RIEPILOGO NORME CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PER I DIRIGENTI ISCRITTI – ANNO 2007
A – CONTRIBUZIONE
Ammontare dei contributi a carico degli iscritti
Con riferimento al C.C.N.L. 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, nonché agli articoli E, F, H e L del Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2006, già a suo tempo trasmesso, premesso che:
– l’articolo E del sopraccitato Regolamento dispone espressamente il criterio della infrazionabilità della contribuzione dovuta trimestralmente;
– il medesimo articolo E dispone, altresì, che il versamento delle quote trimestrali venga effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario;
– espressa deroga al principio della infrazionabilità della contribuzione trimestrale è prevista nel caso di iscrizione effettuata al Fondo nel corso del trimestre di calendario, ferma, peraltro, anche in tale ipotesi, la cadenza trimestrale del versamento;
i contributi da versare al FASI, per l’anno 2007, possono così riepilogarsi:
a) dirigenti in attività di servizio, appartenenti ad aziende che versano al Fondo il contributo per l’assistenza ai dirigenti in servizio:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad € 183,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00.
I predetti contributi devono essere versati al FASI, nei termini sopra indicati, dall’azienda di appartenenza unitamente al contributo a carico dell’azienda stessa, previa trattenuta sulla retribuzione dell’interessato, specificatamente autorizzata.
I dirigenti in servizio che dovessero, nel corso dell’anno, risolvere il rapporto di lavoro, pur mantenendo i requisiti di iscrizione al FASI ad altro titolo, tra quelli espressamente previsti (vedere articolo 2 dello Statuto), sono tenuti ad informare il Fondo, nei termini previsti e riportati all’articolo C del Regolamento. Il FASI, accertata la presenza di tali requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo, provvederà alle dovute registrazioni, dandone conferma al dirigente interessato, trasmettendo anche i bollettini bancari (bollettini freccia) per gli adempimenti contributivi;
b) dirigenti pensionati, con data di pensionamento uguale o successiva all’1.1.1988, già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l’assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad € 219,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00;
c) titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso e già titolare di pensione avente decorrenza uguale o successiva all’1.1.1988, già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l’assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad € 219,00, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00;
d) dirigenti pensionati, titolari di pensione di reversibilità o ai superstiti, con data di pensionamento antecedente all’1.1.1988 (i titolari di pensione di reversibilità devono fare riferimento alla data di pensionamento del dirigente), già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l’assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad € 201,00, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00;
e) dirigenti in servizio appartenenti ad aziende che non versano il contributo per l’assistenza ai dirigenti in servizio:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 183,00 e del contributo aziendale di € 360,00, per un totale di € 543,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00;
f) dirigenti pensionati, titolari di pensione di reversibilità o superstiti, già appartenenti ad aziende che non versano il contributo per l’assistenza ai dirigenti pensionati o che non hanno ancora completato il periodo minimo di 4 anni di tale tipologia di contribuzione:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 183,00 e del contributo aziendale di € 360,00, per un totale di € 543,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario da parte del dirigente pensionato, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00;
g) prosecutori volontari dei contributi previdenziali:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 183,00 e del contributo aziendale di € 360,00, per un totale di € 543,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00;
h) dirigenti non ancora pensionati che usufruiscono dell’indennità sostitutiva del preavviso avente decorrenza in data precedente all’1.1.2007, nonché i dirigenti in aspettativa:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 183,00 e del contributo aziendale di € 360,00, per un totale di € 543,00, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00. Il versamento trimestrale deve essere eseguito direttamente dal dirigente interessato nelle modalità previste;
i) dirigenti di aziende tenute al versamento dei contributi al FASI, già iscritti al FASI stesso alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non ancora pensionati che usufruiscono dell’indennità sostitutiva del preavviso avente decorrenza in data successiva al 31.12.2006, purché presentino richiesta al FASI di mantenere l’iscrizione entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, dandone immediata comunicazione alla propria azienda:
limitatamente al periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto da indennità, indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad € 183,00, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00.
