RIEPILOGO NORME PER LE AZIENDE – ANNO 2013
Premessa
L'anno appena trascorso è stato caratterizzato dalla realizzazione di importanti progetti, finalizzati ad un ulteriore rafforzamento del FASI nonchè al miglioramento dei servizi istituzionalmente previsti, in favore delle aziende aderenti e dei dirigenti iscritti.
Tra questi, abbiamo il piacere di ricordare:
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l'Accordo dell'8 giugno 2012 tra le Parti Sociali, che ha approvato il nuovo Statuto del Fondo. Al riguardo, si richiama l'attenzione alla modifica effettuata all'articolo 2 lettera b) che prevede, per i dirigenti, il prolungamento ad 8 anni, tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro ed il pensionamento, del periodo massimo previsto per avere diritto all'iscrizione a sensi dello stesso articolo 2 lettera b), con conseguente applicazione delle più favorevoli condizioni contributive ivi previste. Inoltre, qualora l'ultima azienda, prima del pensionamento, non abbia completato il periodo di versamento al FASI di almeno 4 anni, il dirigente in pensione potrà iscriversi a sensi del suddetto art. 2 lettera b), purché il dirigente medesimo abbia maturato, con una o più aziende versanti al FASI i contributi di cui all'art. G del Regolamento, una iscrizione al FASI stesso in qualità di dirigente in servizio per almeno 8 anni;
Infine, potranno mantenere l'iscrizione a sensi dell'art. 2 lettera b) dello Statuto i dirigenti in pensione, ancorché la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui gli stessi abbiano mantenuto l'iscrizione senza soluzione di continuità o si siano iscritti entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, nei termini previsti dall'articolo C del Regolamento, in via convenzionale a sensi del suddetto articolo 2 lettera c) oppure d) dello Statuto.
Tali revisioni hanno avuto decorrenza dall'1.1.2012 ed applicate a decorrere da tale data anche ai pensionati già iscritti al FASI in via convenzionale rientranti nelle suddette fattispecie.
Ulteriori modifiche hanno interessato l'articolo 2 lettera c) dello Statuto, prevedendo la possibilità di mantenimento dell'iscrizione al Fondo in via convenzionale, a sensi dello stesso articolo, dei dirigenti in servizio che continuino a mantenere la qualifica di dirigente, ancorché con applicazione di C.C.N.L. diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. -
Il rinnovo, per l'anno 2013, della Polizza Socio Sanitaria. In particolare, nel confermare l'indennizzo forfetario, per ciascun mese di assistenza, pari ad € 750,00 per un numero di 270 giorni per anno, di massimo indennizzo, sono state introdotte alcune ulteriori garanzie che prevedono:
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il rimborso di n. 1 visita medica per ogni anno assicurativo, effettuata dal medico curante per accertare e certificare lo stato di non autosufficienza, entro il limite di € 50,00, dietro presentazione di regolare documentazione di spesa;
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il riconoscimento di trattamenti di fisiokinesiterapia e di massoterapia a seguito di non autosufficienza, effettuati ai fini riabilitativi e rieducativi, in misura di n. 1 prestazione a settimana per un massimo di 4 mesi per anno assicurativo.
Le suddette prestazioni verranno riconosciute dalla Reale Mutua Assicurazioni soltanto se erogate da strutture sanitarie e/o medici convenzionati con Blue Assistance, in preventivo accordo con la Centrale Operativa.
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La riconferma, per l'anno 2013 del "Progetto Prevenzione Sanitaria", reso operativo dal 1° luglio 2011, ed implementato nel mese di marzo 2012, anche alla luce del favorevole riscontro all'iniziativa da parte degli iscritti, prevedendo i seguenti pacchetti:
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DONNA con età ≥ 45 anni: prevenzione del cancro del collo dell'utero, del colon retto e del seno;
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UOMO con età ≥ 45 anni: prevenzione del cancro della prostata;
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UOMO/DONNA con età ≥ 45 anni: prevenzione del carcinoma del cavo orale;
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UOMO/DONNA con età ≥ 65 anni: prevenzione patologie a seguito di edentulia;
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UOMO/DONNA con età ≥ 30 anni: prevenzione maculopatia e glaucoma.
