Il riepilogo di tutte le informazioni necessarie a gestire i rapporti con il Fondo sono riportate annualmente all’interno delle Circolari per i Dirigenti e per le Aziende.

Dirigenti

Iscrizioni / Variazioni

Come posso iscrivermi al Fasi?

La domanda di iscrizione al Fasi, e tutta la documentazione necessaria, potrà essere trasmessa online tramite la propria azienda di appartenenza nel caso di iscrizione in qualità di dirigente in servizio. Per tutte le altre tipologie di iscrizione previste dallo Statuto, la documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata utilizzando il modulo presente nella sezione “Modulistica” del portale dirigenti su questo sito.

Come posso mantenere l’iscrizione al Fasi se il mio status lavorativo cambia?

È possibile mantenere l’iscrizione al Fondo, senza soluzione di continuità, seguendo la procedura online disponibile all’interno dell’Area Riservata. Nel caso di reiscrizione al Fondo sarà necessario invece inviare la richiesta tramite raccomandata utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Modulistica del portale dirigenti su questo sito.

Come posso comunicare le variazioni del nucleo familiare?

Tramite procedura online disponibile all’interno dell’Area Riservata o tramite posta, utilizzando il modulo di variazione anagrafica (Fasi07).

Come posso subentrare nella posizione dell'iscritto che è deceduto?

Inviare richiesta di subentro allegando copia del certificato di decesso, il codice fiscale del superstite, le nuove coordinate bancarie di accredito e il consenso al trattamento dei dati personali, entro 12 mesi dalla data del decesso, a mezzo raccomandata. L’iscrizione verrà considerata senza soluzione di continuità.

Come posso recedere dall’iscrizione?

Per richiedere il recesso è necessario che il titolare dell’iscrizione invii una raccomandata entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la cessazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Come effettuare la proroga annuale dei figli con età maggiore ai 18 anni?

Per procedere alla proroga dell’assistenza è necessario trasmettere online al Fondo un regolare certificato di studi o di invalidità, unito alla “Dichiarazione di responsabilità” disponibile all’interno della sezione “Modulistica” del portale dirigenti. È ammesso l’invio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, in sostituzione del certificato di studi, con l’esclusione del primo anno di immatricolazione per il quale rimane necessario l’invio del certificato rilasciato dalla facoltà.

Aziende

È necessario comunicare al Fasi il numero di dirigenti in forza all’azienda ogni trimestre. In caso di cessazione di uno o più dirigenti, il numero di dirigenti in forza viene aggiornato automaticamente?

No, l’azienda è tenuta comunque a comunicare al Fondo le variazioni del numero dei dirigenti in forza il primo giorno del trimestre, tramite la funzione disponibile all’interno dell’Area Riservata che consente la compilazione del form da scaricare, timbrare e firmare e ritrasmettere al Fasi grazie alla funzione di upload.

Contributi

Quali sono le scadenze per i versamenti trimestrali dei contributi?

28 febbraio; 31 maggio; 31 agosto; 30 novembre

Nella dichiarazione dei redditi, i contributi e i rimborsi del Fasi come devono essere considerati?

Riportiamo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 maggio 2004:

 

DIRIGENTE IN SERVIZIO:

La quota di contributo a carico del dirigente non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) del T.U.I.R per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Conseguentemente le spese mediche, nei limiti e nelle percentuali previste, sono detraibili solo per la quota eccedente il rimborso del Fondo. Il contributo versato dalle imprese a favore dei Dirigenti in pensione, calcolato sul numero dei dirigenti in servizio, non concorre al limite complessivo su indicato.

 

DIRIGENTE IN PENSIONE O ISCRITTO IN VIA CONVENZIONALE:

Il contributo, a carico del dirigente, in riferimento allo stesso articolo suindicato non è deducibile. Conseguentemente le spese mediche sono interamente detraibili, indipendentemente da eventuali rimborsi erogati dal Fondo, nei limiti e nelle percentuali previste dall’articolo 15, comma 1 , lett. c, così come ora previsto nel T.U.I.R.

