RIEPILOGO NORME CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PER I DIRIGENTI ISCRITTI – ANNO 2013
In riferimento all'Accordo 25 novembre 2009, intercorso tra le Parti Sociali, Confindustria e Federmanager, la contribuzione al Fondo per l'anno 2013 è rimasta invariata rispetto all'anno 2012, come di seguito riepilogato:
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il contributo annuo a carico delle imprese, dovuto per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (articolo F del Regolamento) è pari ad € 1.740,00;
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il contributo annuo a carico delle imprese per i dirigenti pensionati (articolo G del Regolamento) dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al FASI, è pari ad € 1.176,00;
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il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti in servizio iscritti o che si iscrivano al Fondo (articolo H del Regolamento) è pari ad € 880,00;
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il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti in pensione (articolo H del Regolamento) è pari ad € 1.056,00, fatta eccezione dei dirigenti in pensione con decorrenza precedente al 1988, per i quali il suddetto contributo è pari ad € 972,00.
Sempre in tema di contributi, gli Organi Collegiali del Fondo hanno stabilito, per l'anno 2013, in € 1.728,00 il contributo annuo aggiuntivo per ciascun genitore a carico, iscritto al FASI.
Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'Accordo dell'8 giungo 2012, tra le Parti Sociali, è stato approvato il nuovo Statuto del Fondo.
Al riguardo, si richiama l'attenzione alla modifica effettuata all'articolo 2 lettera b) che prevede il prolungamento ad 8 anni, tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro ed il pensionamento, del periodo massimo previsto per avere diritto all'iscrizione a sensi dello stesso articolo 2 lettera b), con conseguente applicazione delle più favorevoli condizioni contributive ivi previste. Inoltre, qualora l'ultima azienda, prima del pensionamento, non abbia completato il periodo di versamento al FASI di almeno 4 anni, il dirigente in pensione potrà iscriversi a sensi del suddetto art. 2 lettera b), purché il dirigente medesimo abbia maturato, con una o più aziende versanti al FASI i contributi di cui all'art. G del Regolamento, una iscrizione al FASI stesso in qualità di dirigente in servizio per almeno 8 anni;
Infine, potranno mantenere l'iscrizione a sensi dell'art. 2 lettera b) dello Statuto i dirigenti in pensione, ancorché la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui gli stessi abbiano mantenuto l'iscrizione senza soluzione di continuità o si siano iscritti entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, nei termini previsti dall'articolo C del Regolamento, in via convenzionale a sensi del suddetto articolo 2 lettera c) oppure d) dello Statuto.
Tali previsioni hanno avuto decorrenza dall'1.1.2012 ed applicate a decorrere da tale data anche ai pensionati già iscritti al FASI in via convenzionale rientranti nelle suddette fattispecie.
Ulteriori modifiche hanno interessato l'articolo 2 lettera c) dello Statuto prevedendo la possibilità di mantenimento dell'iscrizione al Fondo in via convenzionale, a sensi dello stesso articolo, dei dirigenti in servizio che continuino a mantenere la qualifica di dirigente, ancorché con applicazione di C.C.N.L. diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.
Relativamente alle prestazioni, i miglioramenti tariffari introdotti nell'anno 2011 sono stati confermati anche per l'anno 2013.
Si conferma altresì che il "Progetto Prevenzione Sanitaria", reso operativo dal 1° luglio 2011, ed implementato nel mese di marzo 2012, anche alla luce del favorevole riscontro all'iniziativa da parte degli iscritti, è stato prorogato per l'anno 2013, prevedendo i seguenti pacchetti:
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DONNA con età dai 45 anni in poi: prevenzione del cancro del collo dell'utero, del colon retto e del seno. Prestazioni previste: Pap Test, esame feci, mammografia bilaterale;
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UOMO con età dai 45 anni in poi: prevenzione del cancro della prostata. Prestazioni previste: PSA, PSA Free, Ecografia Transrettale;
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UOMO/DONNA con età dai 45 anni in poi: prevenzione del carcinoma del cavo orale. Prestazioni previste: Fluorescenza riflessa;
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UOMO/DONNA con età dai 65 anni in poi: prevenzione patologie a seguito di edentulia (completa mancanza di elementi dentari naturali). Prestazioni previste: Impianti, Protesi e prestazioni odontoiatriche associate;
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UOMO/DONNA con età dai 30 anni in poi: prevenzione maculopatia e glaucoma. Prestazioni previste: OCT, Pachimetria corneale, Campimetria computerizzata;
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UOMO/DONNA con età uguale o maggiore di 45 anni: prevenzione del cancro della tiroide. Prestazioni previste: TSH (analisi cliniche), ecografia tiroidea;
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DONNA con età compresa fra i 14 e 44 anni (minore di 45 anni): prevenzione del cancro della cervice uterina. Prestazioni previste: Ricerca Papilloma Virus (HPV). Tipizzazione HPV (eventuale).