I predetti contributi devono essere versati al FASI, nei termini sopra indicati, dall’azienda di appartenenza unitamente al contributo a carico dell’azienda stessa, previa trattenuta sulla retribuzione dell’interessato, specificatamente autorizzata.
j) dirigenti già iscritti al Fondo che risolvano il rapporto di lavoro senza riconoscimento del preavviso né lavorato né sostituito dalla corrispondente indennità, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, sempre che avanzino al FASI domanda di mantenimento dell’iscrizione entro due mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro:
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 183,00 e del contributo aziendale di € 360,00, per un totale di € 543,00, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00;
k) dirigenti di aziende contribuenti al FASI che vadano ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all’azienda contribuente, o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l’azienda contribuente al FASI:
– senza diritto alle prestazioni: versando un contributo trimestrale figurativo pari ad € 243,00;
– con diritto alle prestazioni: versando, indipendentemente dal nucleo familiare assistito, un contributo trimestrale pari alla somma del contributo individuale di € 183,00 e del contributo aziendale di € 360,00, per un totale di € 543,00, oltre all’eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad € 315,00;
Contribuzione maggiorata a sensi dell’articolo H del Regolamento (pensionati dal 1° gennaio 2006)
Il contributo individuale dovuto dal dirigente che, successivamente al 31.12.2005, abbia acquisito il diritto al pensionamento, che non sia in attività di servizio e che non abbia raggiunto, quale dirigente in servizio, una anzianità di iscrizione al FASI di almeno 10 anni, anche non consecutivi, è maggiorato:
– del 25% del contributo individuale previsto per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, se l’anzianità è di almeno 2 anni e fino a 10 anni;
– del 50% del contributo individuale previsto per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, se l’anzianità è inferiore a due anni.
Al fine del raggiungimento delle predette anzianità si terrà conto anche dei periodi di iscrizione a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI, purché opportunamente documentati.
Quota di Ingresso, di cui all’Articolo L del Regolamento
La Quota di Ingresso, secondo quanto stabilito dalle Parti Sociali, è dovuta da coloro che si iscrivono o reiscrivono al Fondo e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
Si precisa che, dall’1.1.2006, la Quota di Ingresso è pari ad € 500,00 ed è dovuta:
– dai dirigenti in servizio che si iscrivono al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;
– dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI;
– dai dirigenti che si iscrivono al FASI, in caso di confluenza collettiva;
– dai dirigenti all’estero che si iscrivono a sensi dell’articolo 2 lettera f) dello Statuto.
Sempre dall’1.1.2006, la Quota di Ingresso è maggiorata ad € 1.500,00 nei seguenti casi:
– dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre i 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;
– dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivono dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa;
– dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell’iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivono.
La quota di ingresso non è, invece, dovuta:
– dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata, entro sei mesi dalla nomina o dall’assunzione;
– dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
– dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.
Modalità di versamento (modalità RID o bollettino freccia)
I dirigenti che versano in proprio i contributi trimestrali previsti e che hanno espresso il consenso al pagamento attraverso l’addebito automatico sul proprio conto corrente bancario (RID), avendone ricevuta espressa e preventiva conferma da parte del FASI, non dovranno effettuare altri versamenti (a meno di eventuali contributi arretrati).
I dirigenti che NON hanno, invece, ritenuto di utilizzare il suddetto sistema di pagamento, dovranno trimestralmente versare al FASI, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 2007, i contributi previsti utilizzando esclusivamente i “bollettini freccia” (bollettini bancari) pre-intestati, allegati alla presente circolare informativa, riportanti già prestampato l’importo da versare con riferimento al titolo di iscrizione, come risultante al FASI alla data della produzione della stampa della presente modulistica. Pertanto, eventuali variazioni che implichino modifiche dell’entità del contributo dovuto, una volta eseguite, genereranno automaticamente l’invio agli interessati dei bollettini freccia riportanti gli esatti importi trimestrali da versare. Tali bollettini, comunque, sono ristampabili, aggiornati, dalla home page personale del sito Internet del FASI, accedibile con numero di posizione e password.