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DONNA dai 14 ai 44 anni: prevenzione del cancro della cervice uterina (ricerca del Papilloma Virus HPV);
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UOMO/DONNA con età ≥ 45 anni: prevenzione del cancro della tiroide.
Nel corso dell'anno 2013 verrà aggiunto il seguente ulteriore pacchetto prevenzione:
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UOMO/DONNA con età da 45 a 65 anni: prevenzione cardiovascolare, finalizzata a rilevare patologie in atto o a prevenire possibili future malattie più gravi.
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un significativo ampliamento del numero delle Strutture Sanitarie convenzionate in forma diretta, attraverso procedure on line, attive 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno (festivi compresi);
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il conferimento, a titolo volontario, della certificazione del Bilancio Sociale ad una importante società di revisione;
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una gestione innovativa delle risorse finanziarie attenta ai suggerimenti ed al controllo dell'Advisor in materia di investimenti finanziari;
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l'introduzione di diverse modalità di comunicazione attraverso il sito Internet e mediante l'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica forniti al Fondo da oltre 96.000 dirigenti e 16.000 aziende;
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l'ulteriore potenziamento dei servizi on line.
In particolare, ricordiamo che il potenziamento delle procedure informatiche ha costituito la premessa per il miglioramento e la semplificazione della comunicazione tra il Fondo, le aziende ed i dirigenti, anche attraverso il sistema denominato MYFASI. Tale sistema consente l'accesso ai servizi on line, attraverso l'utilizzo di una CARD USB personalizzata, già inviataVi, che permette il riconoscimento sicuro ed automatico, associando il dispositivo fisico al dirigente o all'azienda.
L'utilizzo della suddetta CARD – che Vi invitiamo ad attivare, qualora non abbiate già provveduto, utilizzando le specifiche credenziali (trasmesse con una comunicazione separata) collegandoVi al sito www.myfasi.it – renderà più semplice ed efficiente il rapporto con il FASI.
Anche i dirigenti iscritti, grazie alla CARD MYFASI e ciascuno con le proprie credenziali, potranno cogliere le ulteriori importanti opportunità fornite dal sistema, in corso di ulteriore implementazione nel corso dell'anno 2013.
Si ricorda che le nuove modalità di comunicazione introdotte permetteranno al Fondo l'ottimizzazione delle risorse, anche di tipo economico, che potranno essere impiegate nell'avviato percorso di sviluppo di nuovi progetti finalizzati ad un ulteriore miglioramento del livello di assistenza e dei servizi previsti in favore degli iscritti. Si tratta di un obiettivo che è stato condiviso con le Parti Sociali ed il Consiglio di Amministrazione e che stiamo portando avanti nel corso di questi anni.
A – Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2009
Si ricorda che il suddetto Decreto stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi versati in favore dei Fondi e Casse di natura negoziale – a valere sui soli redditi da lavoro dipendente, come previsto dall'articolo 51 del Testo Unico sulle imposte dei redditi – fino ad un tetto massimo di € 3.615,20, purché venga garantito che almeno il 20% delle risorse complessivamente destinate all'assistenza degli iscritti sia riservato alle prestazioni così dette "vincolate", a partire dall'anno gestionale 2010.
Nei tempi e modalità stabilite dal suddetto Decreto, il FASI ha provveduto al rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi, confermando il rispetto del rapporto tra l'ammontare delle risorse destinate alle suddette prestazioni vincolate e l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura sanitaria.
Il rispetto di tale vincolo per l'anno 2011 permetterà di mantenere, anche per l'anno 2013, i benefici fiscali sui contributi versati.