Tutte le prestazioni sono a completo carico del FASI, ad eccezione di quelle odontoiatriche, per le quali è prevista una partecipazione dell'iscritto fino ad un importo massimo di € 500,00 ad arcata, qualora si rendesse necessaria l'applicazione di una nuova protesi completa, e possono essere eseguite esclusivamente in forma diretta presso Strutture Sanitarie convenzionate con il Fondo che hanno aderito al progetto e che sono evidenziate nelle Guide 2013 (di colore verde e blu).
Inoltre, a decorrere dall'1.3.2013, i pacchetti saranno ulteriormente implementati con l'introduzione della prevenzione cardiovascolare uomo/donna con età compresa fra i 45 ed i 65 anni.
Gli esami diagnostici previsti sono: Visita cardiologica; E.C.G. di base; Ecografia grossi vasi (tronchi sovraortici).
E' stata rinnovata, per l'anno 2013, la polizza socio sanitaria e, oltre a confermare un indennizzo forfetario, per ciascun mese di assistenza, pari ad € 750,00 ed un numero di 270 giorni per anno, di massimo indennizzo, sono state introdotte alcune ulteriori garanzie che prevedono:
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il rimborso di n. 1 visita medica per ogni anno assicurativo, effettuata dal medico curante per accertare e certificare lo stato di non autosufficienza, entro il limite di € 50,00, dietro presentazione di regolare documentazione di spesa;
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il riconoscimento di trattamenti di fisiokinesiterapia e di massoterapia a seguito di non autosufficienza, effettuati ai fini riabilitativi e rieducativi, in misura di 1 prestazione a settimana per un massimo di 4 mesi per anno assicurativo.
Le suddette prestazioni verranno riconosciute dalla Reale Mutua Assicurazioni soltanto se erogate da strutture sanitarie e/o medici convenzionati con Blue Assistance, in preventivo accordo con la Centrale Operativa.
A – CONTRIBUZIONE PER SINGOLE FATTISPECIE DI ISCRIZIONE
Ammontare dei contributi a carico degli iscritti
Con riferimento al sopracitato Accordo 25 novembre 2009, nonché agli articoli E, F, H e L del Regolamento in vigore, premesso che:
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l'articolo E del Regolamento dispone espressamente il criterio della infrazionabilità della contribuzione dovuta trimestralmente;
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il medesimo articolo E dispone, altresì, che il versamento delle quote trimestrali venga effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario;
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espressa deroga al principio della infrazionabilità della contribuzione trimestrale è prevista nel caso di iscrizione effettuata al Fondo nel corso del trimestre di calendario, ferma, peraltro, anche in tale ipotesi, la cadenza trimestrale del versamento;
i contributi da versare al FASI per l'anno 2013 – per le diverse fattispecie di iscrizione ed indipendentemente dal nucleo familiare assistito, ad eccezione degli eventuali genitori iscritti per i quali è previsto un contributo aggiuntivo di € 432,00 trimestrali – possono così riepilogarsi:
a) dirigenti in attività di servizio, appartenenti ad aziende che versano al Fondo il contributo per l'assistenza ai dirigenti in servizio:
il contributo individuale trimestrale è pari ad € 220,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario.
I predetti contributi devono essere versati al FASI, nei termini sopra indicati, dall'azienda di appartenenza unitamente al contributo a carico dell'azienda stessa, previa trattenuta sulla retribuzione dell'interessato, specificatamente autorizzata.
