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Codice Etico

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 07 maggio 2015 ed è stato aggiornato il 02 ottobre 2017.

1. Premessa generale

  1. Raccogliendo l’eredità morale di Federmanager e Confindustria, il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (di seguito Fasi), secondo Statuto e Regolamenti, persegue finalità di assistenza sanitaria integrativa alle prestazioni del servizio sanitario Nazionale. Tale vocazione impegna il Fasi ai più alti standard di moralità, oltre che di legalità. Il Fondo si impegna, inoltre, ad attuare con trasparenza e rispettare un modello di comportamento ispirato all’autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare azioni coerenti. Coerentemente il Fasi si è sempre prefissato di improntare la propria attività al più rigoroso rispetto non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma anche dei principi coessenziali alla propria natura ed ai propri scopi, in particolare in materia di trasparenza di gestione e responsabilità nell’utilizzo delle risorse.

2. Destinatari e sanzioni

  1. Nei confronti dei membri degli organi istituzionali, dei dirigenti e dei dipendenti del FASI, cui si rivolge il Codice Etico, l’inosservanza dei canoni di comportamento del Codice Etico sarà sanzionabile secondo le previsioni e le procedure dei rispettivi sistemi disciplinari, così come specificato nel capitolo 3 della Sezione seconda del Modello. Peraltro, in ragione della suddetta diversa e maggiore sua funzione, destinatari del Codice Etico, in quanto tale, si intendono anche i collaboratori con i quali il FASI intrattiene rapporti strutturati (come mandatari/procuratori, intermediari, collaboratori coordinati e continuativi, consulenti …), nel senso che il FASI si aspetta che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi e scrupolosamente osservati, a prescindere dal tassativo assoggettamento ad un regime di direzione e vigilanza e, quindi, di responsabilità derivata o indiretta. Perciò il Codice Etico sarà considerato come parte integrante del contratto con i suddetti collaboratori, che verrà quindi risolto ove il FASI venga a conoscenza, nei limiti di quanto consentitogli dalla natura e dalla disciplina di ciascun rapporto, di comportamenti difformi dai relativi principi e canoni di comportamento. A tal fine, in particolare, assunta l’inapplicabilità dei sistemi disciplinari di cui al rispettivo Modello, si farà ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, ex art. 1456 Cod. Civ., specificamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del presente Codice Etico. Le modalità applicative di tali rimedi sanzionatori convenzionali sono specificate nel capitolo 3.7 della Sezione seconda del Modello. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 CODICE ETICO 4 Nessuno potrà essere sanzionato, ovvero subire comunque qualsiasi pregiudizio, per aver denunciato in buona fede, alle istanze istituzionali ritenute competenti e/o all’Organismo di Vigilanza, fatti ed atti non conformi al Codice Etico.

3. Adozione, aggiornamento e diffusione

Il presente Codice Etico è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2015 e sarà sottoposto ad aggiornamento ed eventuale modifica, sia con riferimento alle novità legislative ed all’eventuale esperienza operativa, sia per effetto di eventuali vicende modificative dell’organizzazione e/o dell’attività del Fondo, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza e/o di qualunque interessato, che potrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni in merito. Il FASI provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico e dei suoi aggiornamenti, anche tramite pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, sensibilizzando i destinatari sull’essenziale importanza del suo puntuale e costante rispetto. In ogni caso la conoscenza della legge e/o dei principi morali radicati nella coscienza sociale resta essenziale responsabilità dei destinatari, sicché nessuno potrà invocarne l’ignoranza per giustificare comportamenti difformi.