B – Accordo Confindustria/Federmanager 25 novembre 2009
In riferimento all'Accordo 25 novembre 2009, intercorso tra le Parti Sociali, la contribuzione al Fondo, per l'anno 2013, è rimasta invariata rispetto all'anno 2012, come di seguito riepilogato:
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il contributo annuo a carico delle imprese, dovuto per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (articolo F del Regolamento) è pari ad € 1.740,00;
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il contributo annuo a carico delle imprese per i dirigenti pensionati (articolo G del Regolamento) dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al FASI, è pari ad € 1.176,00;
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il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti in servizio iscritti o che si iscrivano al Fondo (articolo H del Regolamento) è pari ad € 880,00;
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il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti in pensione (articolo H del Regolamento) è pari ad € 1.056,00, fatta eccezione dei dirigenti in pensione con decorrenza precedente al 1988, per i quali il suddetto contributo è pari ad € 972,00.
Inoltre, gli Organi Collegiali del Fondo hanno stabilito in € 1.728,00 il contributo annuo aggiuntivo, per l'anno 2013, per ciascun genitore a carico, iscritto al FASI.
C – CONTRIBUZIONE
Con riferimento al sopracitato Accordo 25 novembre 2009, per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, nonché agli articoli E, F, G, H e L del Regolamento in vigore, premesso che:
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l'articolo E del Regolamento dispone espressamente il criterio della infrazionabilità della contribuzione dovuta trimestralmente;
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il medesimo articolo E dispone, altresì, che il versamento delle quote trimestrali venga effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario;
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espressa deroga al principio della infrazionabilità della contribuzione trimestrale è prevista nel caso di iscrizione effettuata al Fondo nel corso del trimestre di calendario, ferma, peraltro, anche in tale ipotesi, la cadenza trimestrale del versamento;
l'entità dei contributi da versare al FASI, per l'anno 2013, può così riepilogarsi:
1) A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio risultano iscritti o si iscrivano al FASI:
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€ 435,00 trimestrali per l'assistenza ai dirigenti in servizio (art. F del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, iscritto o che si iscriva al Fondo;
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€ 294,00 trimestrali per l'assistenza ai dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo ed indipendentemente dall'iscrizione al Fondo medesimo di dirigenti pensionati provenienti dalle aziende stesse.
Relativamente al suddetto contributo trimestrale di € 294,00, dovuto dalle aziende per i dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), tale contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano (a partire dall' 1.4.2006) a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa ad € 367,50 (€ 294,00 + € 73,50 = € 367,50);
2) A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio, già iscritti al FASI alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso:
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€ 435,00 trimestrali a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino al trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al FASI.
Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle aziende il contributo per i dirigenti pensionati di cui all'articolo G del Regolamento.
Il dirigente, al fine di poter mantenere l'iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al FASI la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l'azienda, anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest'ultima nei confronti del FASI stesso.
Ulteriori ragguagli sono riportati sul sito Internet www.fasi.it.
3) A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio NON risultano iscritti al FASI e per le quali non operino iniziative per i dirigenti pensionati comunque dirette ad assicurare, con il contributo delle aziende stesse, prestazioni per l'assistenza sanitaria, integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, i contributi da versare al FASI sono i seguenti:
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€ 294,00 trimestrali per ciascun dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
E' opportuno rilevare a questo proposito che eventuali iniziative volte ad assistere i dirigenti pensionati devono avere carattere globale e ricomprendere, quindi, anche i pensionamenti avvenuti anteriormente agli accordi sindacali regolanti la materia.
Inoltre, anche per questa fattispecie, il contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano (a partire dall' 1.4.2006) a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa ad € 367,50 (€ 294,00 + € 73,50 = € 367,50);
4) A carico dei dirigenti:
a) in servizio:
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€ 220,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
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€ 432,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento), secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo;
b) già in servizio ed iscritti al FASI, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo:
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€ 220,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al FASI, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell'iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
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€ 432,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento), secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo.