I dirigenti in servizio che dovessero, nel corso dell'anno, risolvere il rapporto di lavoro, pur mantenendo i requisiti di iscrizione al FASI ad altro titolo, tra quelli espressamente indicati (vedere articolo 2 dello Statuto), sono tenuti ad informare il Fondo, nei termini previsti e riportati all'articolo C del Regolamento. Il FASI, accertata la presenza di tali requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo, provvederà alle dovute registrazioni, dandone conferma al dirigente interessato, trasmettendo anche i bollettini bancari (bollettini freccia) per gli adempimenti contributivi;
b) dirigenti pensionati, con data di pensionamento uguale o successiva all'1.1.1988, già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti:
il contributo individuale trimestrale è pari ad € 264,00, ovvero ai ratei mensili nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario;
c) titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso e già titolare di pensione avente decorrenza uguale o successiva all'1.1.1988, già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti: il contributo individuale trimestrale è pari ad € 264,00;
d) dirigenti pensionati, titolari di pensione di reversibilità o ai superstiti, con data di pensionamento antecedente all'1.1.1988 (i titolari di pensione di reversibilità devono fare riferimento alla data di pensionamento del dirigente), già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti: il contributo individuale trimestrale è pari ad € 243,00;
e) dirigenti in servizio appartenenti ad aziende che non versano il contributo per l'assistenza ai dirigenti in servizio, nonché dirigenti in aspettativa già iscritti al FASI:
il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 220,00 e del contributo aziendale di € 435,00, per un totale di € 655,00, ovvero ai ratei mensili nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario;f) dirigenti pensionati, titolari di pensione di reversibilità o superstiti, già appartenenti ad aziende che non versano il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati o che non hanno ancora completato il periodo minimo di 4 anni di tale tipologia di contribuzione:
il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 220,00 e del contributo aziendale di € 435,00, per un totale di € 655,00, ovvero ai ratei mensili nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario;g) prosecutori volontari dei contributi previdenziali:
il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 220,00 e del contributo aziendale di € 435,00, per un totale di € 655,00, ovvero ai ratei mensili nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario;h) dirigenti di aziende tenute al versamento dei contributi al FASI, già iscritti al FASI stesso alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non ancora pensionati che usufruiscono dell'indennità sostitutiva del preavviso, purché presentino richiesta al FASI di mantenere l'iscrizione entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, dandone immediata comunicazione alla propria azienda:
limitatamente al periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto da indennità, il contributo individuale trimestrale è pari ad € 220,00.
I predetti contributi devono essere versati al FASI, nei termini sopra indicati, dall'azienda di appartenenza, unitamente al contributo a carico dell'azienda stessa, previa trattenuta sulla retribuzione dell'interessato, specificatamente autorizzata;i) dirigenti già iscritti al Fondo che risolvano il rapporto di lavoro senza riconoscimento del preavviso né lavorato né sostituito dalla corrispondente indennità, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché avanzino al FASI domanda di mantenimento dell'iscrizione entro due mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro:
il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 220,00 e del contributo aziendale di € 435,00, per un totale di € 655,00;j) dirigenti di aziende contribuenti al FASI che vadano ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all'azienda contribuente, o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l'azienda contribuente al FASI:
senza diritto alle prestazioni: versando un contributo trimestrale figurativo pari ad € 294,00; con diritto alle prestazioni: versando un contributo trimestrale pari alla somma del contributo individuale di € 220,00 e del contributo aziendale di € 435,00, per un totale di € 655,00.
Contribuzione maggiorata a sensi dell'articolo H del Regolamento (pensionati dal 1° gennaio 2006)
Il contributo individuale dovuto dal dirigente che, successivamente al 31.12.2005, abbia acquisito il diritto al pensionamento, che non sia in attività di servizio e che non abbia raggiunto, quale dirigente in servizio, una anzianità di iscrizione al FASI di almeno 10 anni, anche non consecutivi, è maggiorato:
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del 25% del contributo individuale previsto per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, se l'anzianità è di almeno 2 anni e fino a 10 anni (€ 1.320,00 annuali; € 330,00 trimestrali);
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del 50% del contributo individuale previsto per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, se l'anzianità è inferiore a due anni (€ 1.584,00 annuali; € 396,00 trimestrali).
Al fine del raggiungimento delle predette anzianità si terrà conto anche dei periodi di iscrizione a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI (opportunamente documentati), poste in essere dalle aziende versanti al FASI i contributi di cui all'art. G del Regolamento.
Quota di Ingresso, di cui all'Articolo L del Regolamento
La Quota di Ingresso, pari ad € 500,00 o ad € 1.500,00, secondo quanto stabilito dalle Parti Sociali, è dovuta da coloro che si iscrivano o reiscrivano al Fondo con riferimento alle diverse fattispecie previste all'articolo L del Regolamento e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
Modalità di versamento (modalità RID o bollettino freccia)
I dirigenti che versano in proprio i contributi trimestrali previsti e che hanno espresso il consenso al pagamento attraverso l'addebito automatico sul proprio conto corrente bancario (RID), avendone ricevuta espressa e preventiva conferma da parte del FASI, non dovranno effettuare altri versamenti (a meno di eventuali contributi arretrati).