4. Principi ispiratori e portata applicativa

Con il Codice Etico, il Fasi intende inibire e/o promuovere comportamenti, in ossequio ai principi di legalità, integrità ed imparzialità, della correttezza e trasparenza operative, prevenzione dei conflitti di interesse, lealtà ed imparzialità nei rapporti con i terzi, riservatezza su dati e notizie non di dominio pubblico, responsabilità nell’uso delle risorse del Fondo. In particolare, i principi ed i valori fondamentali condivisi e riconosciuti dal Fondo sono:

  • Il principio di legalità Il FASI riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. I destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell’esercizio delle rispettive attività, sono tenuti al rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui operano.
  • Integrità e imparzialità Il Fasi osserva comportamenti improntati all’integrità morale, alla trasparenza nonché ai valori di onestà, correttezza e buona fede. Il Fasi stigmatizza qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sugli orientamenti sessuali, sulla razza, sull’origine nazionale e sociale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sull’età, sullo stato di salute, sulla vicinanza ad associazioni politiche e sindacali, salvo quanto espressamente stabilito dalle normative in vigore.
  • Condivisione Il FASI si impegna a svolgere in pieno il suo ruolo nello stimolare la condivisione delle informazioni, delle conoscenze, dell’esperienza e delle capacità professionali sia all’interno del Fondo che, ove appropriato, all’esterno.
  • Responsabilità verso la collettività Il FASI, nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori della solidarietà e del dialogo con le parti interessate. Il FASI mantiene e sviluppa un rapporto di fiducia e un dialogo continuo con i portatori di interesse, cercando – ove possibile- di informarli e coinvolgerli nelle tematiche che li riguardano. Nell’ambito della propria attività, il Fondo si ispira anche al principio di tutela e salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica. Infine, il FASI promuove lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell’infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione.
  • Prevenzione dei conflitti di interesse E’ assolutamente escluso che l’apparente interesse o vantaggio del Fondo possa giustificare qualsiasi comportamento non perfettamente conforme ai principi del Codice Etico ed alle leggi vigenti. Il FASI adotta misure organizzative idonee a prevenire tali comportamenti, ed in particolare, un’adeguata articolazione del sistema di funzioni e poteri e la procedimentalizzazione del loro esercizio, nonché un capillare sistema di controlli. Peraltro il FASI si attende la più attiva collaborazione dei destinatari, per l’attuazione del Codice Etico e la denuncia di eventuali sue violazioni alle istanze aziendali preposte, con la tutela di cui al par. 2, ult. cpv., e la garanzia della riservatezza.

Il FASI non attribuisce e retribuisce obiettivi di prestazione che potrebbero essere raggiunti soltanto sacrificando i principi del Codice Etico. Sistemi di incentivi o premi dovranno sempre rispondere ai criteri di coerenza e congruità. Il Codice Etico prefigura sinteticamente un modello di comportamento per i destinatari, senza esaurire analiticamente la disciplina di tutti i casi contingentemente ipotizzabili. Per tali ragioni i suoi principi dovranno essere estesi anche al caso apparentemente non contemplato, adattandoli con opportuno discernimento, ma preservandone la ratio. In caso di dubbio ci si potrà rivolgere, senza formalità, all’Organismo di Vigilanza per qualsiasi chiarimento. I dettami del Codice Etico completano, ma non sostituiscono, eventuali norme legislative o regolamentari, più specifiche. Essi prevalgono sugli eventuali ordini manifestamente difformi impartiti dall’organizzazione gerarchica interna.

5. Politica nei confronti del personale

Il Fasi si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

Il Fasi assicura la riservatezza delle informazioni (anche) nei confronti di dipendenti e di collaboratori.

Il Fasi vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto nel quadro di quanto previsto dalle leggi del nostro ordinamento e delle relative modifiche.

Il Fasi non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o collaboratore verso un altro dipendente o collaboratore.

Il Fasi vieta anche qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti dei dipendenti o dei collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato al Fondo. Sono punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Il Fasi è contrario a qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e affiliazione politica, di nazionalità, di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale, di invalidità e aspetto fisico, di condizione economico-sociale, nonché alla concessione di qualunque privilegio legato ai medesimi motivi.

Il Fasi è contrario al “lavoro nero”, infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta che integri le fattispecie di illecito contro la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto sottoscritto dalle parti. Tutti i dipendenti e collaboratori vengono correttamente ed integralmente informati dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dalla stipula del contratto.