Il versamento dei contributi trimestrali, con l’utilizzo dei suddetti bollettini freccia, può essere effettuato presso qualsiasi Istituto di Credito, senza obbligo di aver aperto un conto corrente bancario.
Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o la domiciliazione bancaria (RID). Il FASI non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti ad eventuali versamenti eseguiti con modalità diverse dalle precedenti.
Ritardato versamento dei contributi
Nel caso di versamento dei contributi dovuti oltre i termini sopra riportati, a sensi degli articoli I ed M del Regolamento, l’erogazione di eventuali prestazioni richieste è sospesa ed è applicato sui contributi stessi un interesse di mora, su base annua, che dall’1.1.2006 è pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.
La sospensione delle prestazioni è prevista fino alla regolarizzazione contributiva, sempre che questa avvenga entro un massimo di sei mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto periodo la richiesta di prestazioni si considera definitivamente respinta ad ogni effetto, fermo restando il debito contributivo nonché i relativi interessi di mora.
B – PRESTAZIONI
Nomenclatore-Tariffario edizione 1.1.2006 (esclusa Odontoiatria)
Il Nomenclatore-Tariffario edizione 1.1.2006 resta in vigore anche per l’anno 2007.
Ciò premesso, si segnala che sono state introdotte alcune modifiche alle condizioni di erogazione delle prestazioni fisiokinesiterapiche nonché alle prestazioni di Assistenza Medica Infermieristica.
Per le predette prestazioni è stato predisposto un “Supplemento 1.1.2007 alle Avvertenze al Nomenclatore-Tariffario in vigore dall’1.1.2006”, trasmesso in allegato al presente riepilogo, in sostituzione di quanto riportato per i medesimi argomenti nel predetto Nomenclatore-Tariffario.
Richieste di Prestazioni diverse da quelle odontoiatriche – Termine di inoltro e modalità di spedizione
Premesso che il FASI eroga ai propri iscritti, in regola con i contributi dovuti, le prestazioni riferite alle voci riportate sul Nomenclatore-Tariffario edizione 2006, nei limiti previsti, si ricorda che l’articolo M del Regolamento prevede, tra l’altro, che la richiesta di prestazioni deve:
a) essere trimestrale per l’intero nucleo familiare;
b) riguardare esclusivamente le spese sostenute nel corso di un trimestre;
c) essere inoltrata al Fondo a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello nel corso del quale sono stati emessi regolari documenti di spesa ai quali la richiesta si riferisce;
d) essere inoltrata al Fondo entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello nel corso del quale sono stati emessi i documenti di spesa ai quali si riferisce la richiesta di prestazioni. L’ultimo giorno del trimestre, come in precedenza indicato, deve essere considerato essenziale per il rimborso delle prestazioni e comunque ad ogni e qualsiasi effetto.
Ciò premesso e confermato, per quanto riguarda, in particolare, i termini di inoltro delle richieste di prestazioni, diverse da quelle odontoiatriche, il sopra richiamato articolo M del Regolamento dà facoltà all’iscritto di anticipare, rispetto al termine indicato alla precedente lettera c), l’invio delle spese mediche sostenute per un ammontare complessivo uguale o superiore ad € 2.500,00.
Per esercitare la facoltà di cui sopra, l’iscritto dovrà trasmettere al FASI il Modulo di Richiesta di Prestazioni, applicando una delle etichette autoadesive priva del codice a barre e stampata in colore diverso dal nero, allegate al presente plico, conservando le tradizionali etichette riportanti il trimestre di competenza, il codice a barre e stampate in colore nero, quest’ultime da utilizzare per l’eventuale successivo invio (nei termini statutari previsti e ricordati al precedente punto d) di ulteriori spese sostenute (con esclusione delle spese odontoiatriche, per le quali è previsto un diverso modulo di richiesta di rimborso).