I dirigenti che NON hanno, invece, ritenuto di utilizzare il suddetto sistema di pagamento, dovranno trimestralmente versare al FASI, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, i contributi previsti utilizzando esclusivamente i "bollettini freccia" (bollettini bancari) pre-intestati, allegati alla presente circolare informativa, riportanti già prestampato l'importo da versare con riferimento al titolo di iscrizione, come risultante al FASI alla data della produzione della stampa della presente modulistica. Pertanto, eventuali variazioni che implichino modifiche dell'entità del contributo dovuto, una volta eseguite, genereranno automaticamente l'invio agli interessati dei bollettini freccia riportanti gli esatti importi trimestrali da versare. Tali bollettini, comunque, sono ristampabili, aggiornati, dalla home page personale del sito Internet del FASI, accessibile con numero di posizione e password oppure tramite la CARD MYFASI a suo tempo trasmessa a tutti gli iscritti.
Il versamento dei contributi trimestrali, con l'utilizzo dei suddetti bollettini freccia, può essere effettuato presso qualsiasi Istituto di Credito, senza obbligo di aver aperto un conto corrente bancario.
Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o la domiciliazione bancaria (RID). Non sono previste altre forme di versamento, quali ad esempio bonifici, assegni, vaglia, etc. Il FASI non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti ad eventuali versamenti eseguiti con modalità diverse dalle precedenti.
Ritardato versamento dei contributi
Nel caso di versamento dei contributi dovuti oltre i termini sopra riportati, a sensi degli articoli I ed M del Regolamento, l'erogazione di eventuali prestazioni richieste è sospesa ed è applicato sui contributi stessi un interesse di mora, su base annua, pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.
La sospensione delle prestazioni è prevista fino alla regolarizzazione contributiva, sempreché questa avvenga entro un massimo di sei mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto periodo la richiesta di prestazioni si considera definitivamente respinta ad ogni effetto, fermo restando il debito contributivo nonché i relativi interessi di mora.
B – PRESTAZIONI
Come già riferito, i miglioramenti tariffari introdotti nell'anno 2011 sono stati confermati anche per l'anno 2013. Conseguentemente il Nomenclatore-Tariffario edizione 2011, già a suo tempo trasmesso, resta invariato.
In merito al Progetto Prevenzione Sanitaria, i dettagli sono riportati nelle Guide 2013, di colore blu e verde.
Richieste di Prestazioni diverse da quelle odontoiatriche – Termine di inoltro e modalità di spedizione
Premesso che il FASI eroga ai propri iscritti, in regola con i contributi dovuti, le prestazioni riferite alle voci riportate sul Nomenclatore/Tariffario edizione 1.1.2011, nei limiti previsti, si ricorda che l'articolo M del Regolamento prevede, tra l'altro, che la richiesta di prestazioni deve:
a) essere trimestrale per l'intero nucleo familiare;
b) riguardare esclusivamente le spese sostenute nel corso di un trimestre;
c) essere inoltrata al Fondo a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello nel corso del quale sono stati emessi regolari documenti di spesa ai quali la richiesta si riferisce;
d) essere inoltrata al Fondo entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello nel corso del quale sono stati emessi i documenti di spesa ai quali si riferisce la richiesta di prestazioni. L'ultimo giorno del trimestre, come in precedenza indicato, deve essere considerato essenziale per il rimborso delle prestazioni e comunque ad ogni e qualsiasi effetto.
Ciò premesso e confermato, per quanto riguarda, in particolare, i termini di inoltro delle richieste di prestazioni, diverse da quelle odontoiatriche, il sopra richiamato articolo M del Regolamento dà facoltà all'iscritto di anticipare, rispetto al termine indicato alla precedente lettera c), l'invio delle spese mediche sostenute per un ammontare complessivo uguale o superiore ad € 2.500,00.
Per esercitare la facoltà di cui sopra, l'iscritto dovrà trasmettere al FASI il Modulo di Richiesta di Prestazioni, applicando una delle etichette autoadesive priva del codice a barre e stampata in colore rosso, allegate al presente plico, conservando le tradizionali etichette riportanti il trimestre di competenza, il codice a barre e stampate in colore nero, da utilizzare per l'eventuale successivo invio (nei termini statutari previsti e ricordati al precedente punto d) di ulteriori spese sostenute (con esclusione delle spese odontoiatriche, per le quali è previsto un diverso modulo di richiesta di rimborso).