Il Fasi promuove la cultura anche fra i propri dipendenti e valorizza la loro professionalità, sostenendone la formazione.

Il Fasi mette a disposizione dei dipendenti stessi strumenti formativi, cercando di sviluppare e far crescere le specifiche competenze.

6. Correttezza e trasparenza di gestione - Controlli

Un atto gestionale è corretto e trasparente quando, oltre a rispettare ogni norma applicabile, risponde a tutti i seguenti requisiti:

  • è adottato dall’unità organizzativa competente, con l’approvazione di quella superiore eventualmente necessaria;
  • è basato su un’analisi razionale ed imparziale dei rischi e delle opportunità, nell’esclusivo interesse del Fasi;
  • è il risultato di un procedimento adeguatamente tracciabile;
  • è adeguatamente documentato, anche nelle fasi essenziale della sua formazione.

Il Fasi cura l’adeguatezza del proprio sistema amministrativo e contabile, onde conseguire sempre un affidabile e corretta rappresentazione dei fatti di gestione, in particolare attraverso i documenti contabili e finanziari, che devono riflettere accuratamente e chiaramente le transazioni economiche e la situazione patrimoniale. Tutti i destinatari, nell’esercizio delle proprie funzioni e nei limiti delle proprie competenze, sono responsabili della correttezza e della completezza delle informazioni che forniscono e delle registrazioni che effettuano.

Ferme restando le competenze e le procedure in materia, è vietato effettuare o ricevere pagamenti od altre prestazioni che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o nell’entità della controprestazione; in particolare, l’erogazione di rimborsi-spese presuppone la presentazione di adeguati giustificativi, in linea con le politiche istituzionali in materia e, comunque, nei limiti della ragionevolezza.

Il Fasi promuove un’organizzazione fondata sui controlli e la collaborazione che li rende effettivi, favorendo la diffusione di una vera e propria “cultura dei controlli”. Tutti i destinatari sono responsabili dell’implementazione e del funzionamento dei controlli interni.

7. Rapporti interni e gestione patrimoniale

Il Fasi promuove una prassi istituzionale che coniughi il rispetto del principio di distinzione delle funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, con l’impegno ad una collaborazione dialettica degli organi istituzionali, nel rigoroso rispetto delle reciproche competenze e dei protocolli decisionali e gestionali previsti dallo Statuto.

A tal fine, in particolare, si eviterà la partecipazione di membri del Comitato di Presidenza in commissioni non istituzionalmente previste, comitati scientifici e di valutazione e gruppi di lavoro, con competenze strumentali all’esercizio della gestione, in quanto riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In casi particolari e limitati potrà essere consentito l’utilizzo di componenti del Comitato di Presidenza nelle succitate Commissioni/Gruppi di lavoro, di natura consultiva e propositiva, al fine di perseguire un maggior livello di collaborazione e cooperazione tra gli organi sociali del Fasi.

I membri degli organi del Fasi non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati, né ad essi rispondono. In ogni caso devono dichiarare l’eventuale coinvolgimento di loro interessi istituzionali nell’oggetto della specifica delibera.

Il Fasi gestisce il proprio patrimonio in conformità agli obiettivi, i criteri, gli ambiti di attività previsti dallo Statuto.

In ogni caso il Fasi persegue l’eticità dei propri investimenti da intendersi in coerenza con la propria attività istituzionale. Ogni caso dubbio dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

8. Rapporti con i terzi

L’assunzione di impegni nei confronti di terzi è riservata esclusivamente alle funzioni ed alle responsabilità a ciò delegate.

Nell’esercizio delle proprie funzioni e nei limiti delle proprie competenze, i destinatari operano con imparzialità, escludendo trattamenti di favore o di sfavore; essi si astengono dall’effettuare pressioni indebite e le respingono; inoltre evitano contatti irrituali con funzionari pubblici o con chi se ne fa portavoce, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo.