Il corretto utilizzo dell’etichetta (priva del codice a barre e stampata in colore diverso dal nero) consentirà al FASI l’immediata individuazione della richiesta di rimborso, nella fase di protocollazione della posta in arrivo, con la possibilità di istruttoria delle stesse in via anticipata rispetto alle altre richieste di importi inferiori.
Si ricorda comunque che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di inoltro della Richiesta di Prestazioni, l’unica data considerata valida agli effetti della spedizione è quella riportata sul timbro postale apposto sulla busta contenente la richiesta di prestazioni medesima.
Al riguardo, si consiglia di effettuare la spedizione a mezzo raccomandata semplice, la cui ricevuta, rimasta a mani dell’iscritto, costituisce documento probante in caso di contestazione o di eventuale smarrimento del plico. Per maggiore sicurezza, si ricorda che è possibile effettuare la spedizione a mezzo assicurata convenzionale.
Prestazioni Odontoiatriche – Nuovo Nomenclatore-Tariffario Odontoiatria 1.1.2007
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una nuova edizione del Nomenclatore-Tariffario Odontoiatria, allegato alla relativa Guida (di colore verde), che si trasmette unitamente al presente riepilogo e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, per le spese sostenute e fatturate a partire da tale data.
Richiesta di rimborso delle prestazioni odontoiatriche -Termine di inoltro e modalità di spedizione
Va innanzitutto confermato che, per le spese riferite alle cure odontoiatriche, non è prevista la facoltà per l’iscritto di anticipare l’invio della richieste di rimborso, anche nel caso in cui queste risultino complessivamente pari o superiori ad € 2.500,00.
Pertanto, fermo restando i termini di inoltro richiamati al capitolo precedente, ai punti c) e d), per le modalità di accesso ai rimborsi per le prestazioni odontoiatriche e per la specifica modulistica da utilizzare dall’1.1.2007, si rimanda alla lettura di quanto contenuto nella “GUIDA ODONTOIATRIA 2007” (colore verde).
Si ricorda, in particolare, che fin dall’1.1.2006 è stato introdotto un “Modello Unificato” utilizzabile per trasmettere al FASI, mediante un solo modulo, il “Piano di Cure”, quando previsto, oppure, in alternativa, la “Richiesta Trimestrale di Rimborso” delle prestazioni odontoiatriche per le quali non è espressamente necessaria la presentazione preventiva al Fondo del suddetto “Piano di Cure” (per i dettagli vedere la Guida Odontoiatria 2007, contenente anche il nuovo Nomenclatore-Tariffario Odontoiatria 2007).
Documentazione da allegare alle Richieste di Prestazioni
Al modulo “Richiesta Trimestrale di Prestazioni” (esclusa odontoiatria) nonché al modulo “Richiesta Trimestrale di Rimborso: Odontoiatria” devono essere allegate, oltre alla certificazione prevista, le fatture in originale contenenti la specifica dettagliata delle prestazioni ricevute ed attestanti inequivocabilmente l’avvenuto pagamento. Solo nel caso in cui le ricevute stesse siano state utilizzate per ottenere i rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, verranno accettati anche documenti in fotocopia purché accompagnati da opportuna dichiarazione del Servizio Sanitario Nazionale stesso circa l’importo rimborsato o da rimborsare o quanto meno attestante il ritiro degli originali.
Si ricorda che i documenti originali di spesa trasmessi al Fondo, indispensabili per accedere ai previsti rimborsi, non verranno restituiti.
E’ necessario pertanto che, prima della loro spedizione, venga opportunamente effettuata fotocopia dei documenti originali, conservando le fotocopie stesse per eventuali utilizzi, con particolare riferimento a quelli fiscali. Il FASI non potrà soddisfare eventuali richieste di fotocopiatura dei documenti di spesa inoltrati.
Il FASI, comunque, conserverà agli atti i documenti originali di spesa ricevuti, dopo averli opportunamente utilizzati per i previsti rimborsi, impegnandosi a restituirli agli interessati qualora tali documenti dovessero essere richiesti da parte degli Uffici Finanziari in sede di accertamento della dichiarazione dei redditi. Il FASI, inoltre, fornirà per ogni liquidazione il riepilogo dettagliato dei rimborsi effettuati.