Si ricorda che il contributo dei dirigenti iscritti, in servizio oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, deve essere trattenuto, dalla retribuzione ovvero dalla indennità, da parte dell'azienda che dovrà provvedere a versarlo unitamente al contributo da essa dovuto (art. H del Regolamento);
c) quota di ingresso (art. L del Regolamento)
La Quota di Ingresso, secondo quanto stabilito dalle Parti Sociali, è dovuta da coloro che si iscrivano o reiscrivano al Fondo e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
La Quota di Ingresso è pari ad € 500,00 ed è dovuta:
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dai dirigenti in servizio che si iscrivano al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;
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dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI;
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dai dirigenti che si iscrivano al FASI, in caso di confluenza collettiva;
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dai dirigenti all'estero che si iscrivano a sensi dell'articolo 2 lettera f) dello Statuto.
La Quota di Ingresso è maggiorata ad € 1.500,00 nei seguenti casi:
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dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;
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dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivano dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa;
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dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell'iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivano.
La quota di ingresso non è, invece, dovuta:
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dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata, entro sei mesi dalla nomina o dall'assunzione;
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dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
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dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.
D – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Ø Infrazionabilità del contributo
L'articolo E del Regolamento dispone espressamente il criterio della infrazionabilità della contribuzione trimestrale dovuta sia dalle aziende sia dagli iscritti.
Il criterio della infrazionabilità e della trimestralità si applica anche al contributo dovuto per l'assistenza ai dirigenti pensionati (art. G del Regolamento).
Espressa deroga al principio della infrazionabilità del contributo trimestrale delle aziende, riguardante l'assistenza ai dirigenti in servizio, nonché del contributo individuale, è prevista nel caso di nuova iscrizione effettuata al Fondo nel corso del trimestre di calendario, ferma, peraltro, anche in tale ipotesi, la cadenza trimestrale del versamento.
Ø Termini di versamento
Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre) con riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.
Ø Determinazione dell'entità del contributo trimestrale dovuto
Per ciascun dirigente in forza che risulti iscritto al Fondo il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), le aziende devono versare al FASI trimestralmente, nei termini sopraindicati, l'importo di € 435,00 riferito al contributo a carico delle aziende e l'importo di € 220,00 riferito al contributo a carico del dirigente, da trattenersi sulla retribuzione del dirigente stesso.
A questo proposito è necessario che i dirigenti di nuova iscrizione comunichino all'azienda di appartenenza la propria adesione al Fondo, anche ai fini dell'autorizzazione alla trattenuta di cui sopra.
Nel caso di eventuali genitori a carico, pure iscritti, è necessario che il dirigente interessato segnali all'azienda tale situazione, autorizzando la trattenuta del contributo aggiuntivo dovuto. In questo caso l'azienda, trimestralmente, deve aggiungere alle quote sopra indicate l'importo di € 432,00 per ciascun genitore iscritto.
Si ricorda comunque che, all'atto della definizione dell'iscrizione di ciascun dirigente, viene inviata all'azienda conferma dell'avvenuta iscrizione, con l'indicazione dei contributi dovuti.
Inoltre, per ciascun dirigente in forza il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), indipendentemente dall'iscrizione o meno al Fondo, le aziende devono versare al FASI trimestralmente, nei termini già indicati, l'importo di € 294,00; del tutto ininfluenti risultano quindi eventuali variazioni del numero dei dirigenti in forza che si dovessero verificare nel corso del trimestre.
Si ricorda che tale contributo non è dovuto per i dirigenti ai quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso e per tutto il periodo coperto da tale indennità.