Prestazioni - invio on line delle richieste

Quali sono le prestazioni per le quali il Fasi non prevede rimborsi?

Per le prestazioni non rimborsabili è opportuno consultare le Avvertenze del Tariffario.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali prestazioni non rimborsabili:

  • Occhiali o lenti a contatto
  • Medicina generica ed omeopatica
  • Medicina preventiva e predittiva (sono esclusi i pacchetti prevenzione previsti in convenzione diretta)
  • Visite di controllo
  • Cure ed interventi di carattere estetico
  • Psicoterapia
  • Medicinali non somministrati in degenza
  • Atti chirurgici connessi a sterilità ed impotenza
  • Visita specialistica odontoiatrica
  • Ablazione tartaro
  • Certificazioni mediche per patente, idoneità, pratiche sportive, medicina del lavoro, etc.
  • Plantari etc.
  • Scarpe ortopediche
  • Stampelle, bastoni canadesi, sedie a rotelle, deambulatori (noleggio o acquisto).
  • Ambulanza (salvo casi previsti dalla convenzione con Blue Assistance)

L'invio delle richieste rimane comunque trimestrale anche per le pratiche online?

No, chi utilizza l’apposita funzione online all’interno dell’Area Riservata, potrà trasmettere le richieste di rimborso anche immediatamente dopo aver effettuato la prestazione sanitaria e riceverà eventuali comunicazioni tramite posta elettronica.

Rimangono comunque invariati i termini ultimi entro il quale dovranno essere presentate le richieste, così come previsto dall’articolo M del Regolamento.

Per richiedere il rimborso delle prestazioni, oltre alla fattura, è necessario che vengano trasmessi al Fasi anche le copie di altri documenti?

Si, secondo quanto previsto dal Nomenclatore-Tariffario potrebbe essere richiesta dal Fasi ulteriore documentazione contabile o sanitaria. Si raccomanda di inviare, sia nel caso dell’invio online che nel caso di invio cartaceo, esclusivamente le copie di tale documentazione e non gli originali.

Marca da bollo

È obbligatoria l’apposizione del “bollo” su ogni documento contabile (fattura/ricevuta emesso per prestazioni non soggette a IVA e per un importo pari o superiore ad € 77,48.

Non autosufficienza

Cosa si intende per non autosufficienza?

Si considera non autosufficiente il soggetto che, a causa di una lesione, una malattia o la perdita delle forze, si trovi in uno stato tale da aver bisogno quotidianamente dell’assistenza di un’altra persona nel compiere almeno 3 delle seguenti azioni consuete della vita quotidiana:

  • Muoversi nella stanza: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito, nonostante l’utilizzo di stampelle o una sedia a rotelle, necessiti dell’aiuto di un’altra persona;
  • Alzarsi e mettersi a letto: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito non sia in grado di recarsi a letto o di lasciare il letto senza l’aiuto di un’altra persona;
  • Vestirsi e svestirsi: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito non sia in grado di vestirsi o svestirsi senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di abiti idonei;
  • Consumare cibi e bevande: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito non sia in grado di mangiare e di bere senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di posate e recipienti per bere idonei;
  • avarsi, pettinarsi e farsi la barba: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato debba essere lavato, pettinato e rasato da un’altra persona non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari;
  • Funzioni fisiologiche: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assistito non sia autonomamente in grado di espletare le normali funzioni fisiologiche e tutti gli atti di elementare igiene personale. In caso di una sola incontinenza (o dell’intestino o della vescica) compensabile con l’uso di assorbenti igienici, non sussiste lo stato di non autosufficienza di cui al presente punto.

La perdita permanente di autosufficienza deve essere certificata da un medico.

Cosa prevede l'assistenza professionale domiciliare?

Qualora l’assistito Fasi, in seguito ad infortunio o malattia, risulti non autosufficiente e necessiti di assistenza professionale domiciliare, avrà riconosciuto un indennizzo forfetario di € 800,00 per ciascun mese di assistenza e comunque per un massimo di 270 giorni per evento per anno e per assistito.