Documentazione di spesa riferita a prestazioni non rimborsabili
La liquidazione dei rimborsi regolarmente richiesti avviene esclusivamente sulla base delle voci e con i criteri riportati nel vigente Nomenclatore-Tariffario FASI in vigore.
Si prega, pertanto, di non richiedere rimborsi per prestazioni non previste dal predetto Nomenclatore-Tariffario, onde evitare intralci alla regolare liquidazione delle pratiche.
In particolare, si ricorda che non sono previsti rimborsi per occhiali o lenti a contatto, per prestazioni di medicina generica, per medicina preventiva, omeopatia, cure ed intervento di carattere estetico, per psicoterapia e per medicinali, ad eccezione di quelli somministrati durante il ricovero in Casa di Cura ed esposti nella fattura della stessa.
Eventuale documentazione di spesa non rimborsabile, che nonostante tutto venisse presentata al FASI per il rimborso, non verrà restituita agli interessati, come da specifica delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Per evitare inutili ed onerosi aggravi amministrativi, alle lettere degli iscritti indirizzate al FASI, contenenti richieste di restituzione di tale documentazione di spesa, non verrà dato riscontro, ne sarà possibile soddisfare eventuali richieste di fotocopiatura dei suddetti documenti di spesa.
Servizio Sanitario Nazionale
E’ opportuno ribadire che il FASI ha carattere integrativo rispetto al Servizio Sanitario Nazionale ed è, quindi, consigliabile usufruire, per quanto possibile, delle prestazioni erogate dallo stesso. Informazioni più dettagliate al riguardo sono riportate nelle allegate Guide.
Prestazioni in forma diretta convenzionata
Anche per l’anno 2007 – ferma restando la libera scelta, da parte dell’assistito, del medico e della Struttura Sanitaria per l’esecuzione delle prestazioni – gli iscritti possono accedere alle prestazioni mediche erogate in “convenzione diretta” attraverso l’utilizzo di Strutture Sanitarie con le quali il Fondo ha definito specifici Accordi.
Rispetto allo scorso anno, il FASI ha provveduto ad un consistente aumento della rete delle strutture convenzionate in forma diretta, con particolare riguardo a quelle odontoiatriche, consentendo, in tal modo, un sensibile miglioramento del grado di soddisfazione dei rimborsi e riducendo molte incombenze amministrative nonché le anticipazioni finanziarie a carico degli iscritti.
Tali Accordi sono stati stipulati dal FASI con: n. 85 Case di Cura; n. 677 Studi Odontoiatrici; n. 13 Strutture Ospedaliere/Universitarie; n. 187 Poliambulatori Diagnostici, Centri di FKT, Day Hospital, Day Surgery; n. 1 Società di Noleggio di Apparecchiature per Fisiokinesiterapia.
Si ricorda che l’effettuazione di prestazioni in forma diretta prevede il rimborso delle spese, da parte del FASI, alle suddette Strutture Sanitarie convenzionate, nei limiti delle tariffe massime esposte nel Nomenclatore-Tariffario edizione 2006 (per le prestazioni non odontoiatriche) e nel Nomenclatore-Tariffario edizione 2007 per le prestazioni odontoiatriche. Eventuali eccedenze di spesa, pure concordate con il Fondo in misura più contenuta rispetto alle tariffe di norma praticate privatamente dalle medesime Strutture Sanitarie, rimangono, ovviamente, a carico dell’iscritto e non devono essere, per alcun motivo, trasmesse al Fondo da parte degli iscritti.
L’elenco delle Strutture Odontoiatriche convenzionate in forma diretta, nonché le modalità di utilizzo, è riportato nella “Guida Odontoiatria 2006” (di colore verde), mentre l’elenco relativo alle restanti strutture (Case di Cura, Poliambulatori Diagnostici, ecc.) è riportato nella Guida alle Strutture Sanitarie (di colore azzurro) entrambe accluse al presente plico.