- Ø Contribuzione dovuta per iscrizioni nel corso del trimestre
Nell'ipotesi di dirigenti che si iscrivano per la prima volta al FASI nel corso del trimestre di calendario, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo i ratei mensili della quota trimestrale a proprio carico, pari a € 145,00 (€ 435,00 : 3), per ciascun mese del trimestre a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione, unitamente, dietro segnalazione ed autorizzazione dei dirigenti interessati, ai ratei mensili della quota trimestrale a carico dirigente pari a € 73,33 (€ 220,00 : 3) e dell'eventuale contributo aggiuntivo per ciascun genitore a carico iscritto pari a € 144,00 (€ 432,00: 3), nonché, se dovuta ai sensi dell'art. L del Regolamento, la quota di ingresso una tantum, da calcolare seguendo le indicazioni riportate al precedente capitolo C punto 4).
Ø Modalità di versamento
Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o la domiciliazione bancaria (RID). Il FASI non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti ad eventuali versamenti eseguiti con modalità diverse dalle precedenti.
Per i dettagli si rimanda ad una attenta lettura del seguente capitolo E.
E – COME COMUNICARE LE VARIAZIONI E VERSARE I CONTRIBUTI – PROCEDURA AUTOMATICA ON LINE – www.fasi.it
Ø Variazioni/Versamenti
Qualora nel corso del 1°, 2°, 3° o 4° trimestre del corrente anno si dovessero verificare cessazioni di rapporti di lavoro di dirigenti iscritti al Fondo o variazioni numeriche di dirigenti in forza, rispetto al trimestre precedente, le aziende devono utilizzare i SERVIZI messi a loro disposizione sul sito www.fasi.it, nella sezione ACCESSO DIRETTO, mediante utilizzo della CARD (prevista nell'ambito del progetto MYFASI) oppure della password aziendale.
In tal modo, le variazioni, che non dovranno essere trasmesse al Fondo a mezzo posta ordinaria, avranno effetto immediato ed eventuali comunicazioni saranno fornite dal FASI in posta elettronica.
In particolare, accedendo nella sezione riservata, è possibile utilizzare la procedura "Variazione e/o versamento trimestre in scadenza", attraverso la quale è possibile:
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verificare la situazione nota al FASI;
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comunicare eventuali variazioni (cessazioni, modifica dirigenti in forza). Le variazioni apportate verranno confermate automaticamente dal FASI ed il relativo documento, che attesta la variazione effettuata, sarà scaricabile dall'azienda direttamente dal sito Internet. Tale documento, una volta sottoscritto e timbrato dovrà essere inviato al FASI via fax (esclusivamente dedicato a questa procedura) oppure, una volta scansionato in "formato pdf", può essere inviato tramite l'apposita funzione "upload documenti" presente sulle stesse pagine, direttamente dal proprio computer. Le variazioni verranno, in questo modo, ufficialmente ed automaticamente recepite negli archivi del Fondo;
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ottenere l'immediato calcolo dei contributi dovuti e la segnalazione di debiti/crediti pregressi;
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utilizzare sistemi bancari, anche on line, di versamento dei contributi mediante:
– la domiciliazione bancaria (RID), per l'importo concordato e valuta pari al giorno di scadenza, previa autorizzazione una tantum dell'azienda al proprio Istituto di Credito, su un conto preventivamente indicato dalla stessa azienda. La richiesta o la variazione o la revoca di tale domiciliazione può essere effettuata mediante la procedura "aggiornamento on line" presente nella home page aziendale accedibile con codice iscrizione e password o mediante CARD MYFASI;
– mediante il bollettino bancario denominato "bollettino freccia", in uso presso il Sistema Bancario, che sarà automaticamente precompilato ed inviato dal FASI all'azienda per posta elettronica, ed utilizzabile in qualsiasi sportello bancario (anche in telebanking).
Si ribadisce che eventuali ratei contributivi, relativi ad iscrizioni al FASI, riferite a trimestri precedenti a quello corrente in scadenza, saranno evidenziati dal sistema sotto la voce "saldo precedente" e cumulabili con l'importo riferito ai contributi trimestrali correnti.
E' anche possibile, cliccando sulla voce AIUTO, ottenere una ampia documentazione su tutte le possibilità offerte.
