In attesa delle modifiche 2013 a questo sito, si forniscono le seguenti anticipazioni.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28 novembre 2012, relativamente alla contribuzione per l'anno 2013, ha assunto le decisioni che di seguito vengono elencate:
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l'entità dei contributi a carico delle aziende e dei dirigenti iscritti, per l'anno 2013, rimane invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2012;
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il contributo aggiuntivo per i genitori iscritti, per l'anno 2013, passa da € 1.440,00 ad € 1.728,00 annui (€ 432,00 trimestrali).
Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa alla presentazione del certificato di studi universitario, ha deliberato di accogliere, con decorrenza immediata, le proroghe di assistenza per i figli universitari anche dietro presentazione di una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione, a sensi dell'articolo 46 e seguenti del DPR 445/2000 e s.m.i.", attestante l'iscrizione alla facoltà frequentata, fermo restando la presentazione della relativa dichiarazione di responsabiità ai fini fiscali.
I relativi modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche prelevabili dai siti internet delle singole Università frequentate, dovranno riportare indicazioni complete su:
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anno di immatricolazione;
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durata legale del corso di studi;
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anno accademico frequentato all'atto di presentazione della dichiarazione.
Il certificato rilasciato a firma della Università rimarrà comunque indispensabile per l'immatricolazione al 1° anno del corso triennale, nonché al 1° anno del ciclo successivo.
Le regole di assitibilità rimangono le stesse fino ad oggi seguite.
Il FASI, in caso di necessità, si riserva di richiedere agli interessati regolare certificazione rilasciata a firma dell'Università frequentata.
Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2009
Si ricorda che il suddetto Decreto stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi versati in favore dei Fondi e Casse di natura negoziale – a valere sui soli redditi da lavoro dipendente, come previsto dall'articolo 51 del Testo Unico sulle imposte dei redditi – fino ad un tetto massimo di € 3.615,20, purché venga garantito che almeno il 20% delle risorse complessivamente destinate all'assistenza degli iscritti sia riservato alle prestazioni così dette "vincolate", a partire dall'anno gestionale 2010.
Nei tempi e modalità stabilite dal suddetto Decreto, il FASI ha provveduto al rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi, confermando il rispetto del rapporto tra l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura sanitaria e l'ammontare delle risorse destinate alle suddette prestazioni vincolate.
Il rispetto di tale vincolo per l'anno 2011 permetterà di mantenere, per l'anno 2013, i benefici fiscali sui contributi versati.