Chi può richiedere l'assistenza professionale domiciliare in caso di non autosufficienza?

  • Gli assistiti Fasi che alla data del 31/12/2020 hanno certificato uno stato di non autosufficienza al 31/12/2020;
  • I dirigenti pensionati alla data del 1/1/2021 e i componenti del loro nucleo familiare;
  • Gli assistiti minorenni al 31/12/2020 o che diventino maggiorenni entro la data del 31/12/2023 per tutte le categorie di dirigenti.

In cosa consiste l'assistenza medica, infermieristica e professionale e chi può farne richiesta?

La tutela vale per tutti gli assistiti Fasi indipendentemente dallo stato di salute al momento dell’avvio della copertura e non prevede limitazioni di età.
I servizi a favore degli assisti che ne fanno richiesta sono:

  • informazione sanitaria;
  • visita medico curante e conseguente rilascio certificato di non autosufficienza
  • trattamenti di fisiokinesiterapia e massoterapia a seguito di non autosufficienza
  • invio di un infermiere professionale post ricovero;
  • invio di medicinali urgenti all’Estero e in Italia
  • reperimento ed invio di un medico d’urgenza a domicilio
  • reperimento ed invio di un medico specialista a domicilio
  • reperimento ed invio di una ambulanza nei casi d’urgenza
  • trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
  • rientro dal centro ospedaliero attrezzato
  • rientro sanitario dall’estero
  • consulenza sanitaria per ricoveri all’estero di alta specializzazione
  • interprete a disposizione all’estero
  • consegna di farmaci a domicilio
  • tourist medical service
  • trasmissione messaggi urgenti
  • rientro anticipato per decesso di un familiare o di un contitolare dell’azienda o studio professionale

Cosa prevede la tutela vita LTC?

La tutela Vita LTC prevede l’erogazione di una rendita vitalizia anticipata, rivalutabile, con rata annuale frazionabile mensilmente parti a € 7.200,00.

Chi può richiedere la tutela vita LTC?

La tutela Vita LTC è riservata ai dirigenti in servizio iscritti al FASI e/o ai loro familiari, per i quali viene certificato successivamente al 31/03/2021 lo stato di non autosufficienza.

Nello specifico ne potranno fare richiesta i dirigenti Fasi in servizio e i rispettivi familiari con età compresa fra i 18 e i 75 anni, nonché tutti coloro che alla data del 1/1/2021 risultavano iscritti in qualità di dirigenti in servizio e acquisiscono lo stato di quiescenza successivamente a tale data, con età compresa fino a un massimo di 75 anni.

È prevista una carenza per la tutela vita LTC?

Vige un periodo di carenza dalla decorrenza del Piano, della durata di 90 giorni. Tuttavia, nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia determinato da infortunio improvviso, violento ed esterno, la carenza non troverà applicabilità.

È possibile trasmettere la rendita vitalizia agli eredi, in caso di decesso?

La rendita vitalizia non consente valori di riscatto. È di carattere personale e pertanto non trasmissibile agli eredi.

Esclusioni dalla tutela vita LTC

Non può richiedere la rendita LTC chi non è iscritto al Fasi.
Sono esclusi tutti gli iscritti che al momento dell’inizio della copertura si trovino già in una condizione di non autosufficienza;
Sono esclusi tutti gli iscritti che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità o abbiano già presentato domanda di invalidità agli enti preposti;
Infine, sono esclusi gli assistiti affetti da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e dalle seguenti malattie psichiatriche: schizofrenia, disturbo dell’umore, disturbo bipolare maniacale, disturbo bipolare ossessivo-maniacale, disturbo bipolare depressivo, disturbo bipolare ciclotimico, depressione maggiore cronica, nevrosi depressiva, nevrosi fobico – ossessiva, nevrosi ossessiva – compulsiva, disturbi di personalità.