Prestazioni in forma indiretta
Si conferma la possibilità, per tutti gli iscritti, di eseguire liberamente le prestazioni anche in Strutture Sanitarie, con sede in Italia o all’Estero, con le quali il Fondo non ha stipulato alcun accordo di convenzione.
Anche in questo caso gli iscritti dovranno presentare al FASI, con le modalità previste, la documentazione relativa alle spese sostenute, il cui rimborso sarà effettuato agli iscritti stessi nei limiti delle tariffe massime esposte nel Nomenclatore-Tariffario edizione 2006, per le prestazioni non odontoiatriche, e nel Nomenclatore-Tariffario edizione 2007 per le prestazioni odontoiatriche.
Spese riguardanti la “FISIOKINESITERAPIA”
Fermo restando i limiti di rimborsabilità già introdotti con il Nomenclatore-Tariffario edizione 1.1.2006, si informa che a decorrere dall’1.1.2007 sono state introdotte delle modifiche ai limiti del numero delle prestazioni fisiokinesiterapiche rimborsabili dal FASI per ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Per le novità al riguardo si rimanda alla lettura del Supplemento alle Avvertenze al Nomenclatore-Tariffario unito al presente plico.
Comunque, per poter fruire dei rimborsi previsti per le spese riguardanti prestazioni fisiokinesiterapiche, si ricorda che:
– le prestazioni fisioterapiche devono risultare effettuate e fatturate da Centri Fisiokinesiterapici debitamente autorizzati dall’Autorità Competente (Regione o Comune o AUSL);
– le medesime prestazioni sono rimborsabili anche se effettuate e fatturate da professionisti in possesso di diploma di fisioterapista o di diploma equipollente, come da Decreto Ministero della Sanità del 27.7.2000;
– la suddetta condizione professionale non risulta soddisfatta nel caso di diplomato ISEF, chinesiologo, massaggiatore sportivo e/o estetico, operatore shiatsu, laureati IUSM, etc.;
– per “manu medica” il Fondo intende la prestazione eseguita da persona in possesso della laurea in medicina e chirurgia (sono esclusi, ad esempio, gli “osteopati” ed i “chiropratici”);
– le prestazioni sanitarie, a sensi dell’articolo 10 n. 18 DPR 633/72 sono esenti da imposta, e, pertanto, l’applicazione dell’IVA, in generale e convenzionalmente, indica che trattasi di prestazioni non sanitarie e come tali non rimborsabili dal Fondo.
Assistenza Medica Infermieristica
Alla data del 30 giugno 2006, è venuto a scadere il primo periodo contrattuale di cui all’Accordo stipulato tra il FASI e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, per l’erogazione di specifici servizi di Assistenza Medica ed Infermieristica, introdotti dal 1° maggio 2005.
Alla scadenza del suddetto primo periodo contrattuale, il FASI ha provveduto al rinnovo della polizza assicurativa di cui trattasi, concordando con la Compagnia alcune modifiche alle Garanzie ed al periodo di copertura.
Per le novità al riguardo si rimanda alla lettura del Supplemento alle Avvertenze al Nomenclatore-Tariffario unito al presente plico.
Pagamento delle prestazioni da parte del Fondo
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del FASI, allo scopo di evitare possibili smarrimenti e sottrazioni degli assegni, con gravi conseguenze per gli iscritti, ha deliberato che il pagamento delle prestazioni debba avvenire solo tramite bonifico bancario.
Si invitano pertanto gli interessati, che non abbiano già provveduto in passato a comunicare le proprie coordinate bancarie, ad indicare correttamente i dati relativi alla Banca ed al conto corrente presso cui si desidera il bonifico, seguendo attentamente le istruzioni contenute all’interno del modulo di richiesta trimestrale di prestazioni.
Nel caso di dati mancanti, incompleti o indicati erroneamente, si procederà al rimborso mediante assegno di traenza, che viaggerà a rischio e pericolo dell’iscritto.