Il corretto utilizzo dell'etichetta (priva del codice a barre e stampata in colore rosso) consentirà al FASI l'immediata individuazione della richiesta di rimborso, nella fase di protocollo della posta in arrivo, con la possibilità di istruttoria della stessa in via anticipata rispetto alle altre richieste di importi inferiori.
Si ricorda comunque che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di inoltro della Richiesta di Prestazioni, l'unica data considerata valida agli effetti della spedizione è quella riportata sul timbro postale apposto sulla busta contenente la richiesta di prestazioni medesima.
Al riguardo, si consiglia di effettuare la spedizione a mezzo raccomandata semplice, la cui ricevuta, rimasta nelle mani dell'iscritto, costituisce documento probante in caso di contestazione o di eventuale smarrimento del plico.
Richieste di Rimborso delle Prestazioni Odontoiatriche – Termine di inoltro e modalità di spedizione
Va innanzitutto confermato che, per le spese riferite alle cure odontoiatriche, non è prevista la facoltà per l'iscritto di anticipare l'invio delle richieste di rimborso, anche nel caso in cui queste risultino complessivamente pari o superiori ad € 2.500,00.
Pertanto, fermi restando i termini di inoltro richiamati ai precedenti punti c) e d), per le modalità di accesso ai rimborsi per le prestazioni odontoiatriche e per la specifica modulistica da utilizzare si rimanda alla lettura di quanto contenuto nella "GUIDA ODONTOIATRIA 2013" (colore verde).
Si ricorda, comunque, che fin dall'1.1.2006 è stato introdotto un "Modello Unificato" da utilizzare quale "Richiesta Trimestrale di Rimborso" delle prestazioni odontoiatriche per le quali non è espressamente necessaria la presentazione preventiva al Fondo del "Piano di Cure". Il medesimo "Modello Unificato" può essere anche utilizzato in alternativa per la presentazione preventiva del "Piano di Cure", quando obbligatoriamente previsto (per i dettagli vedere la Guida Odontoiatria 2013, contenente anche il Nomenclatore/Tariffario Odontoiatria in vigore).
Documentazione da allegare alle Richieste di Prestazioni
Al modulo "Richiesta Trimestrale di Prestazioni" (non odontoiatria) nonché al modulo "Richiesta Trimestrale di Rimborso Odontoiatria" devono essere allegate, oltre alla certificazione prevista, le fatture in originale contenenti la specifica dettagliata delle prestazioni ricevute ed attestanti inequivocabilmente l'avvenuto pagamento. Solo nel caso in cui le ricevute stesse siano state utilizzate per ottenere i rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, verranno accettati anche documenti in fotocopia purché accompagnati da opportuna dichiarazione del Servizio Sanitario Nazionale stesso circa l'importo rimborsato o da rimborsare o quanto meno attestante il ritiro degli originali.
Si ricorda che i documenti originali di spesa trasmessi al Fondo, indispensabili per accedere ai previsti rimborsi, non verranno restituiti.
E' necessario pertanto che, prima della loro spedizione, venga opportunamente effettuata fotocopia dei documenti originali, conservando le fotocopie stesse per eventuali utilizzi, con particolare riferimento a quelli fiscali. Il FASI non potrà soddisfare eventuali richieste di fotocopiatura dei documenti di spesa inoltrati.
Il FASI, comunque, conserverà agli atti i documenti originali di spesa ricevuti, dopo averli opportunamente utilizzati per i previsti rimborsi, impegnandosi a restituirli agli interessati qualora tali documenti dovessero essere esplicitamente richiesti da parte degli Uffici Finanziari in sede di accertamento della dichiarazione dei redditi. Il FASI, inoltre, fornirà per ogni liquidazione il riepilogo dettagliato dei rimborsi effettuati.
Documentazione di spesa riferita a prestazioni non rimborsabili
La liquidazione dei rimborsi regolarmente richiesti avviene esclusivamente sulla base delle voci e con i criteri riportati nei vigenti Nomenclatori/Tariffari FASI in vigore.
Si prega, pertanto, di non richiedere rimborsi per prestazioni non previste, onde evitare intralci alla regolare liquidazione delle pratiche.
In particolare, si ricorda che non sono previsti rimborsi per occhiali o lenti a contatto, per prestazioni di medicina generica, per medicina preventiva diversa da quella espressamente prevista, omeopatia, cure ed intervento di carattere estetico, per psicoterapia e per medicinali, ad eccezione di quelli somministrati durante il ricovero in Casa di Cura ed esposti nella fattura della stessa.