E’ vietato ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito dei rapporti con i terzi.

In particolare è vietato offrire, anche per interposta persona, denaro, beni od altre utilità a rappresentanti, funzionari e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o ai loro familiari, fatta eccezione per i doni di protocollo, in occasioni ufficiali, in base a formale determinazione ed esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Nei rapporti con i medesimi soggetti dovrà essere mantenuto, e preteso, il rispetto del “codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, attualmente recato dal D.M. 28 novembre 2000.

Le risorse del Fasi sono esclusivamente destinate al perseguimento degli scopi di assistenza sanitaria integrativa alle prestazioni del servizio sanitario Nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia degli interventi.

In ogni caso il Fasi non finanzia, né sostiene altrimenti, anche indirettamente, imprese o altri enti con fini di lucro, partiti politici e sindacati, salva, in quest’ultimo caso, la collaborazione contributiva prescritta dalla legge.

Qualsiasi iniziativa in materia da parte dei destinatari deve intendersi a titolo esclusivamente personale, restando escluso ogni onere a carico del Fasi ed ogni coinvolgimento della sua immagine e del suo ruolo istituzionale.

E’ comunque tassativamente vietato ai destinatari ed ai loro familiari promettere o versare denaro, beni od altre utilità a partiti politici o sindacati, ovvero a loro rappresentanti, per promuovere il presunto interesse del Fasi o per procurargli un presunto vantaggio.

9. Coinvolgimento di interessi personali/familiari

I destinatari del Codice Etico dovranno operare sempre perseguendo esclusivamente il miglior interesse del Fasi ed evitando ogni possibile coinvolgimento di interessi personali o familiari, che possano interferire con il beneficio istituzionale dei loro atti e/o con l’imparzialità delle loro determinazioni.

Eventuali situazioni che, anche involontariamente e/o indirettamente, possano coinvolgere interessi personali o familiari dei destinatari, dovranno essere tempestivamente comunicate all’unità organizzativa di riferimento e/o all’Organismo di Vigilanza.

Costituiscono situazioni del genere, in particolare, partecipazioni istituzionali od investimenti economici, personali e/o familiari od imprese e professionisti destinati ad intrattenere rapporti contrattuali con il Fasi; rapporti di lavoro o collaborazione con gli stessi enti o impreseprofessionisti; rapporti contrattuali con le stesse imprese-professionisti intercorsi nel biennio precedente, per la fornitura di beni e servizi.

Ove si tratti di instaurare le suddette partecipazioni o rapporti con imprese-professionisti già fornitori del Fasi, sarà necessario ottenerne una specifica approvazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

E’ vietato ai destinatari e ai loro familiari ricevere denaro, o qualsiasi altra utilità, ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con il Fasi, a qualsiasi titolo.

E’ fatta eccezione soltanto per occasionali doni, purché di valore puramente simbolico e comunque non in denaro o simili.

Ove esigenze di protocollo comportino l’accettazione di doni di maggior valore, questi si intenderanno devoluti al Fasi, salvo diversa determinazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

10. Riservatezza ed informazioni privilegiate - Riciclaggio e autoriciclaggio

Il Fasi, curando il rispetto della normativa in materia di Privacy, adotta le misure di sicurezza, minime ed idonee, per ridurre al minimo, secondo il progresso tecnico, i rischi di dispersione dei dati dei quali è Titolare, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Tutti i destinatari, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie competenze, sono responsabili dell’attuazione di tali misure di sicurezza, sia riguardo gli strumenti informatici, sia riguardo gli archivi ed i dossier cartacei.

I destinatari che siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, di notizie e dati dichiarati riservati, o comunque obiettivamente tali, compresa senz’altro l’opportunità di affari,

  • possono utilizzarli soltanto per gli scopi consentiti, nell’interesse del FASI, senza comunicarle a soggetti non legittimati, né divulgarli;
  • non possono utilizzarli per diversi scopi, nell’interesse o a vantaggio proprio od altrui,
  • salvo che siano altrimenti divenuti di pubblico dominio.