Inoltre è possibile:
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inserire/variare il codice fiscale/partita IVA ed il codice Istat relativo all'attività svolta;
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inserire/variare il domicilio della sede amministrativa in modo guidato e controllato mediante l'utilizzo degli archivi CAP ufficiali;
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comunicare gli estremi di recapito di tutta la corrispondenza, se diverso dalla sede amministrativa.
E' anche disponibile il servizio "porre una domanda al FASI", per quesiti specifici, ottenendo risposta ed eventuale assistenza entro otto ore lavorative, sullo stesso sito ed anche in posta elettronica.
Ø Ulteriori opportunità offerte dall' utilizzo della CARD MYFASI
In aggiunta alle funzioni già presenti nel sito, alle quali è possibile accedere con la password aziendale come sopra indicato, desideriamo informarVi che, qualora l'accesso alle pagine personali avvenga tramite la CARD, è inoltre possibile inserire on line le richieste di iscrizione di dirigenti neo nominati o assunti, complete dei documenti necessari, inviabili in formato "pdf", evitando in tal modo la spedizione a mezzo posta ed in formato cartaceo delle stesse.
F – RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini indicati al precedente punto D, è applicato ai contributi stessi, a sensi dell'art. I del Regolamento, un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.
G – D.Lgs. 196/03 SULLA PRIVACY
Si rammenta ancora una volta che dal mese di maggio 1997 è entrata in vigore la Legge 675/96, dall'1.1.2004 raccolta nel Codice della Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 sulla privacy) per la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Per realizzare le proprie finalità, il FASI ha, pertanto, necessità di acquisire, oltre i dati riguardanti il dirigente ed i suoi familiari, anche quelli identificativi delle aziende tenute al versamento dei contributi.
L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati è, quindi, indispensabile al Fondo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Si raccomanda, pertanto, alle aziende che non hanno ancora provveduto, l'immediato invio del consenso al trattamento dei dati, il cui testo è prelevabile dal sito Internet www.fasi.it, oppure richiedibile attraverso l'utilizzo dei Servizi Informativi Telefonici Automatici, che rispondono al numero telefonico 06-518911.
H – COME COMUNICARE CON IL FONDO
Gli iscritti e le aziende possono usufruire del servizio:
INTERNET www.fasi.it (sempre attivo, 24 ore al giorno)
Il servizio è accessibile mediante CARD o password.
Attraverso tale servizio le aziende possono verificare la correttezza dei propri dati in possesso del Fondo e porre specifici quesiti.
Il servizio, senza l'utilizzo della CARD o password, permette l'accesso alle informazioni di carattere generale nonché la possibilità di scaricare la modulistica del Fondo.
Sono anche a disposizione gli ulteriori servizi che rispondono al numero unico telefonico 06.518911:
Servizi Informativi Telefonici Automatici (sempre attivi).
Attraverso tali servizi è possibile lasciare un quesito, utilizzando una propria casella vocale, ed ascoltare la risposta entro le otto ore lavorative successive.
Servizi Informativi Telefonici con Operatore (tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00)
Si suggerisce di utilizzare gli Operatori limitatamente ai casi in cui le alternative sopra riportate non soddisfino le personali esigenze.
Centrale Informativa Sanitaria (tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00)
La Centrale fornisce informazioni unicamente in ambito sanitario.
Il ricevimento del pubblico presso la sede del Fondo Via Vicenza, 23 – 00185 ROMA – è previsto tutti i giorni lavorativi di lunedì, mercoledì e venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Nel caso di smarrimento della password, è possibile farne richiesta tramite il sito Internet www.fasi.it oppure chiamando al numero 06.518911 i Servizi Telefonici Automatici con caselle vocali (sempre attivi fuori della fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni lavorativi) e depositando tale richiesta nella relativa casella vocale.
Nel caso di smarrimento o mancato ricevimento della CARD MYFASI, e/o delle credenziali ad essa collegate, è possibile contattare il numero telefonico 06.45614501 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Gennaio 2013