Eventuale documentazione di spesa non rimborsabile, che nonostante tutto venisse presentata al FASI per il rimborso, non verrà restituita agli interessati, come da specifica delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Per evitare inutili ed onerosi aggravi amministrativi, alle lettere degli iscritti indirizzate al FASI, contenenti richieste di restituzione di tale documentazione di spesa, non verrà dato riscontro, né sarà possibile soddisfare eventuali richieste di fotocopiatura dei suddetti documenti di spesa.
Servizio Sanitario Nazionale/Servizio Sanitario Regionale
E' opportuno ribadire che il FASI ha carattere integrativo rispetto al Servizio Sanitario Nazionale/Servizio Sanitario Regionale ed è, quindi, consigliabile usufruire, per quanto possibile, delle prestazioni erogate dallo stesso.
Prestazioni in forma diretta convenzionata
Anche per l'anno 2013 – ferma restando la libera scelta, da parte dell'assistito, del medico e della Struttura Sanitaria per l'esecuzione delle prestazioni – gli iscritti possono accedere alle prestazioni mediche erogate in "convenzione diretta" attraverso l'utilizzo di Strutture Sanitarie con le quali il Fondo ha definito specifici Accordi.
Rispetto allo scorso anno, il FASI ha provveduto ad un ulteriore incremento della rete delle strutture convenzionate in forma diretta, con particolare riguardo a quelle odontoiatriche, consentendo, in tal modo, un sensibile miglioramento del grado di soddisfazione dei rimborsi e riducendo molte incombenze amministrative nonché le anticipazioni finanziarie a carico degli iscritti.
Si ricorda che l'effettuazione di prestazioni in forma diretta prevede il rimborso delle spese, da parte del FASI, alle suddette Strutture Sanitarie convenzionate, nei limiti delle tariffe massime esposte nei Nomenclatori/Tariffari edizione 2011. Eventuali eccedenze di spesa, concordate con il Fondo in misura più contenuta rispetto alle tariffe di norma praticate privatamente dalle medesime Strutture Sanitarie, rimangono, ovviamente, a carico dell'iscritto e non devono essere richieste al Fondo.
L'elenco delle Strutture Odontoiatriche convenzionate in forma diretta, nonché le modalità di utilizzo, è riportato nella "Guida Odontoiatria 2013" (di colore verde), mentre l'elenco relativo alle restanti strutture (Case di Cura, Poliambulatori Diagnostici, ecc.) è riportato nella Guida alle Strutture Sanitarie 2013 (di colore blu), entrambe accluse al presente plico.
Prestazioni in forma indiretta
Si conferma la possibilità, per tutti gli iscritti, di eseguire liberamente le prestazioni anche in Strutture Sanitarie, con sede in Italia o all'Estero, con le quali il Fondo non ha stipulato alcun accordo di convenzione.
Anche in questo caso gli iscritti dovranno presentare al FASI, con le modalità previste, la documentazione relativa alle spese sostenute, il cui rimborso sarà effettuato agli iscritti stessi nei limiti delle tariffe massime esposte nei Nomenclatori/Tariffari edizione 2011.
Per quanto riguarda le cure eseguite in un Paese estero, si consiglia di reperire la più ampia documentazione a chiarimento delle prestazioni effettuate, al fine di una corretta valutazione del previsto rimborso.
Tale suggerimento risulta maggiormente opportuno nel caso di cure eseguite in Paesi orientali ed arabi, per le quali è anche necessario che la documentazione di spesa sia accompagnata da una traduzione ufficiale, ad evitare che risultino mancanti o incomprensibili gli elementi distintivi per una corretta valutazione del rimborso da attribuire.
Spese riguardanti la "FISIOKINESITERAPIA"
Si confermano, anche per l'anno 2013, i limiti del numero delle prestazioni fisiokinesiterapiche rimborsabili dal FASI per ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Per i dettagli si rimanda alla lettura delle "Avvertenze" al Nomenclatore/Tariffario 2011.
Pagamento delle prestazioni da parte del Fondo
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del FASI, allo scopo di evitare possibili smarrimenti o sottrazioni degli assegni, con gravi conseguenze per gli iscritti, ha deliberato che il pagamento delle prestazioni debba avvenire solo tramite bonifico bancario.
Si ricorda altresì che, a tal fine, è obbligatoria l'indicazione del codice IBAN personale.
Pertanto, si invitano gli iscritti a verificare la validità dei dati bancari in possesso del FASI, mantenendo costantemente aggiornato il proprio codice IBAN, utilizzando la procedura telematica presente nel sito Internet del FASI, nella home page personale, accessibile a mezzo password individuale e numero di posizione personale oppure a mezzo della CARD MYFASI.