In particolare, è vietato utilizzare o comunicare ad altri, se non formalmente legittimati per legge o ragioni di servizio, le informazioni finanziarie privilegiate, cioè le informazioni, attualmente ignote al pubblico, tali da influenzare l’andamento del prezzo di azioni, strumenti finanziari ed altri titoli.

Tutti i destinatari, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie competenze, sono responsabili del rispetto di ogni normativa in materia di insider trading.

I destinatari devono aver altresì cura di evitare rivelazioni involontarie, astenendosi da ogni esternazione in luogo pubblico o in presenza di terzi.

Tutti gli obblighi di confidenzialità del Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fasi adotta tutte le precauzioni, obbligatorie e comunque ragionevolmente idonee, per prevenire il riciclaggio di denaro e strumenti finanziari provenienti da attività illecite, nonché l’autoriciclaggio.

Tutti i destinatari, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie competenze, sono responsabili dell’implementazione e dell’attuazione di tali precauzioni.

In particolare, sarà cura e responsabilità di ciascuno segnalare immediatamente all’istanza istituzionale di riferimento e/o all’organismo di Vigilanza, qualsiasi ragione di sospetto su operazioni in corso.

11. Comunicazioni esterne

Le comunicazioni esterne, ed in particolare i rapporti con gli organi di comunicazione, sono riservati esclusivamente alle funzioni ed alle responsabilità a ciò delegate.

Qualsiasi destinatario venga contattato da rappresentanti dei mass-media per questioni direttamente o indirettamente riguardanti il Fasi deve immediatamente darne notizia alle funzioni competenti, astenendosi da qualsiasi dichiarazione, se non formalmente autorizzato.

Le comunicazioni esterne devono essere accurate, omogenee e coerenti con le direttive del Fasi in materia, nel rispetto del diritto all’informazione, delle leggi e delle regole di trasparenza di gestione e responsabilità nell’uso delle informazioni detenute. È assolutamente vietato divulgare notizie false o fuorvianti.

12. Utilizzo dei beni aziendali

Tutti i destinatari legittimati a disporre dei beni del Fasi sono responsabili della loro adeguata conservazione, nonché del loro corretto utilizzo, esclusivamente per l’attività dell’ufficio o dell’incarico.

Comunque vietato fare uso personale di tali beni, ovvero permetterlo ad altri, salvo casi di eccezionale urgenza, immediatamente denunciati all’unità organizzativa di riferimento.

In particolare, i sistemi di posta elettronica ed accesso ad Internet appartengono al Fasi e possono essere utilizzati soltanto per l’attività dell’ufficio o dell’incarico.

Per le ragioni che precedono, si presume che i messaggi ricevuti ed inviati dalle caselle di posta con il dominio del Fasi, anche se nominative e presidiate da password, non siano personali, ma siano indirizzati al o dal Fasi, e siano perciò da quest’ultimo sempre accessibili.

Fermo il rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche regolamentazioni aziendali, non è tollerato alcun uso scorretto dei sistemi telematici suddetti, quali:

  • la comunicazione e/o la diffusione di messaggi dal contenuto ingiurioso, diffamatorio, minatorio, discriminatorio o comunque offensivo o volgare;
  • l’accesso a siti pornografici, e/o la registrazione e/o la trasmissione di materiale pornografico;
  • la comunicazione o diffusione di informazioni aziendali riservate, in assenza di adeguata autorizzazione.

13. Sicurezza ed igiene sul lavoro

Il Fasi si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale.

Le attività del Fasi devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

A tal fine, il Fasi si impegna a realizzare interventi di natura tecnica ed organizzativa, concernenti:

  • l’introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
  • una continua analisi dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
  • l’adozione delle migliori tecnologie idonee a prevenire l’insorgere di rischi attinenti alla sicurezza e/o alla salute dei lavoratori;
  • il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro;  l’apporto di interventi formativi e di comunicazione.