quali sono le scadenze per i versamenti trimestrali dei contributi?

28 febbraio; 31 maggio; 31 agosto; 30 novembre

Nella dichiarazione dei redditi, i contributi e i rimborsi del Fasi come devono essere considerati?

Riportiamo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 maggio 2004:

 

DIRIGENTE IN SERVIZIO:

La quota di contributo a carico del dirigente non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) del T.U.I.R per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Conseguentemente le spese mediche, nei limiti e nelle percentuali previste, sono detraibili solo per la quota eccedente il rimborso del Fondo. Il contributo versato dalle imprese a favore dei Dirigenti in pensione, calcolato sul numero dei dirigenti in servizio, non concorre al limite complessivo su indicato.

 

DIRIGENTE IN PENSIONE O ISCRITTO IN VIA CONVENZIONALE:

Il contributo, a carico del dirigente, in riferimento allo stesso articolo suindicato non è deducibile. Conseguentemente le spese mediche sono interamente detraibili, indipendentemente da eventuali rimborsi erogati dal Fondo, nei limiti e nelle percentuali previste dall’articolo 15, comma 1 , lett. c, così come ora previsto nel T.U.I.R.

Prestazioni - invio on line delle richieste

Quali sono le prestazioni per le quali il Fasi non prevede rimborsi?

Per le prestazioni non rimborsabili è opportuno consultare le Avvertenze del Tariffario.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali prestazioni non rimborsabili:

  • Occhiali o lenti a contatto
  • Medicina generica ed omeopatica
  • Medicina preventiva e predittiva (sono esclusi i pacchetti prevenzione previsti in convenzione diretta)
  • Visite di controllo
  • Cure ed interventi di carattere estetico
  • Psicoterapia
  • Medicinali non somministrati in degenza
  • Atti chirurgici connessi a sterilità ed impotenza
  • Visita specialistica odontoiatrica
  • Ablazione tartaro
  • Certificazioni mediche per patente, idoneità, pratiche sportive, medicina del lavoro, etc.
  • Plantari etc.
  • Scarpe ortopediche
  • Stampelle, bastoni canadesi, sedie a rotelle, deambulatori (noleggio o acquisto).
  • Ambulanza (salvo casi previsti dalla convenzione con Blue Assistance)

L'invio delle richieste rimane comunque trimestrale anche per le pratiche online?

No, chi utilizza l’apposita funzione online all’interno dell’Area Riservata, potrà trasmettere le richieste di rimborso anche immediatamente dopo aver effettuato la prestazione sanitaria e riceverà eventuali comunicazioni tramite posta elettronica.

Rimangono comunque invariati i termini ultimi entro il quale dovranno essere presentate le richieste, così come previsto dall’articolo M del Regolamento.

Per richiedere il rimborso delle prestazioni, oltre alla fattura, è necessario che vengano trasmessi al Fasi anche le copie di altri documenti?

Si, secondo quanto previsto dal Nomenclatore-Tariffario potrebbe essere richiesta dal Fasi ulteriore documentazione contabile o sanitaria. Si raccomanda di inviare, sia nel caso dell’invio online che nel caso di invio cartaceo, esclusivamente le copie di tale documentazione e non gli originali.

Marca da bollo

È obbligatoria l’apposizione del “bollo” su ogni documento contabile (fattura/ricevuta emesso per prestazioni non soggette a IVA e per un importo pari o superiore ad € 77,48.