E' anche possibile comunicare o variare il suddetto codice compilando ed inviando al FASI l'apposito modulo, presente in questo plico, unendo anche copia di una qualsiasi comunicazione bancaria in cui sia riportato il codice IBAN, ad evitare errori di trascrizione.
Nel caso di dati mancanti, incompleti o indicati erroneamente, si procederà al rimborso mediante assegno di traenza, che viaggerà a rischio e pericolo dell'iscritto.
C – RELAZIONI AMMINISTRATIVE TRA IL FASI ED I FONDI/CASSE SANITARIE CHE INTEGRANO IL FASI STESSO
Anche per l'anno 2013 è stata confermata la procedura che persegue l'obiettivo di abbreviare i tempi intercorrenti tra la data in cui gli iscritti sostengono le spese sanitarie e quella in cui viene completato il rimborso di spettanza del Fondo/Cassa integrativa del FASI, al quale il dirigente è eventualmente anche iscritto.
I dettagli di tale procedura, che al momento non interessa le prestazioni eseguite in forma diretta, sono riportati in una specifica sezione dei moduli di richiesta di prestazioni, allegati al presente plico.
D – NUCLEO FAMILIARE ASSISTIBILE
Nel caso in cui il nucleo familiare comprenda figli oltre il 18° anno di età o genitori, è necessario trasmettere al più presto possibile, qualora non sia già stato fatto, opportuna documentazione dalla quale emerga inequivocabilmente che gli stessi si trovano a carico dell'iscritto principale per l'anno 2013, allo scopo di consentire la loro assistibilità.
In particolare, la predetta documentazione è costituita dal certificato di studio per i figli studenti, dal certificato di invalidità per i figli invalidi e, per entrambi, dalla attestazione circa l'assenza di redditi, dei figli, superiori ai limiti fissati dalla legge per usufruire dei benefici ancora in essere derivanti dal carico familiare.
Al riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione, in alternativa alla presentazione del certificato di studi universitario, ha deliberato di accogliere le proroghe di assistenza per i figli studenti universitari anche dietro presentazione di una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione, a sensi dell'articolo 46 e seguenti del DPR 445/2000 e s.m.i." attestante l'iscrizione alla facoltà frequentata.
I relativi modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche prelevabili dai siti internet delle singole Università, dovranno riportare indicazioni complete su:
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anno di immatricolazione;
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durata legale del corso di studi;
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anno accademico frequentato all'atto della presentazione della dichiarazione.
Il certificato rilasciato a firma dell'Università rimarrà comunque indispensabile per l'immatricolazione al 1° anno del corso triennale, nonché al 1° anno del ciclo successivo.
Le regole di assistibilità da parte del FASI rimangono invariate.
Il FASI, in caso di necessità, si riserva di richiedere agli interessati regolare certificazione rilasciata a firma dell'Università frequentata.
Si raccomanda vivamente agli iscritti, che non avessero già provveduto per l'anno 2013, di trasmettere al più presto possibile la documentazione di cui sopra, al fine di consentire la proroga di assistibilità dei propri familiari a carico ed evitare la reiezione di eventuali rimborsi per spese sostenute in loro favore.
Si ricorda, in proposito, che collegandosi con la CARD MYFASI al sito internet del Fondo, all'indirizzo www.fasi.it, utilizzando una apposita funzione, è possibile procedere direttamente alla richiesta di proroga dell'assistenza dei propri familiari aventi diritto, nonché trasmettere al Fondo la documentazione, inerente le variazioni richieste, in formato elettronico (pdf). Ciò consente di eliminare l'invio cartaceo ed abbreviare i tempi di aggiornamento della propria posizione anagrafica.
E' necessario comunque ricordare che i figli maggiorenni, se studenti, sono assistiti fino al compimento del 21° anno di età se frequentano scuole medie superiori o corsi equiparati e fino al 26° anno di età se frequentano, in corso legale di studio, facoltà universitarie.
Gli stessi familiari, inoltre, non devono percepire redditi propri superiori a quelli previsti dalla sopra citata legge.
La partecipazione alla composizione del nucleo familiare è subordinata alla trasmissione delle richieste di prestazioni tramite l'iscritto, al quale soltanto sarà inviato il rimborso in quanto titolare esclusivo del diritto alle prestazioni.
E – VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Si trasmette in allegato un modulo per comunicare al Fondo eventuali variazioni anagrafiche.
Si prega, pertanto, qualora se ne presenti la necessità, di utilizzare il suddetto modulo, compilato osservando le istruzioni riportate nel retro, in modo ordinato e leggibile, onde procedere più rapidamente alle variazioni richieste.