C – IMPOSTA DI BOLLO SU RICEVUTE MEDICHE A RIMBORSO
Va necessariamente ricordato che:
– per effetto dell’applicazione dell’articolo 13 del DPR n. 642/72 ogni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per un importo pari o superiore ad € 77,48 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmente fissata in € 1,81 mediante applicazione di marche o bollo a punzone;
– in caso di trasgressione dell’obbligo di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 500% del tributo dovuto;
– sono obbligati in solido al pagamento del tributo e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti o documenti non in regola con l’assolvimento del tributo ovvero li allegano ad altri atti o documenti; il FASI, qualora riceva dai propri assistiti, ai fini del rimborso, atti o documenti privi di marca o bollo a punzone, ai fini dell’esonero da responsabilità amministrativa, è obbligato alla presentazione di tali documenti all’Ufficio del Registro.
Ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte del FASI, l’iscritto deve presentare al FASI stesso fatture regolarmente assoggettate ad imposta di bollo, ove necessaria.
D – NUCLEO FAMILIARE ASSISTIBILE
Secondo quanto previsto dall’articolo A del Regolamento, il nucleo familiare assistibile è costituito da:
– il coniuge;
– i figli fino al compimento del 18° anno di età;
– i figli adottivi o in affidamento temporaneo preadottivo, come definiti dalla normativa in vigore fino al compimento del 18° anno di età;
– i figli (anche adottivi o in affidamento temporaneo preadottivo) di età superiore ai 18 anni, come definiti dalla normativa per gli assegni per il nucleo familiare;
– i genitori, come definiti dalla normativa per gli assegni per il nucleo familiare.
Nel caso quindi il nucleo familiare comprenda figli oltre il 18° anno di età o genitori, è necessario trasmettere al più presto possibile, qualora non sia già stato fatto, opportuna documentazione dalla quale emerga inequivocabilmente che gli stessi si trovano a carico dell’iscritto principale per il 2007, allo scopo di consentire la loro assistibilità.
In particolare, la predetta documentazione è costituita dal certificato di studio per i figli studenti, dal certificato di invalidità per i figli invalidi e, per entrambi, dalla attestazione circa l’assenza di redditi, dei figli, superiori ai limiti fissati dalla legge per usufruire dei benefici ancora in essere derivanti dal carico familiare.
Si raccomanda vivamente agli iscritti, che non avessero già provveduto per l’anno 2007, di trasmettere al più presto possibile la documentazione di cui sopra, al fine di consentire la proroga di assistibilità dei propri familiari a carico ed evitare la reiezione di eventuali rimborsi per spese sostenute in loro favore.
E’ necessario ricordare che i figli maggiorenni, se studenti, sono assistiti fino al compimento del 21° anno di età se frequentano scuole medie superiori o corsi equiparati e fino al 26° anno di età se frequentano, in corso legale di studio, facoltà universitarie.
Gli stessi devono, inoltre, non percepire redditi propri superiori a quelli previsti dalla citata legge.
La partecipazione alla composizione del nucleo familiare è subordinata alla trasmissione delle richieste di prestazioni tramite l’iscritto, al quale soltanto sarà inviato il rimborso in quanto titolare esclusivo del diritto alle prestazioni.
E – D.Lgs. 196/03 SULLA PRIVACY
Si rammenta ancora una volta che dal mese di maggio 1997 è entrata in vigore la Legge 675/96, dall’1.1.2004 raccolta nel Codice della Privacy (Decreto Legislativo 196/2003) per la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
L’acquisizione del consenso al trattamento dei dati è, quindi, indispensabile al Fondo per lo svolgimento delle proprie attività, comprese quelle relative alla liquidazione delle richieste di rimborso.
Si raccomanda, pertanto, a coloro che non hanno ancora provveduto, l’immediato invio del consenso al trattamento dei dati, il cui testo è richiedibile utilizzando i Servizi Informativi Telefonici Automatici con caselle vocali che rispondono al numero telefonico 06-51435236/opzione 3 (attivi tutti i giorni, 24 ore al giorno) o prelevabile dal sito Internet www.fasi.it
F – VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Si trasmette in allegato un modulo in duplice esemplare per comunicare al Fondo eventuali variazioni anagrafiche.