Variazioni familiari a carico (entro 30 giorni dall'evento)
Si ricorda che ogni segnalazione volta a modificare i componenti il nucleo familiare assistibile deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'evento (per esempio: dalla data di nascita, di matrimonio, etc.), affinché l'iscrizione possa avvenire dalla data in cui si è verificato l'evento. La non osservanza del termine indicato comporta il differimento della iscrizione del familiare al primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della segnalazione.
Variazione della tipologia di iscrizione
Relativamente ai termini per la comunicazione dell'eventuale variazione del titolo di iscrizione, quale per esempio il pensionamento (compreso quello di reversibilità o superstiti), la contribuzione volontaria dei contributi previdenziali, il preavviso sostituito da indennità, si raccomanda una attenta lettura dell'articolo 2 dello Statuto (iscrizioni) e dell'articolo C del Regolamento (termini per l'iscrizione).
Infatti, la notifica della variazione deve avvenire a strettissimo giro di posta e comunque entro i termini previsti dal sopracitato articolo C del Regolamento, con l'avvertenza che la mancata osservanza dei termini indicati ha come conseguenza la perdita del diritto al mantenimento dell'iscrizione al FASI.
Qualora si renda indispensabile comunicare con il Fondo al di fuori della modulistica predisposta, si raccomanda vivamente di indicare nella lettera, in maniera chiara, nome, cognome e numero di posizione, allo scopo di facilitare la risposta.
F – FUNZIONI INTERATTIVE DEL SITO INTERNET
Si ricorda che attraverso il sito Internet www.fasi.it/, attivo tutti giorni 24 ore al giorno, accessibile mediante la password personale oppure con utilizzo della CARD MYFASI, gli iscritti possono verificare la correttezza dei propri dati personali in possesso del Fondo, conoscere la posizione di assistibilità dei familiari, accertare la regolarità contributiva, verificare lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso/prestazioni (data di arrivo, data e modalità di liquidazione, importo liquidato), assumere informazioni generali sulle Strutture Sanitarie convenzionate in forma diretta, porre specifici quesiti.
Inoltre, sono attivi numerosi servizi dispositivi (es.: variazioni di indirizzo, di conto corrente bancario, etc.) in continua implementazione, che vi suggeriamo di utilizzare.
Si segnala, infine, che nella sezione Rimborsi della home page personale è possibile, cliccando sull'ultima colonna di ogni pratica (riga) liquidata, ottenere in lettura ed in stampa copia dell'avviso di liquidazione in formato identico a quello inviato normalmente via Postel; questa possibilità viene attivata non appena la pratica è stata liquidata.
Il servizio senza l'utilizzo della password o della CARD MYFASI permette esclusivamente l'accesso alle informazioni di carattere generale nonché la possibilità di scaricare la modulistica del Fondo.
G – Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2009
Si ricorda che il suddetto Decreto stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi versati in favore dei Fondi e Casse di natura negoziale – a valere sui soli redditi da lavoro dipendente, come previsto dall'articolo 51 del Testo Unico sulle imposte dei redditi – fino ad un tetto massimo di € 3.615,20, purché venga garantito che almeno il 20% delle risorse complessivamente destinate all'assistenza degli iscritti sia riservato alle prestazioni così dette "vincolate", a partire dall'anno gestionale 2010.
Nei tempi e modalità stabilite dal suddetto Decreto, il FASI ha provveduto al rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi, confermando il rispetto del rapporto tra l'ammontare delle risorse destinate alle suddette prestazioni vincolate e l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura sanitaria.
Il rispetto di tale vincolo per l'anno 2011 permetterà di mantenere, anche per l'anno 2013, i benefici fiscali sui contributi versati.
H – RICHIESTA DI DUPLICATO DELLA PASSWORD O DELLA CARD MYFASI E/O DELLE RELATIVE CREDENZIALI
Nel caso di smarrimento della password personale, trasmessa a suo tempo a tutti gli iscritti, è possibile farne richiesta tramite il sito Internet www.fasi.it (accesso ai servizi, richiesta duplicato password) oppure chiamando i Servizi Informativi Telefonici Automatici con caselle vocali (sempre attivi fuori della fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni lavorativi) e depositando tale richiesta nella relativa casella vocale.
Nel caso di smarrimento o mancato ricevimento della CARD MYFASI e/o delle credenziali ad essa collegate, è possibile contattare il numero telefonico 06.45614501, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
Gennaio 2013