Si prega, pertanto, qualora se ne presenti la necessità, di utilizzare uno dei suddetti moduli, compilato osservando le istruzioni riportate nel retro, in modo ordinato e leggibile, onde procedere più rapidamente alla variazione richiesta.
Variazioni familiari a carico (entro 30 giorni dall’evento)
Si ricorda che ogni segnalazione volta a modificare i componenti il nucleo familiare assistibile deve essere inoltrata entro 30 giorni dall’evento (per esempio: dalla data di nascita, di matrimonio, etc.), affinché l’iscrizione possa avvenire dalla data in cui si è verificato l’evento.
La non osservanza del termine indicato comporta il differimento della iscrizione del familiare al primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della segnalazione.
Variazione della tipologia di iscrizione
In considerazione delle modifiche Statutarie e Regolamentari introdotte dall’1.1.2006, riguardanti anche i termini per la comunicazione dell’eventuale variazione del titolo di iscrizione, quale per esempio il pensionamento (compreso quello di reversibilità o superstiti), la contribuzione volontaria dei contributi previdenziali, il preavviso sostituito da indennità, si raccomanda una attenta lettura dell’articolo 2 dello Statuto (iscrizioni) e dell’articolo C del Regolamento (termini per l’iscrizione).
Infatti, la notifica della variazione deve avvenire a strettissimo giro di posta e comunque entro i termini previsti dal sopraccitato articolo C del Regolamento, con l’avvertenza che la mancata osservanza dei termini indicati ha come conseguenza la perdita del diritto al mantenimento dell’iscrizione al FASI.
Qualora si renda indispensabile comunicare con il Fondo al di fuori della modulistica predisposta, si raccomanda vivamente di indicare nella lettera, in maniera chiara, nome, cognome e numero di posizione, allo scopo di facilitare la risposta.
G – DISCIPLINA FISCALE
Per i dirigenti in servizio
I dirigenti in servizio, considerato che la quota individuale trattenuta mensilmente dall’azienda di appartenenza e dalla stessa versata al FASI non concorre a formare la base imponibile del reddito da lavoro dipendente, al momento della dichiarazione dei redditi, per la parte riguardante le spese sanitarie, potranno portare in detrazione, nei limiti previsti, la differenza tra la spesa sostenuta e la somma rimborsata dal FASI.
Riteniamo altresì necessario ricordare che per le spese sanitarie sostenute nell’anno di riferimento, ancorché rimborsabili dal FASI ma per motivi vari non ancora rimborsate all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere fatta valere la detrazione d’imposta del 19%.
Quanto sopra a condizione che nell’anno successivo il rimborso da parte del FASI delle spese sostenute nell’anno di riferimento e per le quali ci si è avvalsi della detrazione d’imposta, venga recuperato a tassazione ed indicato in sede di dichiarazione dei redditi.
Per i dirigenti in pensione, in prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali, in servizio presso aziende non versanti i contributi al FASI
Non potendo portare in deduzione i contributi versati al FASI, all’atto della dichiarazione dei redditi, potranno portare in detrazione, nei limiti previsti, l’intera spesa sanitaria, senza tener conto della parte rimborsata dal FASI.
In particolare, con la risoluzione n. 167 del 25.11.2005, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in modo definitivo, che per il dirigente in pensione le spese mediche sostenute sono integralmente detraibili dall’IRPEF, a sensi dell’articolo 15 del TUIR, anche se queste risultano pagate dal FASI direttamente alle Strutture Sanitarie, per effetto della specifica convenzione in forma diretta.
H – RICHIESTA DI DUPLICATO DELLA PASSWORD
Nel caso di smarrimento della password personale, trasmessa a suo tempo a tutti gli iscritti, è possibile farne richiesta tramite il sito Internet www.fasi.it (accesso ai servizi, richiesta duplicato password) oppure chiamando i Servizi Informativi Telefonici Automatici con caselle vocali (attivo 24 ore al giorno) e depositando tale richiesta nella relativa casella vocale.
Gennaio 2007
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